Con la riforma fiscale attuata dal D.lgs. 13/2024, è stato introdotto nel nostro ordinamento tributario un nuovo e ambizioso strumento di gestione del rapporto tra fisco e contribuente: il Concordato Preventivo Biennale (CPB).
L’istituto mira a favorire l’adempimento spontaneo, ridurre il contenzioso e stabilizzare per due anni la posizione fiscale dei soggetti che vi aderiscono. Si tratta di una forma di accordo preventivo con il Fisco, basato su una proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate tramite algoritmi e indicatori di affidabilità fiscale (ISA), che il contribuente può accettare con effetto vincolante.
Elemento centrale del CPB è proprio il vincolo biennale che ne discende: una volta accettata la proposta, il contribuente si impegna a dichiarare, per i due anni successivi, un reddito non inferiore a quello concordato, a prescindere dal reddito effettivamente conseguito.
Tuttavia, nel corso del biennio possono verificarsi eventi che rendono inefficace il concordato. È in tale contesto che si rende necessaria una riflessione sulla distinzione tra cessazione e decadenza e, soprattutto, sulla permanenza del vincolo biennale anche in caso di decadenza, al fine di evitare letture disfunzionali dell’istituto.
Contesto normativo: decreto attuativo e disciplina primaria
a) D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 — “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”
È il decreto attuativo della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111) che ha introdotto il CPB.
Il decreto è pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024 ed è entrato in vigore il 22 febbraio 2024.
La struttura: Titolo I (accertamento tributario), Titolo II (disciplina del CPB) e Titolo III (disposizioni finali)
Nel Titolo II del decreto si individuano, tra gli altri, gli articoli fondamentali del CPB:
Art. 6 e seguenti — introduzione dell’istituto del concordato preventivo biennale.
Art. 9 — metodologia per la formulazione della proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Art. 10 — requisiti di accesso al CPB per i soggetti che applicano gli ISA (Indicatori sintetici di affidabilità fiscale) e relative condizioni.
Art. 21 — condizioni in cui il concordato “cessa” di avere efficacia, in presenza di eventi eccezionali o sopravvenienze significative.
Art. 22 — disposizioni relative alla decadenza del CPB e alle conseguenze del comportamento inadempiente del contribuente.
Art. 24 — incompatibilità dell’accesso per contribuenti che hanno iniziato l’attività in periodi d’imposta immediatamente precedenti al biennio del CPB.
Altri articoli (es. art. 11) disciplinano cause di esclusione e condizioni che impediscono l’accesso al CPB.
b) Decreto correttivo: D.lgs. 12 giugno 2025, n. 81
Modifica e integra la disciplina originaria del CPB, apportando correttivi su vari aspetti della procedura.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 giugno 2025 illustra le “istruzioni aggiornate” per l’adesione al CPB, tenendo conto delle novità introdotte dal decreto correttivo.
c) Decreti ministeriali: metodologia e criteri attuativi
Il Decreto MEF del 14 giugno 2024 approva la metodologia con cui l’Agenzia delle Entrate formula la proposta del CPB per il biennio 2024‑2025.
Il Decreto MEF del 28 aprile 2025 approva la metodologia per la proposta del CPB per il biennio successivo (2025‑2026), per i soggetti ISA, in attuazione dell’art. 9 del d.lgs. 13/2024.
Questi decreti ministeriali sono fondamentali perché dettagliano i criteri tecnici — ad esempio, quali dati l’Amministrazione acquisisce, quali redditività settoriali tiene presenti e come la proposta viene parametrata.
Punti chiave della disciplina: cause di cessazione e decadenza, vincolo biennale e limiti all’accesso, prassi ministeriale
a) Cessazione del CPB — art. 21, D.lgs. 13/2024
L’art. 21 stabilisce che il CPB cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano i seguenti eventi:
- cessazione dell’attività;
- modifica dell’attività nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso (a meno che tale attività rientri in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari);
- presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato;
- superamento del limite dei ricavi di cui all’articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in misura superiore al 50 per cento.
Tra gli eventi che possono giustificare la cessazione figurano:
calamità naturali dichiarate con stato di emergenza (art. 7 e art. 24 del D.lgs. 1/2018)
danni gravi agli immobili aziendali, scorte, difficoltà di accesso ai locali, sospensioni produttive causate da terzi clienti in crisi, ecc.
