AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 giugno 2019, n. 193
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Certificazione prestazioni di attività di spettacolo
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente:
Quesito
[ALFA] (di seguito “[ALFA]”) organizza, […], la fase finale del […], la cui prossima edizione, in programma tra […], è articolata in […] da disputarsi presso gli […] associate all'[ALFA] stessa […].
Per le attività relative a […], [ALFA] si avvale di una società […] ([BETA], di seguito anche “società istante”) di cui detiene il 100 per cento delle quote di partecipazione.
Detta società, nel far presente quanto qui sinteticamente riportato, manifesta l’intenzione di avvalersi, per la vendita e l’emissione dei biglietti (e dei correlati servizi di ospitalità) relativi ad […], di una piattaforma informatica, […] (di seguito anche “la piattaforma”), […]. In particolare – come meglio precisato anche a seguito di presentazione di documentazione integrativa – la procedura che [BETA] intende seguire prevede che:
– il pagamento del prezzo dei biglietti sia effettuato mediante carta di credito o bonifico bancario;
– presso le sedi delle gare non siano allestiti botteghini o altri punti vendita, ma soltanto, ove necessario, uffici per la distribuzione dei biglietti e la soluzione di problemi;
– sia possibile acquistare contemporaneamente biglietti relativi a gare disputate in […] (in un numero massimo di quattro per ciascuna gara);
– l’acquisto di uno o più biglietti possa essere annullato entro e non oltre il perfezionamento dell’acquisto (che si verifica a seguito dell’accettazione, da parte di [BETA], della richiesta di acquisto formulata dal cliente).
Successivamente, nessun annullamento del biglietto sarà possibile e nessun rimborso sarà effettuato nei confronti dei clienti, con l’unica eccezione per coloro che hanno acquistato i tagliandi destinati al “pubblico generalista”. Quest’ultimi, infatti, potranno inoltrare all’istante una richiesta al fine di rendere nuovamente disponibili i biglietti sulla piattaforma ufficiale di biglietteria. Qualora tali biglietti, una volta resi disponibili per l’acquisto, venissero effettivamente acquistati da altri spettatori (senza alcuna maggiorazione di prezzo), l’acquirente originario riceverà da [ALFA] un rimborso dell’importo pagato e al nuovo acquirente verrà emesso un nuovo biglietto;
– i dati dei fruitori dei biglietti comunicati a [ALFA] al momento dell’acquisto non possano essere modificati e i biglietti non possano essere ceduti a terzi. Di conseguenza, avranno titolo per accedere […] unicamente coloro che sono stati indicati quali fruitori dei tagliandi al momento della richiesta di acquisto;
– i biglietti – emessi in modalità sia cartacea che elettronica, a seconda delle diverse tipologie di spettatori – rispondano ai requisiti, in termini di sicurezza e di ordine pubblico – previsti dalle vigenti leggi italiane. Peraltro, per i biglietti elettronici, al fine di evitare la duplicazione degli stessi, l’istante ha sviluppato un sistema di sicurezza basato sulla tecnologia blockchain che “attiva” ciascun biglietto, rivelando il codice a barre solo al momento dell’accesso […]. Quanto ai biglietti cartacei, è, invece, previsto che i medesimi contengano degli elementi anti-contraffazione. Inoltre, l’istante fa presente che i controlli verranno effettuati al momento del pre-filtraggio con l’ausilio di una penna chimica che ne verificherà l’autenticità;
– i biglietti siano venduti secondo un programma di vendita scaglionato per tipologia di acquirenti a partire da […] e gli stessi (sia cartacei che elettronici) siano consegnati agli utenti nei mesi di […];
– la piattaforma si interfacci con il sistema di controllo accessi […]. Con riferimento a quello in uso presso […], l’istante fa presente che sullo stesso verrà caricata la white list dei codici univoci attribuiti ai biglietti emessi, così da consentire un unico accesso […]. Peraltro, il report degli accessi, aggiornato in tempo reale, verrà trasferito su […] al fine di gestire eventuali criticità;
