La Certificazione Unica (CU) rappresenta uno degli adempimenti principali nel sistema fiscale italiano: è il documento con cui i sostituti d’imposta certificano i redditi corrisposti e le ritenute operate nell’anno precedente (anno d’imposta), oltre ad altri elementi di natura fiscale e contributiva. Per il periodo di imposta 2025, la versione vigente è la CU 2026, approvata dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 15 gennaio 2026, prot. n. 15707 e destina a costituire la base di partenza dei modelli 730/2026 e di altre dichiarazioni fiscali degli interessati.
La CU ha oggi una valenza ben più estesa rispetto alla storica “Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente” poiché ingloba molteplici tipologie reddituali e funge da snodo informativo per gli scambi tra sostituti d’imposta, Agenzia delle Entrate, sistema di dichiarazione precompilata e contribuenti.
Riferimenti normativi di base
Dal punto di vista normativo, la CU è disciplinata da molteplici disposizioni:
D.P.R. n. 322/1998, in particolare l’art. 4 e commi correlati, che stabilisce i contenuti e le modalità di trasmissione della certificazione.
Titolo III del D.P.R. n. 600/1973, cui è collegato l’obbligo di certificazione dei redditi corrisposti soggetti a ritenute d’acconto.
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2026, n. 15707, che approva i modelli CU 2026 (ordinario e sintetico), le istruzioni e le specifiche tecniche.
Disposizioni fiscali recentemente introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), le quali hanno impatto sui contenuti della CU (inserimento di nuove agevolazioni/detraibili, ecc.).
Queste fonti costituiscono la “cornice normativa” entro la quale si inseriscono gli obblighi dichiarativi, i termini di invio e le regole di compilazione del modello.
L’articolo 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, definisce:
i soggetti obbligati;
le tipologie di reddito da certificare;
la forma e i dati da comunicare;
le modalità e i termini per l’invio all’Agenzia delle Entrate.
In particolare, i commi 6‑ter, 6‑quater e 6‑quinquies disciplinano l’obbligo di rilascio e trasmissione telematica della CU e il regime sanzionatorio delle omissioni, tardività o errori.
Provvedimento di approvazione della CU 2026
L’Agenzia delle Entrate ha approvato la Certificazione Unica 2026 – relativa ai redditi percepiti nel periodo d’imposta 2025 – con Provvedimento prot. n. 15707 del 15 gennaio 2026, comprensivo di:
modello CU ordinario (da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate);
modello CU sintetico (da consegnare ai percipienti);
istruzioni di compilazione;
specifiche tecniche di trasmissione.
I modelli e le istruzioni sono pubblicati nella sezione dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate e costituiscono la prassi ufficiale cui attenersi.
Oggetto e contenuti della CU 2026
La CU 2026 ha per oggetto i dati relativi ai redditi e alle somme corrisposte nel periodo d’imposta 2025 che risultano:
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o d’acconto;
rilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale, previdenziale e assistenziale del percipienti.
Le principali categorie reddituali certificate includono:
redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensioni;
redditi di lavoro autonomo, sia occasionale sia abituale;
provvigioni non occasionali derivanti da commissione, agenzia, mediazione e procacciamento d’affari;
redditi diversi (come definiti dall’articolo 67 del TUIR);
altre somme e valori rilevanti ai fini fiscali e contributivi.
La CU:
include dati riguardanti imposte trattenute (IRPEF e addizionali);
dati relativi a detrazioni d’imposta riconosciute dal sostituto;
informazioni per l’aggiornamento delle posizioni INPS/INAIL;
dati necessari per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.
Struttura del modello CU 2026 e principali novità
Con il provvedimento del 15 gennaio 2026 sono stati approvati:
il modello ordinario della CU 2026, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate;
il modello sintetico CU 2026, da consegnare ai percipienti;
le istruzioni alla compilazione, i quadri specifici (quale il quadro CT) e le specifiche tecniche per l’invio telematico.
Modello sintetico e ordinario
La distinzione tra modello sintetico e modello ordinario ha rilievo pratico e giuridico:
Il modello sintetico è rivolto al percipiente (lavoratore, collaboratore, ecc.) e contiene le informazioni essenziali relative ai redditi percepiti e alle ritenute operate;
Il modello ordinario è quello trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate e comprende l’intera struttura dati prevista, con tutti i campi necessari per l’alimentazione della dichiarazione precompilata e degli archivi fiscali.
