AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 09 maggio 2019, n. 135
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – certificazione dei corrispettivi per la vendita dei titoli di sosta
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui sinteticamente riportato:
– il 24 settembre 2013, la società [BETA] – attuale controllante dell’istante – presentava l’interpello n. […] sull’applicazione dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’attività di acquisto di titoli di sosta dai gestori di autoparcheggio e successiva vendita agli utenti finali mediante portale;
-·la risposta alla predetta istanza chiariva che:
a) l’acquisto di titoli di sosta da gestori istituzionali e la successiva vendita agli utenti finali sono operazioni fuori campo IVA, per le quali non c’è obbligo di emettere fattura, ma è sufficiente l’emissione di ricevute con numerazione univoca, in nome e per conto del gestore istituzionale, che opera fuori campo IVA per carenza del requisito soggettivo;
b) l’acquisto di titoli di sosta da gestori privati e la successiva vendita agli utenti finali ricadono nel regime speciale IVA di cui all’articolo 74, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 633 del 1972. Trattasi di un regime “monofase” mediante il quale l’IVA viene assolta una sola volta alla fonte dal gestore, mentre tutti i successivi passaggi sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta;
– gli acquisti dal gestore privato e le successive vendite agli utenti finali sono certificati mediante ricevuta emessa dall’istante in nome e per conto del gestore (i primi) e in nome proprio (le seconde), senza indicazione separata dell’IVA – come prescritto dall’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 30 luglio 2009 – e specificando che l’operazione non è soggetta ad IVA ai sensi dell’articolo 74 citato;
– l’articolo 1, comma 2, del d.m. 30 luglio 2009 stabilisce altresì che, qualora l’utente finale soggetto passivo IVA richieda la fattura, questa deve essere emessa direttamente dall’esercente entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. In tal caso, è l’istante a dover emettere fattura in nome e per conto del gestore privato del parcheggio. Eventuali servizi offerti dall’istante sono fatturati separatamente.
Tanto premesso, tenuto conto delle recenti novità normative in materia di fatturazione elettronica, l’istante chiede quale sia la corretta modalità di certificazione dei corrispettivi.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante intende procedere come segue:
a) le cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali sono fuori campo IVA, ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, e sono documentate mediante ricevuta emessa in nome proprio;
b) le cessioni di titoli di sosta di gestori privati sono fuori campo IVA, ai sensi dell’articolo 74 del d.P.R. n. 633 del 1972, e sono documentate mediante ricevuta emessa in nome proprio, senza indicazione separata dell’imposta, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.m. 30 luglio 2009, specificando che l’operazione non è soggetta ad IVA ex articolo 74 del d.P.R. n. 633 del 1972. Se l’utente finale, soggetto passivo IVA, richiede la fattura, la società istante emette fattura elettronica in nome e per conto del gestore privato valorizzando il campo SOGGETTO EMITTENTE, esponendo l’importo dell’IVA ed inserendo nel campo ALTRI DATI GESTIONALI la dicitura “Trattasi di operazione assoggettata al regime monofase di cui all’art. 74 del DPR 633/72”. La fattura è emessa, a norma del D.M. 30 luglio 2009, entro 90 giorni dalla richiesta, senza che per questo sia considerata fattura tardiva;
c) qualora la soluzione sub b) non sia percorribile, la società istante, al momento dell’acquisto dei titoli di sosta, richiederebbe ai gestori privati fattura con esposizione dell’IVA. La successiva vendita degli stessi verrebbe certificata:
– mediante fattura elettronica emessa in nome e per proprio conto con esposizione dell’IVA, nei confronti dei soggetti passivi che richiedono la fattura;
– mediante autofattura inviata in formato elettronico al Sistema di interscambio (SDI), con esposizione dell’IVA, nei confronti dei soggetti che non richiedono la fattura.
Parere dell’agenzia delle entrate
Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) è stato introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo generalizzato di documentare con fattura elettronica le cessioni di beni e le prestazioni di servizio tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato.
Come precisato nella risoluzione n. 98/E del 25 novembre 2015 – nonché in altri documenti di prassi (cfr. risoluzione n. 88/E del 19 ottobre 2015; circolare n. 13/E del2 luglio 2018) – “la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ‘ordinarià, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore.”
Premesso quanto sopra, nel confermare l’attualità di quanto già chiarito in risposta al richiamato interpello del 2013, sulla base delle norme attuali, si condivide quanto prospettato dall’istante ai punti a) e b) della soluzione interpretativa, nel senso che:
a) le cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali sono operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. ris. n. 210/E del 14 dicembre 2001; ris. n. 174/E del 6 giugno 2002) e sono certificate mediante ricevuta emessa dalla società istante in nome proprio;
b) le cessioni di titoli di sosta di gestori privati rientrano nel regime monofase di cui all’articolo 74 del medesimo decreto e sono certificate mediante ricevuta emessa in nome proprio dall’istante senza indicazione separata dell’imposta, come prescritto dall’articolo 1, comma 2, del D.M. 30 luglio 2009, e con la specificazione che trattasi di operazione non soggetta ex articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nel caso in cui l’utilizzatore finale, soggetto passivo IVA, richieda la fattura, la società istante dovrà emettere fattura elettronica, in nome e per conto del gestore privato del parcheggio – che andrà indicato nel campo SOGGETTO EMITTENTE -,esponendo l’importo dell’IVA ed inserendo nel campo ALTRI DATI GESTIONALI il riferimento che trattasi di operazione rientrante nel regime monofase di cui al citato articolo 74.
Si conferma il termine di emissione della fattura nel caso sub b) stabilito dal già richiamato articolo 1, comma 2, del D.M. 30 luglio 2009, ai sensi del quale “la fattura è emessa dall’esercente entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.”
[…]
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