AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 255 del 13 dicembre 2024

Cessazione attività professionale – Utilizzo crediti d’imposta ex articolo 121 DL n. 34 del 2020

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

Il geometra [ALFA], di seguito istante, pone un quesito, qui sinteticamente riportato in merito alla possibilità di utilizzare «crediti fiscali derivanti da prestazioni Superbonus 110% per le annualità 2025/2026/2027» nonostante sia in procinto di chiudere la propria partita IVA per cessazione dell’attività professionale.

In particolare, l’istante chiede se la chiusura dell’attività e la cancellazione della partita IVA possa precludere, ai sensi della normativa vigente, l’utilizzo dei predetti crediti d’imposta presenti nel proprio cassetto fiscale.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

In sintesi, l’istante è dell’avviso che «[a]l cessare della partita iva non perda il diritto al credito maturato per gli anni 2025/2026/2027 e comunque i crediti visibili e presenti nel cassetto fiscale.».

Conseguentemente, ritiene che «[…] come contribuente privato il credito superbonus 110% possa essere utilizzato in compensazione in sede di dichiarazione redditi 2025/2026/2027».

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare si precisa che la presente risposta non implica alcuna valutazione in merito alla effettiva spettanza dei crediti d’imposta presenti nel cassetto fiscale dell’istante, di cui peraltro non si conosce l’origine potendo i medesimi discendere dal riconoscimento dello sconto nelle fatture emesse a titolo professionale nell’ambito di interventi edilizi agevolati, ex articolo 121, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero dal loro acquisto presso soggetti terzi, ai sensi della successiva lettera b) del medesimo articolo.

Resta, pertanto, impregiudicato il potere di verifica degli organi competenti al controllo in merito alla concreta spettanza degli stessi.

Ciò detto, la chiusura dell’attività professionale non impedisce all’istante di continuare ad utilizzare i crediti d’imposta cd da ”Superbonus”, presenti nel proprio cassetto fiscale, in compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

In altre parole, in presenza delle condizioni per fruire del credito non verificabili in questa sede l’istante può continuare ad utilizzare i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale in compensazione con le imposte riferite alla propria sfera personale, anche laddove i medesimi siano maturati nell’ambito della propria attività professionale, ovvero siano stati acquistati in tale contesto, non essendo contemplato dalle norme di riferimento alcun impedimento all’uso dei crediti nel caso di cessazione dell’attività professionale.

Va da sé che i predetti crediti non potranno essere utilizzati direttamente in sede di dichiarazione annuale, come ipotizzato dall’istante, ma solo nel modello F24.