La duplice versione sancisce una separazione tra “certificazione informativa al contribuente” e “certificazione ai fini della determinazione d’imposta”, con immediate implicazioni operative per sostituti d’imposta e intermediari abilitati.
Inserimento di nuove misure agevolative e dati fiscali
Il modello CU 2026 recepisce anche novità normative intervenute con la legge di Bilancio 2025, che incidono su detrazioni e benefici IRPEF dei lavoratori dipendenti e assimilati. In particolare, emergono:
un importo esente fino a 960 euro per lavoratori con redditi complessivi fino a €20.000;
un’ulteriore detrazione per redditi compresi tra €20.000 e €40.000;
l’inclusione, nei campi della CU, delle informazioni necessarie per il corretto calcolo e, se del caso, recupero di questi benefici.
Queste novità rendono lo strumento CU non mera certificazione ma elemento attivo per la determinazione del reddito disponibile per il contribuente e le relative detrazioni spettanti.
Soggetti obbligati e contenuti della certificazione
La CU 2026 deve essere rilasciata da tutti i sostituti d’imposta che nel corso dell’anno 2025 hanno corrisposto:
redditi di lavoro dipendente e assimilati;
redditi da lavoro autonomo (abituale, occasionale) e provvigioni;
redditi diversi;
corrispettivi derivanti da locazioni brevi;
altre somme soggette a ritenuta alla fonte.
Si tratta di un campo applicativo estremamente ampio: rientrano datori di lavoro privati e pubblici, enti pensionistici, committenti di collaborazioni occasionali, agenzie di mediazione, enti previdenziali, ecc.
La certificazione deve contenere:
i dati anagrafici del percipiente e del sostituto;
i redditi corrisposti nell’anno 2025;
le ritenute operate (IRPEF, addizionali regionali e comunali, se del caso);
i contributi previdenziali e assistenziali versati;
dati relativi alle agevolazioni spettanti;
eventuali valori non imponibili o deducibili.
Dal punto di vista giuridico, la CU 2026 si configura quindi non solo come certificazione ai fini sostanziali, ma come documento “ponte” tra il sostituto d’imposta e il sistema fiscale informativo integrato, che alimenta anche la dichiarazione dei redditi precompilata.
Termini di invio e profili sanzionatori
Il calendario delle scadenze
Una delle principali novità della CU 2026 riguarda la differenziazione delle scadenze di trasmissione delle certificazioni in base alla tipologia di reddito:
16 marzo 2026 – Termine ultimo sia per la consegna al percipiente della CU sintetica, sia per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle CU relative a redditi di lavoro dipendente, pensioni e assimilati.
30 aprile 2026 – Termine di trasmissione per le CU che contengono esclusivamente redditi da lavoro autonomo abituale e provvigioni non occasionali.
31 ottobre 2026 (spesso slittato per festività, ad esempio al 2 novembre) – Termine per trasmettere le CU che riportano solo redditi esenti o non necessari per la dichiarazione precompilata.
Queste tre scadenze trovano fondamento nel D.Lgs. n. 81/2025 e nelle conseguenti modifiche al D.P.R. n. 322/1998, che prevedono una diversa tempistica in funzione della destinazione della CU nei flussi dichiarativi.
Finestra di tolleranza e regime sanzionatorio
Se una trasmissione risulta scartata o errata, è prevista una “finestra di sicurezza” di cinque giorni: se l’invio corretto avviene entro tale termine successivo alla scadenza, non si applicano sanzioni per tardività.
È fondamentale per i sostituti d’imposta comprendere che:
l’invio tardivo tradizionale comporta sanzioni pecuniarie;
la restituzione massiva o i singoli scarti devono essere gestiti tempestivamente per rientrare nei termini di “sanatoria operativa” offerti dalla normativa.
Questo profilo introduce un elemento di rischio operativo significativo per gli uffici payroll e per gli intermediari, con implicazioni anche sul piano della responsabilità professionale.
Implicazioni operative e giuridiche per sostituti d’imposta e professionisti
Segmentazione dei flussi e programmazione degli adempimenti
La tripartizione delle scadenze impone una segmentazione dei flussi CU:
Un gruppo di CU da trattare entro il 16 marzo;
Un gruppo con deadline 30 aprile;
Un gruppo residuale con scadenza 31 ottobre.