– l’emissione della fattura abbia luogo, nel rispetto delle leggi nazionali, per il tramite di un rappresentante fiscale nominato in ciascun territorio nazionale presso il quale si disputeranno le gare;
– le fatture siano emesse in lingua inglese, mentre le condizioni generali di biglietteria siano redatte tanto in lingua inglese quanto nella lingua locale;
– le fatture emesse per ciascun biglietto o pacchetto ospitalità venduto abbiano esclusivamente un formato elettronico;
– a fronte del buon esito dell’operazione, la piattaforma invii, in automatico, all’acquirente una fattura recante il numero di Partita IVA rilasciato allo stesso istante;
– la piattaforma invii automaticamente la reportistica periodica agli indirizzi di posta elettronica indicati dall’Agenzia delle entrate e/o da SIAE. Tale reportistica includerà copia, in formato “.pdf”, delle fatture emesse per le gare che si disputeranno in Italia ed un riepilogo dettagliato delle operazioni effettuate, nel rispetto delle vigenti norme italiane in materia di trattamento dei dati personali;
– la piattaforma consenta la piena accessibilità ai dati sulla stessa registrati da parte di tutti i soggetti a ciò autorizzati. Tale accesso sarà garantito su richiesta e nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali applicabili nel luogo dove i dati stessi vengono conservati;
– l’assolvimento di tutti gli adempimenti IVA sia effettuato con cadenza mensile, successivamente alla vendita di biglietti e pacchetti ospitalità ai clienti;
– il sistema registri il numero dei biglietti omaggio emessi ai fini dell’assolvimento degli adempimenti IVA. A tal riguardo, l’istante fa presente che per la gestione di detti biglietti la piattaforma utilizzerà le logiche operative in essere per i biglietti a pagamento. In particolare, il sistema consentirà di determinare e rendicontare il numero dei biglietti omaggio emessi per ciascun […]. In relazione, poi, ai biglietti omaggio emessi in eccesso rispetto al tetto del 5%, [BETA] evidenzia che, al momento dell’effettuazione delle liquidazioni periodiche, la stessa sarà in grado di stimare l’importo del tributo dovuto.
Quanto ai pacchetti ospitalità, [BETA] precisa, con documentazione integrativa, che gli stessi:
– sono composti da un biglietto di accesso alla gara e da servizi di ristorazione e ospitalità […];
– saranno offerti in vendita direttamente dall’istante oppure da suoi agenti, attraverso diversi canali. In ogni caso, tutti i pacchetti ospitalità saranno venduti da [BETA] tramite […] e verrà emessa, in relazione all’intero pacchetto, un’unica fattura.
Tanto premesso, poiché presso […] si disputeranno […], l’istante chiede chiarimenti circa la conformità della descritta procedura di vendita ed emissione dei biglietti (nonché dei correlati servizi di ospitalità) con la normativa italiana vigente in materia di emissione di titoli di accesso […]. […]. La medesima società chiede, altresì, di conoscere se la stessa possa:
– adempiere al pagamento dell’IVA relativa ai biglietti (e ai pacchetti ospitalità) su base mensile, successivamente alla vendita ai clienti (anticipando, quindi, temporalmente il momento del versamento dell’imposta rispetto a quanto previsto dalla normativa riferimento);
– seguire, con riferimento ai biglietti omaggio, un iter semplificato di calcolo e di versamento dell’IVA dovuta.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, la società istante ritiene che la speciale regolamentazione italiana vigente in materia di biglietteria per gli eventi sportivi consenta, comunque, di utilizzare “biglietterie automatizzate connesse al sistema centrale gestito dal Ministero” (articolo 2 del decreto ministeriale 13 luglio 2000), nonché di accedere a procedure semplificate in presenza di:
– “particolari condizioni” (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640);
– soggetti che organizzano attività di intrattenimento o di spettacolo “occasionalmente” (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544).
