Si avvicina la scadenza, per i sostituti di imposta, del 7 marzo 2020 (che slitta al 9 marzo 2020 poiché il 7 è giorno festivo) per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della certificazione unica (CU). La certificazione unica riguarda le ritenute versate per conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei percettori di redditi diversi per l’anno 2019.

In questa sede analizzeremo la compilazione della CU 2020 relativa ai compensi erogati ai lavoratori autonomi ed in particolare per coloro che hanno optato per il regime forfettario.

Invece i sostituti di imposta (trattasi dei contribuenti in regime semplificato, ordinario) che erogano compensi a favore dei contribuente c.d. forfettari, pur non dovendo operare alcuna ritenuta, sono obbligati alla compilazione ed invio delle Certificazioni Uniche.

Compilazione Certificazioni Uniche per i compensi a favore dei c.d. forfettari

Per la compilazione della Certificazione Unica (CU) inerente i compensi a favore dei forfettari occorre procedere alla indicazione:

  •  della causale “A” nella sezione relativa ai “dati relativi alle somme erogate – tipologia reddituale”. La causale  indica che trattasi di prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale (A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale; Q o R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio; W – corrispettivi per prestazioni relative a contratti d’appalto);
  •  dell’importo lordo corrisposto, a titolo di compenso, al punto “4” del campo “dati fiscali”  comprensivo del contributo, a titolo di rivalsa, della gestione separata. Si ricorda che il contributo per la cassa previdenziale non va indicato;
  • nel punto 7 “Altre somme non soggette a ritenuta” lo stesso importo indicato al punto “4”;
  • delle somme a titolo di compenso comprensive di eventuali anticipazioni ex art. 15 del DPR 633/72, erogate ai c.d. forfettari e quindi esente da ritenute, anche al punto “6” occorre indicare il codice “7” per le erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta, oppure il codice “8” – erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito

Si evidenzia che sulla base delle istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2020 sorge l’obbligo di compilazione ed invio telematico solo per le somme erogate che, sulla base delle regole ordinarie, avrebbero dovuto essere assoggettate a ritenuta d’acconto, ma per le quali nessuna ritenuta è stata operata per effetto della specifica disposizione di esonero prevista dal regime forfetario

Oggetto della CU 2020 per i professionisti che hanno optato per il regime forfettario riguardano le somme corrisposte nel 2019.