Per le imprese che hanno usufruito degli incentivi ZES unica il comma 14 dell’articolo 7 del Decreto del 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – – Ministero per gli affari Europei, il SUD, le politiche di Coesione e il PNRR statuisce che ” Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione é rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).”
L’Ordine dei Commercialisti in collaborazione con la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti hanno predisposto, al fine di agevolare i revisori coinvolti nella certificazione degli investimenti ZES, un documento denominato «Certificazione del prospetto Zes». In tale documento sono state trattate le fasi essenziali, che vanno dalla lettera di incarico alla check list, con i principali controlli consigliati, fino alla lettera di attestazione e alla relazione di certificazione del revisore.
Nella certificazione degli investimenti ZES il revisore è responsabile della certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Mentre ricade nella responsabilità degli Amministratori procedere alla:
- redazione del Prospetto;
- correttezza delle informazioni contenute nel Prospetto;
- ammissibilità delle spese;
- implementazione e il funzionamento di un sistema di controllo interno, finalizzato a prevenire ed individuare frodi e/o errori.
Il prospetto ha la finalità attestare in modo trasparente e dettagliato le risorse economiche e la tipologia delle attività a cui sono destinati gli investimenti effettuati. Infatti con le Zone Economiche Speciali (ZES), introdotte al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree meno sviluppate del Paese, gli investimenti effettuati beneficiano di agevolazioni fiscali significative. Per poter accedere a questi benefici, è necessario che le spese sostenute siano adeguatamente certificate. La certificazione garantisce che gli investimenti rispettino i criteri stabiliti e siano conformi alle normative vigenti.
Il documento in commento predispone la documentazione necessaria per le seguenti fasi:
- incarico – lettera d’incarico;
- compilazione della check list;
- lettera di attestazione che confermi la validità e la correttezza delle informazioni contenute nel prospetto Zes;
- Relazione di certificazione del revisore indipendente del prospetto delle spese sostenute per gli investimenti di cui all’art. 3 del decreto 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR;
Nel documento è presente un modello di relazione di certificazione contenete i punti essenziali da trasmettere (elementi base della certificazione, limitazione alla distribuzione e all’utilizzo, la responsabilità ricoperta da amministratori e revisori) e un esempio di lettera di attestazione.
Allegati | Dimensione |
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Certificazione del prospetto ZES (PDF) | 647.77 KB |
Certificazione del prospetto ZES (DOCX) | 2.02 MB |