MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Parere 28 gennaio 2020, n. 23320
Cessazione contratto di rete senza soggettività giuridica – tipo adempimento G
Con nota dell’8 novembre u.s., codesta Camera ha sottoposto alla Scrivente un quesito in materia di modalità di cancellazione dal registro delle imprese dei contratti di rete, tenuto conto che nella fattispecie «il contratto di rete prevedeva quale durata che “il contratto ha validità cinque anni dall’ultima delle iscrizioni presso il registro delle imprese; al termine, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno”».
Codesta CCIAA precisa che «faceva presente all’impresa che la cessazione del contratto di rete senza atto era possibile solo nel caso in cui maturi un evento prededotto del contratto di rete stesso, quale elemento accidentale elisivo, che produce automaticamente la caducazione degli effetti del contratto di rete medesimo e, pertanto, richiedeva l’annullamento della pratica in quanto irricevibile».
Aggiunge inoltre che «L’impresa, non provvedeva a richiedere l’annullamento, bensì inviava sullo stesso protocollo una ulteriore pratica – adempimento D – nella quale comunicava il recesso dei retisti riportando nel campo note che “il contratto si rete si scioglie per mancanza della pluralità di retisti al 31/12/2018. Si procede con successiva pratica per comunicare la cessazione del contratto per sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci” e con successiva invio inviava pratica di cessazione del contratto – adempimento G.»
Conclusivamente chiede «se è possibile evadere la richiesta di cessazione di un contratto di rete sulla base della semplice comunicazione di cessazione dei retisti considerando la sopravvenuta mancanza di pluralità di imprenditori prevista dalla norma, al pari di una causa di scioglimento naturale del contratto».
In merito si osserva quanto segue. La natura del contratto di rete appare quanto mai complessa. Come opportunamente osserva codesta Camera, la natura contrattuale, intesa nel senso civilistico del termine, è indiscutibile e governa tutte le fasi della rete stessa, dalla costituzione, alla dissoluzione.
Tuttavia l’espressa previsione normativa (inalterata fino all’entrata in vigore della legge 81 del 2018) per cui i retisti dovessero essere necessariamente tutti imprenditori e la disciplina della pubblicità della stessa nel registro delle imprese, permea l’istituto di caratteristiche “commerciali”.
Quanto precede ha rilevanza notevole sulla soluzione del quesito posto. In particolare nell’ipotesi qui in discussione del contratto privo di soggettività, ove l’elemento civilistico contrattuale è assolutamente preponderante.
Uno degli elementi sostanziali ed indefettibili previsti dalla disciplina sul contratto di rete è la multilateralità del medesimo. La norma afferma infatti che è costituito da “almeno due imprenditori”.
Una lettura restrittiva che postuli la rilevanza di tale norma solo nel momento genetico, non regge nella contestualizzazione complessiva della disciplina.
L’intera norma, anche nella parte relativa alla gestione del contratto è impostata nella logica esclusiva della multilateralità, così come a tale criterio sono improntate le finalità generali dell’istituto.
Ne consegue che la presenza di almeno due retisti deve essere assicurata per l’intera vita del contratto, così come nel consorzio. Nella fattispecie oggetto del quesito peraltro vi sarebbe anche (come da codesta Camera illustrato) una clausola ulteriore di deduzione della causa legale di scioglimento, come clausola contrattuale.
Tutto ciò premesso la Scrivente, ritiene che nel caso di reti non soggetto, in cui venga meno la pluralità dei retisti, il mero atto di accertamento da parte dell’unico retista superstite, sia sufficiente per poter chiedere la cancellazione del contratto stesso. Nel caso delle reti non soggetto, codesta Camera potrà verificare per tabulas, dalla analisi del registro delle imprese, che effettivamente quanto asserito ed acclarato dal denunziante risponda al vero, accertata la iscrizione in capo a ciascuna delle imprese già contraenti, l’iscrizione di cancellazione della partecipazione alla rete.
Ne consegue che nel caso dedotto (in cui esiste anche una specifica clausola contrattuale) a maggior ragione possa procedersi a cancellazione sulla base dell’accertamento di cui sopra.
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