Dal punto di vista operativo, questo comporta:
la necessità di ridefinire le procedure interne per la raccolta e la verifica delle informazioni;
la pianificazione delle attività di controllo qualità sui dati da certificare;
la gestione di possibili rischi di errore, scarto telematico e ritardi.
Sul piano giuridico, la corretta calendarizzazione degli adempimenti è anche collegata alla potenziale responsabilità per violazioni formali, nonché all’applicazione di sanzioni amministrative.
Scadenze Invio Telematico CU 2026
| Tipologia Percipiente | Esempio Pratico | Scadenza Invio AdE | Note Importanti |
| Lavoratori Dipendenti | Operai, impiegati, dirigenti, co.co.co. | 16 Marzo 2026 | Dati essenziali per la dichiarazione precompilata. |
| Autonomi “Precompilabile” | Professionisti (es. Architetti, Avvocati) soggetti a ritenuta. | 16 Marzo 2026 | Obbligatorio per permettere all’AdE di elaborare il loro 730/Redditi. |
| Autonomi “Non Precompilabile” | Forfettari, minimi, o redditi esenti non destinati alla precompilata. | 31 Ottobre 2026 | Può essere inviata insieme al Modello 770 senza sanzioni. |
Conseguenze per la dichiarazione precompilata
La CU è fonte principale dei dati che confluiscono nella dichiarazione precompilata dei redditi (modelli 730/2026 o Redditi PF). La corretta indicazione di redditi, ritenute, esenzioni e detrazioni è fondamentale per:
garantire la correttezza del 730 precompilato fornito all’interessato;
evitare disallineamenti tra CU e dichiarazione che potrebbero portare a rettifiche, accertamenti o richieste di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Sul piano giuridico, ciò porta alla luce un tema centrale: la responsabilità per omissioni o errori nella dichiarazione precompilata generati da CU non veritiere, che può riverberarsi tra sostituto d’imposta, intermediario e contribuente, con possibili contenziosi.
Evoluzione dei contenuti e rischi di interpretazione
L’inclusione di nuove misure agevolative o di detrazioni spettanti è un’altra criticità giuridica. Ad esempio:
come devono essere gestite le condizioni soggettive di spettanza del beneficio;
quali sono i criteri di ripartizione o ragguaglio per rapporti a tempo determinato o cessazioni nel corso dell’anno;
come si inseriscono i dati nel quadro CU in modo conforme alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
La mancata corretta applicazione di questi profili può generare contenzioso tributario tra contribuenti e amministrazione finanziaria.
Ipotesi applicative e questioni aperte
Rapporto tra CU e gestione dei bonus/detraibilità
Un tema di rilievo riguarda l’interpretazione delle regole per il riconoscimento automatico di bonus/detrazioni in CU:
È necessario che la CU riporti correttamente le informazioni su esenzioni o detrazioni spettanti?
In caso di errori nella CU, quali sono i rimedi del contribuente?
Qual è il ruolo del sostituto d’imposta nella determinazione delle detrazioni?
Tali questioni richiedono un’interpretazione coerente con la normativa fiscale sostanziale e con le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, oltre che con le migliori prassi professionali.
La CU e i crediti d’imposta non direttamente certificabili
Per alcune agevolazioni che non si traducono in “valori certi” nel corso dell’anno (es. bonus in corso di rapporto), la CU deve comunque raccogliere informazioni tali da consentire al contribuente di esercitare correttamente i propri diritti in sede di dichiarazione. Ciò solleva questioni interpretative circa il confine tra certificazione obbligatoria e facoltativa, e i relativi obblighi documentali.
Responsabilità degli intermediari e profili deontologici
Professionisti e intermediari incaricati della predisposizione e trasmissione delle CU (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF, ecc.) si trovano a gestire informazioni complesse e spesso delicate, con un impatto diretto sulla determinazione dell’imposta dovuta dai contribuenti.
Le principali questioni deontologiche e giuridiche includono:
la verifica di conformità dei dati ricevuti dai clienti;
l’applicazione corretta delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate;
la tempestiva individuazione e correzione di errori di trasmissione;
l’informativa e la consulenza al cliente sui rischi di errori o interpretazioni incerte.
