La Corte di Cassazione sezione Tributaria con l’ordinanza n. 24738 depositata il 4 novembre 2013 intervenendo in tema di cessazione della materia del contendere ha statuito che occorre operare una distinzione tra atti esecutivi presupponenti ed atti presupposti tributari (che costituiscono una “specie” della categoria “provvedimenti amministrativi”).
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito dello sgravio disposto dall’ufficio. I giudici di legittimità hanno bacchettato la Commissione Tributaria Regionale affermando che è incorsa nella violazione dell’articolo 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, avendo dichiarato la cessazione della materia del contendere in considerazione dell’avvenuto sgravio, in assenza di atti precisi e univoci di acquiescenza.
Quando invece la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l’altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, “non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì: a) ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la condanna dell’attore, in una valutazione dell’interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo a una pronuncia dichiarativa dell’esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell’attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell’avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa; b) ove, invece, si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell’attore della infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell’azione nel senso della declaratoria della sua infondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese secondo le normali regole” (cfr. Cass. n. 11962 del 2005).
I giudici del Palazzaccio hanno chiamato anche un altro principio consolidatosi della stessa Corte in base al quale “lo sgravio della cartella di pagamento disposto in provvisoria in ottemperanza della sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso del contribuente (comportamento che può trovare giustificazione nella mera volontà di evitare le eventuali spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione) non produce, di per sé solo, alcun effetto sull’avviso di liquidazione, nel caso in cui tale atto prodromico non sia stato annullato in autotutela (cfr. Cass. n. 24064 del 2012)”.