Peraltro, l’istante è dell’avviso che la procedura che la stessa intende seguire per la vendita e l’emissione dei biglietti:
– soddisfi pienamente le finalità perseguite dalla normativa di settore (accesso ai dati su di essa registrati da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria e/o dalla SIAE; possibilità di fornire riepiloghi periodici delle operazioni effettuate; attribuzione di un codice numerico identificativo univoco a ciascun biglietto emesso che, insieme ai dispositivi anti-contraffazione adottati per la realizzazione dei biglietti, sarà apposto su ciascun biglietto insieme ad un codice QR univoco e verrà verificato al momento dell’accesso […]; gestione e calcolo quantitativo di biglietti omaggio emessi);
– debba necessariamente avere caratteristiche di uniformità su tutto il territorio europeo e, in particolare, all’interno dell’Unione Europea (e, dunque, anche in Italia), […]. A tal proposito, fa presente di aver già acquisito il placet dalle altre competenti autorità nazionali rispetto al modello di biglietteria predisposto e, in particolare, all’utilizzo della piattaforma […] per l’emissione dei titoli di accesso.
Quanto, poi, alla possibilità di anticipare gli adempimenti IVA connessi alla vendita e all’emissione dei biglietti, l’istante fa presente che ciò renderebbe più agevoli le operazioni di controllo da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria e/o della SIAE.
In relazione, infine, ai biglietti omaggio, l’istante ritiene di poter effettuare il calcolo (e, conseguentemente, il versamento) dell’IVA dovuta a valle dello svolgimento della manifestazione, così da poter disporre di dati certi e definitivi.
Parere dell’agenzia delle entrate
Le disposizioni in materia di prestazioni di attività di spettacolo e quelle ad esse accessorie sono contenute nell’articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che deroga alla normativa ordinaria in materia di IVA per quanto riguarda il momento impositivo e le modalità di certificazione dei corrispettivi relativi. In particolare:
– le prestazioni di attività di spettacolo e quelle ad esse accessorie si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l’imposta è dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo;
– per le suddette prestazioni le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
Tra l’altro, coloro che organizzano spettacoli e altre attività similari devono anche:
– emettere un documento riepilogativo giornaliero e mensile degli incassi;
– trasmettere periodicamente i dati alla SIAE se la biglietteria non è connessa direttamente con il sistema centrale gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Le attività spettacolistiche alle quali applicare le suddette disposizioni sono elencate alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che, al punto n. 2, fa riferimento agli “spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono”. Poiché […] va ricondotto a tale ultima tipologia di manifestazione, in quanto evento propriamente sportivo, lo stesso ordinariamente dovrebbe essere assoggettato agli obblighi sopra richiamati.
Né, peraltro, appare conferente il richiamo operato dall’istante all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 che consente, al ricorrere di “particolari condizioni”, una diversa certificazione dei corrispettivi per il settore degli intrattenimenti. L’articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, infatti, nell’elencare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 applicabili anche alle attività spettacolistiche, non fa riferimento al citato articolo 6 ma solo agli articoli 18, 22 e 37.
Tuttavia, tenuto conto:
– del carattere globale ed eccezionale dell’evento;
– che, per la prima volta, le […] gare […] della manifestazione si terranno in […] di paesi differenti;
– che [ALFA] è chiamata a garantire la medesima esperienza ad un elevatissimo numero di […] partecipanti all’evento, consentendo loro di acquistare, a fronte di un unico pagamento, biglietti per gare che si potrebbero disputare in paesi diversi;
– della complessità della procedura che [BETA] intende seguire nell’emissione e nella vendita dei biglietti e dei pacchetti ospitalità (come dettagliatamente rappresentate nell’istanza e nella documentazione integrativa), nonché delle garanzie che la stessa sembra assicurare in termini di affidabilità e sicurezza per i successivi controlli;
– della necessità di gestire gli adempimenti fiscali relativi ai biglietti e ai pacchetti ospitalità nel modo più uniforme possibile all’interno, quantomeno, del territorio dell’Unione Europa;
– dell’esigenza di avere a disposizione un’unica banca dati con i dettagli di tutti i fruitori dei biglietti, al fine di garantire i più alti standard di sicurezza;
– […];
si rappresenta quanto segue.
