AGENZIA delle ENTRATE – Circolare n. 28/E del 16 ottobre 2023
“Centrali eoliche” – Determinazione della rendita catastale – Computabilità nella stima del valore della torre di sostegno dell’aerogeneratore – Ulteriori chiarimenti
SOMMARIO:
Premessa
1. Quadro normativo di riferimento
2. Le centrali eoliche: determinazione della rendita catastale
3. Orientamento della giurisprudenza di legittimità
4. Indicazioni di prassi
5. Gestione del contenzioso pendente
Premessa
Con circolare 13 giugno 2016, n. 27/E, paragrafo 1.3, sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della rendita catastale delle c.d. “centrali eoliche”, con particolare riguardo alla computabilità ai fini della stima diretta del valore della “torre eolica”.
Al riguardo, alla luce dell’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento catastale in rettifica della rendita, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti, premessi brevi cenni del quadro normativo di riferimento.
1. Quadro normativo di riferimento
L’articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prevede, al primo periodo, che «A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento».
Il secondo periodo della medesima disposizione prevede che «Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».
Detta disposizione normativa ha innovato il preesistente quadro normativo in materia di determinazione della rendita catastale di alcune tipologie di unità immobiliari, effettuando una “rimodulazione” delle componenti da prendere in considerazione nella stima diretta, con l’inclusione di quelle “immobiliari”, finalizzate alla determinazione della rendita catastale, e l’esclusione di quelle di natura essenzialmente “impiantistica”, come tali finalizzate solo al processo produttivo (cfr. circolare 1° febbraio 2016, n. 2/E).
Come chiarito nella predetta circolare n. 2/E del 2016, l’esclusione dalla stima catastale interessa quelle componenti «che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile un’utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno», indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale.
In sintesi, dal 1° gennaio 2016:
– la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta;
– a tal fine, si tiene conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento;
– sono, invece, esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Al fine di garantire uniformità di trattamento tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, il legislatore ha previsto la possibilità di presentare atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti, nel rispetto dei nuovi criteri (cfr. articolo 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015, secondo cui «A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21»).
2. Le centrali eoliche: determinazione della rendita catastale
Le “centrali eoliche” rappresentano strutture destinate alla produzione dell’energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell’energia del vento, costituite, in generale, da una serie di generatori eolici con le relative opere di fondazione, cabine di trasformazione e controllo, installazioni elettriche e cavi per la connessione alla rete, opere di sistemazione a terra, ecc..
In relazione alla determinazione della rendita catastale di tale tipologia di beni, con circolare n. 2/E del 2016, paragrafo 2.1, è stato precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per effetto delle disposizioni di cui al citato comma 21 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 «Non sono più oggetto di stima (…) gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter (…)».
Con la citata circolare n. 27/E del 2016, paragrafo 1.3, è stato, altresì, precisato che, per le specifiche caratteristiche tipologico-costruttive, le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche sono da annoverare tra le “costruzioni” – nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare n. 2/E del 2016 – e, come tali, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.
In particolare, ai sensi della circolare n. 27/E del 2016, per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima catastale, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilità, ecc., posti all’interno del perimetro dell’unità immobiliare.
3. Orientamento della giurisprudenza di legittimità
La Corte di Cassazione, in recenti pronunce, ha chiarito che, con specifico riferimento alla peculiare fattispecie delle “torri eoliche” e alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica, in ossequio alla richiamata normativa, occorre tenere conto anche del rapporto di strumentalità delle stesse torri rispetto al processo produttivo, in quanto parte inscindibile dell’unicum impiantistico dell’aerogeneratore (rotore-navicella-torre).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che se la “torre eolica”, benché stabilmente infissa al suolo, assolve, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito, «oltre alla «funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica» e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di «componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica» (Cass., n. 21462/2020, cit.)», la stessa risulta «esente dal carico impositivo», al pari del rotore e della navicella (NOTA 1).
Nell’ambito delle più recenti pronunce, la Suprema Corte, tenuto conto dell’affinamento dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità in tale materia, ha, altresì, precisato che – fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello specifico impianto (da dedurre da parte dell’Agenzia delle entrate) – di regola le caratteristiche ordinarie degli impianti eolici sono tali per cui la torre di sostegno partecipa al processo produttivo, senza necessità di rinviare la valutazione al giudice di merito (NOTA 2).
4. Indicazioni di prassi
In recepimento del richiamato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che oramai deve ritenersi consolidato, si considerano superate le indicazioni contenute nel richiamato paragrafo 1.3 della circolare n. 27/E del 2016, secondo cui le torri eoliche sono da annoverare tra le “costruzioni” a prescindere da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità al processo produttivo nel senso descritto.
Conseguentemente, per le centrali eoliche in esame, deve ritenersi escluso dalla stima catastale tutto il complesso “rotore-navicella-torre”, da considerarsi quindi un unicum impiantistico, funzionale allo specifico processo di produzione di energia, fatte salve eventuali peculiarità costruttive specifiche dell’impianto.
Restano ferme le ulteriori indicazioni contenute nei richiamati documenti di prassi.
5. Gestione del contenzioso pendente
Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le strutture territoriali a riesaminare le eventuali controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività dell’ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad abbandonare la pretesa, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, sempre che non siano sostenibili altre questioni.
Nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione, qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese di lite.
Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
—
– Note –
(1) Cfr. ex multis, da ultimo, Cass., 13 gennaio 2023, nn. 941, 945 e 949; Cass., 17 gennaio 2023, n. 1276; Cass., 27 gennaio 2023, n. 2649; Cass., 12 aprile 2023, n. 9732; Cass., 18 aprile 2023, n. 10232; Cass., 10 maggio 2023, n. 12482.
(2) Cfr. Cass., 23 dicembre 2022, nn. 37710, 37722, 37727, 37733 e 37743; Cass. 17 gennaio 2023, nn. 1303, 1310, 1314 e 1327; Cass., 9 marzo 2023, n. 7126; Cass., 13 marzo 2023, n. 7318.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 29972 depositata il 30 ottobre 2023 - I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 dicembre 2021, n. 38301 - I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2385 - I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 18996 depositata il 5 luglio 2023 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 febbraio 2022, n. 3856 - Ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella…
- Corte di Cassazione sentenza n. 28556 depositata il 30 settembre 2022 - Ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…