Con la Circolare n.13/E del 09 maggio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime della c.d. “tassa piatta”.
Per cui per semplificare gli adempimenti inerenti alla cedolare secca l’Agenzia precisa che l’opzione per la cedolare secca espressa nel modello 730/2012 o UNICO 2012 (redditi 2011), e non confermata per le annualità successive con il modello 69, esplica effetti, in mancanza di revoca, anche per il residuo periodo di durata del contratto. Vanno, pertanto, ritenute superate le indicazioni fornite al par. 8.1.1 della circolare n. 26/E del 2011.
Nella circolare l’Agenzia precisa che il contribuente che abbia applicato la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012 (redditi 2011) non è vincolato per le annualità successive, qualora l’intenzione di non applicare detto regime per il residuo periodo di durata del contratto si desuma dal comportamento concludente del contribuente diretto ad applicare l’IRPEF e l’imposta di registro.
Nella circolare è riportato l’esempio di un contribuenti che ha stipulato un contratto di locazione con decorrenza 26/01/2011 (registrato in data 01/02/2011) ed inviato al conduttore la raccomandata manifestando l’intento di applicare la cedolare secca e rinunciando agli aggiornamenti del canone di locazione (ricevuta il 18/07/2011), procedendo dalla data della raccomandata, a non aggiornare il canone, non applicando il regime della cedolare secca nella dichiarazione dei redditi UNICO 2012.
Nel documento di prassi in commento (Circolare n.13/E del 09 maggio 2013) viene chiarito il modo in cui e possibile sanare la situazione descritta e applicare la cedolare secca ai redditi derivanti dal contratto di locazione fin dalla data di decorrenza del contratto stesso.
L’Agenzia precisa che il contratto di locazione rientra nel regime transitorio e che avendo il locatore inviato per tempo al conduttore la raccomandata relativa alla rinuncia agli aggiornamenti del canone e non avendo di fatto successivamente applicato l’aggiornamento agli indici ISTAT.
In questa particolare situazione il contribuente dovrà presentare la dichiarazione integrativa modello UNICO 2012 (redditi 2011) entro il 30 settembre 2013, con applicazione della cedolare secca.
L’applicazione nella dichiarazione integrativa avrà valenza di opzione per la residua durata del contratto.
Il contribuente dovrà procedere a regolarizzare i versamenti non effettuati dell’acconto e del saldo della cedolare secca dovuti per il periodo di imposta 2011, e dell’acconto della cedolare secca dovuto per il periodo di imposta 2012, oltreché versarne il saldo nei termini ordinari.
Ai fini della regolarizzazione del versamento, il contribuente che abbia tenuto conto del reddito derivante dalla locazione dell’immobile abitativo ai fini del versamento dell’acconto e del saldo IRPEF dovuti per il 2011, e dell’acconto IRPEF dovuto per il 2012, potrà presentare istanza per la correzione del codice tributo, indicando l’importo versato a titolo di acconto e saldo IRPEF 2011 da considerare versato a titolo di acconto e saldo della cedolare secca per il 2011, nonché l’importo versato a titolo di acconto IRPEF 2012 da considerare versato a titolo di acconto della cedolare secca per il 2012. In caso di carente versamento degli acconti e del saldo della cedolare secca, rimane ferma l’applicazione delle sanzioni e degli interessi (cfr. circolare n. 20/E del 2012, par. 2).
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che il contribuente non potrà avvalersi del ravvedimento operoso per il versamento dell’acconto della cedolare secca dovuto per il periodo di imposta 2011, essendo ormai decorso il termine previsto dall’art. 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 472 del 1997 per i tributi per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione periodica.
L’amministrazione finanziaria sottolinea che l’imposta di registro versata non può essere restituita, stante il disposto dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011.
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