La certificazione dei corrispettivi per gli spettacoli sportivi, secondo le modalità dettate dalla legge n. 18 del 1983, rappresenta una deroga alla normativa ordinaria in materia IVA che individua nella fattura il documento fiscale obbligatorio atto a comprovare l’avvenuta cessione di beni o la prestazione di servizi e il diritto a riscuoterne il prezzo. Pertanto, si ritiene plausibile che i corrispettivi – data l’eccezionalità dell’evento – siano certificati mediante fattura emessa, anche in lingua inglese, ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Il biglietto emesso dalla piattaforma informatica […] conserva, pertanto, solo la funzione di titolo di legittimazione all’accesso.
Tuttavia, al fine di assicurare le ordinarie esigenze di documentazione e controllo dell’operazione sottostante, è necessario che la piattaforma informatica utilizzata da [BETA] garantisca:
– il rispetto delle disposizioni dettate dal decreto ministeriale del 06 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, nella parte in cui vincolano l’emissione e la vendita dei biglietti […] all’espressa indicazione delle generalità dell’utilizzatore degli stessi;
– l’emissione dei riepiloghi da tramettere alla SIAE (in analogia a quanto disposto dall’articolo 10 del decreto ministeriale 13 luglio 2000). E ciò al fine di consentire l’effettuazione delle verifiche nonché di ogni altra rilevazione utile per il riscontro della corretta applicazione dell’imposta dovuta (ai fini del controllo, infatti, per le attività indicate nella tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l’articolo 74-quater, comma 6, del medesimo decreto, prevede che gli uffici della SIAE cooperino con gli uffici dell’Agenzia delle entrate);
– l’accesso ai dati sulla stessa registrati da parte di tutti i soggetti a ciò autorizzati;
– in relazione ai “biglietti omaggio emessi”, l’emissione di fatture senza IVA “nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuto dalle competenti autorità” (cfr. articolo 3, quinto comma, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972). Qualora i biglietti omaggio eccedano detto limite, la relativa fattura deve indicare l’IVA dovuta. In particolare, l’imposta in relazione a tali titoli si applica con riferimento al prezzo massimo praticato durante il periodo di vendita per la categoria di posti cui i biglietti omaggio danno diritto ad accedere. Quanto, infine, al calcolo ed al conseguente versamento dell’IVA dovuta, non si ritiene possibile consentire che dette operazioni siano effettuate a valle dello svolgimento […], dovendosi, invece, applicare le regole ordinarie.
Oltre a dette garanzie, resta ovviamente ferma la necessità che il rappresentante fiscale nominato in Italia assicuri il rispetto di tutti gli ordinari obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA, al fine di garantire il regolare assolvimento dell’imposta nonché il successivo espletamento dei controlli.
Quanto, poi, alla modalità di certificazione dei “pacchetti ospitalità”, si ritengono applicabili le regole generali dettate dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Si fa, tuttavia, presente che detti pacchetti non hanno natura accessoria alla prestazione (principale) relativa all’attività di spettacolo in esame, non essendo riscontrabile l’elemento della dipendenza funzionale che deve necessariamente intercorrere tra le medesime (cfr., sul punto, circolare n. 88/E del 12 giugno 2001). Pertanto, nella fattura saranno evidenziate le diverse aliquote applicabili a ciascuna prestazione fornita.
In relazione, infine, alla possibilità di adempiere al pagamento dell’IVA relativa ai biglietti su base mensile, successivamente alla vendita ai clienti, non si rinvengono ragioni di ordine sistematico che siano ostative al versamento anticipato dell’imposta rispetto a quanto previsto dalla normativa riferimento.
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