Soggetti esclusi dall’obbligo di Certificazione Unica 2026: profili normativi e prassi
Quadro normativo di riferimento
L’obbligo di emissione della Certificazione Unica (CU) — così come impostato nel sistema tributario italiano — trova la sua disciplina di base nei commi 6‑ter, 6‑quater e 6‑quinquies dell’articolo 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che prescrivono l’obbligo in capo ai sostituti d’imposta di certificare i redditi corrisposti nell’anno d’imposta e le ritenute operate. Tali disposizioni originarie definiscono il perimetro dei soggetti tenuti a certificare le somme erogate e i relativi dati fiscali all’Agenzia delle Entrate nell’ambito degli adempimenti dichiarativi annuali.
Su questa cornice normativa si innestano modifiche intervenute nel 2024 con il D.Lgs. 1/2024 (“decreto adempimenti”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2024, che ha inserito nel medesimo articolo 4 un nuovo comma 6‑septies. Tale comma ha introdotto specifiche eccezioni all’obbligo di certificazione rispetto ai compensi corrisposti a determinate categorie di percipienti soggetti a regimi fiscali agevolati.
Il nuovo comma 6‑septies recita, in sintesi: a decorrere dall’anno d’imposta 2024 (quindi anche con riferimento alla CU 2025 e, conseguentemente, alla CU 2026 per i redditi 2025), i soggetti che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54‑89, della legge n. 190/2014, o il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6‑ter, 6‑quater e 6‑quinquies dello stesso articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998.
Questa disposizione non abroga l’intera Certificazione Unica, ma esclude dal relativo obbligo quei casi in cui i compensi sono corrisposti a soggetti percipienti che adottano regimi fiscali semplificati, in particolare:
soggetti in regime forfettario ai sensi dell’art. 1, commi 54‑89, della legge n. 190/2014;
soggetti in regime fiscale di vantaggio ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, che prevede un altro regime agevolato per determinati contribuenti.
È importante sottolineare che si tratta di un’esclusione sostanziale dall’obbligo certificatorio per determinati compensi, non di un annullamento dell’istituto o di una modifica generale del principio per cui i sostituti d’imposta debbano attestare i redditi corrisposti e le ritenute operate.
Applicazione pratica alle CU 2026
Per effetto della modifica normativa introdotta a decorrere dal periodo d’imposta 2024, dal 1° gennaio 2024 i sostituti d’imposta non sono più tenuti a rilasciare né a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica per i compensi corrisposti nell’anno 2025 ai soggetti titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario o il regime fiscale di vantaggio, relativamente ai compensi stessi.
In altre parole:
i compensi erogati nel corso del 2025 a professionisti o autonomi in regime forfettario non devono essere oggetto di Certificazione Unica da parte del committente né trasmessi come flusso telematico nel modello CU 2026;
analogo trattamento si applica per i compensi corrisposti a soggetti in regime di vantaggio fiscale (c.d. regimi minimi), sempre in relazione a tali regimi specifici;
l’obbligo permane per tutte le altre categorie reddituali (redditi da lavoro dipendente, assimilati, provvigioni, redditi da lavoro autonomo ordinario, redditi diversi ecc.), come previsto dall’art. 4 del D.P.R. 322/1998 e dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Si noti come queste esclusioni non estendono l’esonero a tutti i rapporti con soggetti in regime forfettario: ad esempio, qualora il forfetario percepisca redditi di natura diversa dai compendi professionali normalmente generici (ad esempio indennità speciali, somme erogate in qualità di lavoratore con rapporto contrattuale speciale ecc.), l’esonero potrebbe non operare. In questo senso, alcune prassi interpretative dell’Agenzia delle Entrate (risposte e chiarimenti operativi) hanno evidenziato eccezioni puntuali, ad esempio relativamente a determinati codici di natura reddituale o a specifiche indennità che, per la loro natura, devono comunque essere certificate.
Limiti dell’esclusione: eccezioni individuate dalla prassi
La prassi (in particolare nella risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 132/2025) ha chiarito che l’esonero non opera in valore assoluto per tutti i compensi, ma l’esclusione riguarda in via generale i compensi erogati a regimi forfettari o di vantaggio nei casi ordinarî. Tuttavia, restano obblighi di certificazione per somme che, anche se erogate a percipienti forfettari, si riferiscono a rapporti di lavoro o indennità speciali di natura diversa, per le quali la normativa prevede un obbligo distinto di attestazione (ad esempio compensi percepiti da medici di medicina generale o di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato, in regime forfettario). In tali ipotesi, il sostituto d’imposta dovrà compilare e trasmettere la CU utilizzando i codici reddituali specifici previsti dallo schema di CU stesso.
Questo profilo operativo è importante sul piano giuridico perché conferma che l’esonero non si traduce in una cancellazione completa dell’adempimento per tutte le situazioni, ma implica una valutazione caso per caso, onde evitare comportamenti erronei o omissioni che potrebbero dar luogo a contenziosi o sanzioni.
Altri casi di esclusione o non obbligo
Oltre all’esonero previsto dal nuovo comma 6‑septies dell’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 per i forfetari e i regimi di vantaggio, non esistono altre esclusioni generiche previste dalla disciplina ordinaria della Certificazione Unica. Tutti i sostituti d’imposta che operano nei settori di reddito previsti (dipendente, autonomo, provvigioni, ecc.) restano tenuti agli adempimenti di certificazione, salvo specifiche esclusioni normative (ad esempio compensi non soggetti a ritenuta e non ricadenti nelle categorie reddituali certificate oppure redditi esenti dal reportage dichiarativo).
Profili sanzionatori collegati alle esclusioni
La normativa sanzionatoria connessa all’omessa, tardiva o errata presentazione della Certificazione Unica continua a trovare applicazione per gli adempimenti restanti. In particolare:
l’omissione o il ritardo nella trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle CU dovute è soggetta a sanzioni pecuniarie amministrative, fatte salve le possibilità di ravvedimento operoso e le tolleranze della prassi;
il mancato invio di una CU non dovuta per effetto dell’esonero non costituisce in sé una violazione se l’esonero è applicato correttamente (ad esempio per i forfetari nei casi ordinari), ma l’errata applicazione dell’esonero — ad esempio l’omissione di una CU dovuta — può comportare profili sanzionatori.
Sul piano operativo e giuridico, ciò rafforza l’importanza di una documentata verifica delle condizioni di esonero, sulla base del regime fiscale del percettore, della natura dei compensi erogati e delle corrispondenti previsioni normative.
Disciplina sanzionatoria e ravvedimento operoso
Sanzioni per omissione, tardività ed errori
Il comma 6‑quinquies dell’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 stabilisce che:
per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata si applica una sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta;
non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.
Esclusioni e riduzioni di sanzione
Ai sensi di prassi interpretative consolidate:
la sanzione non è irrogabile se la trasmissione corretta della CU è effettuata entro 5 giorni successivi alla scadenza originaria;
se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo (pari a 33,33 euro per ciascuna CU), con un massimo di 20.000 euro per sostituto d’imposta.
Ravvedimento operoso
La Circolare n. 12/E del 31 maggio 2024 dell’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato che l’istituto del ravvedimento operoso è applicabile anche alle violazioni relative alla Certificazione Unica, ove la CU sia trasmessa oltre i termini previsti.
Nel regime di ravvedimento:
se la CU è trasmessa oltre i 60 giorni successivi alla scadenza originaria, la sanzione base (100 euro) può essere ulteriormente ridotta, in proporzione al tempo di ritardo, applicando le percentuali di riduzione previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in funzione dei giorni di ritardo (1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5 a seconda dei termini seguenti la violazione).
Le riduzioni previste dal ravvedimento operoso sono applicabili fino alla notifica dell’atto di contestazione, purché la violazione sia regolarizzata spontaneamente prima di tale evento.
Conclusioni e prospettive
La Certificazione Unica 2026 costituisce, nel sistema fiscale italiano, un strumento informativo e certificatorio centrale, che riflette le trasformazioni normative intervenute negli ultimi anni. Dal punto di vista giuridico e professionale:
si tratta di un adempimento la cui corretta gestione richiede un’analisi attenta dei presupposti normativi, delle istruzioni operative e dei rischi sanzionatori;
l’introduzione di più scadenze, l’inclusione di nuove agevolazioni e il ruolo della CU nella dichiarazione precompilata impongono un ripensamento delle procedure interne dei sostituti d’imposta e dei professionisti;
le implicazioni giuridiche sono molteplici, spaziando dai profili di responsabilità professionale alle questioni interpretative sulla corretta applicazione delle agevolazioni e dei criteri di classificazione dei redditi.
Per questi motivi, la CU 2026 non deve essere considerata soltanto un adempimento tecnico, ma un vero e proprio elemento strategico nella gestione fiscale delle persone fisiche, con rilevanti implicazioni normative, operative e consulenziali.