La disciplina indica che tali circostanze devono essere individuate con decreto MEF, rendendo il regime di uscita piuttosto restrittivo.
b) Decadenza del CPB — art. 22, D.lgs. 13/2024
L’art. 22 stabilisce le cause di decadenza dal beneficio del CPB, ossia le violazioni che comportano che il contribuente perda anche per i due anni del biennio i vantaggi del concordato.
Le cause di decadenza sono tipiche e vincolate: dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omessi versamenti, attività non dichiarate, comunicazioni inesatte dei dati rilevanti ai fini ISA che alterano significativamente il reddito concordato, ecc.
Quando scatta la decadenza, l’Amministrazione può riprendere l’azione di accertamento e si perde la protezione che il CPB offriva per l’intero biennio.
La decadenza comporta anche la perdita di ogni beneficio correlato al CPB, compresi eventuali regimi premiali previsti per i soggetti aderenti, come riduzione dei termini di accertamento o semplificazioni dichiarative.
c) Vincolo biennale – effetto essenziale del CPB
Il vincolo biennale discende direttamente dall’adesione alla proposta e la sua efficacia è centrale: nei due anni del CPB non possono essere operati accertamenti sugli imponibili oggetto del patto, salvo che emergano cause di decadenza esplicitamente previste.
Se il contribuente supera il reddito concordato, l’eccedenza non viene considerata per fini d’imposta (salvo parti predeterminate) durante il biennio.
Tuttavia, se interviene la decadenza per le cause legittime, il vincolo sul periodo viene meno nei suoi effetti protettivi, ma non estingue l’obbligo di non accedere a nuovi CPB nel biennio dalla prima adesione (ove si interpreti in modo estensivo) — questo è oggetto di dottrina e interpretazione, meno direttamente disciplinato in norma concessiva esplicita.
d) Requisiti di accesso e cause di esclusione — art. 10 e art. 11, D.lgs. 13/2024
Art. 10, comma 2 stabilisce che soggetti ISA possono accedere al CPB solo se non hanno debiti tributari o contributivi definitivamente accertati (o, se li hanno, li estinguono entro il termine di adesione) di importo superiore a 5.000 euro (comprensivi di interessi e sanzioni).
Non si considerano nel computo debiti oggetto di sospensione o rateazione fino a decadenza del beneficio relativo.
Art. 11 elenca le cause di esclusione (mancata presentazione dichiarazioni, condanne per reati tributari o false comunicazioni, reati di riciclaggio, etc.) negli ultimi 3 periodi d’imposta.
Il D.Lgs. 108/2024 (decreto correttivo) ha modificato l’art. 10, comma 2, per parificare la rilevanza dei debiti tributari e contributivi, facendo sì che siano considerati “definitivamente accertati” solo se non più impugnabili o con sentenza irrevocabile.
e) Prassi e commenti ministeriali / dell’Agenzia delle Entrate
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha informato che l’adesione al CPB deve avvenire entro il 31 ottobre 2024 (prima applicazione) o entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il sito del MEF fornisce una guida “Concordato preventivo biennale: come aderire” per orientare i contribuenti nel procedimento.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, contenente chiarimenti interpretativi su modalità di adesione, effetti, casi di decadenza e relazione con il decreto correttivo D.lgs. 81/2025.
Nella prassi, è segnalata la pubblicazione del software “Il tuo ISA CPB” che permette al contribuente di simulare la proposta e confrontarla con la proposta elaborata dall’Amministrazione.
Le note editoriali su riviste (es. «Rivista di diritto tributario») evidenziano che l’art. 9, comma 1 del d.lgs. 13/2024 impone che la metodologia tenga conto “delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli Indici sintetici di affidabilità… e delle risultanze della loro applicazione, nonché delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria” (comma 2 aggiunge l’acquisizione di ulteriori dati dalle banche dati dell’Amministrazione).
Interpretazione alla luce dei riferimenti normativi: vincolo biennale in caso di decadenza
Alla luce dei riferimenti sopra richiamati, alcune osservazioni interpretative emergono:
Nessuna norma esplicita cancella il vincolo biennale in caso di decadenza
Il legislatore non ha previsto un meccanismo che annulli retroattivamente il vincolo in caso di decadenza. Piuttosto, la decadenza rende inefficaci gli effetti protettivi del CPB, ma non elimina il tempo intercorso e la disciplina legata all’adesione, che ha natura di patto.Differenza formale tra “cessazione” e “decadenza” nella normativa
Il legislatore distingue chiaramente i due istituti:l’art. 21 disciplina casi di cessazione (inefficacia per sopravvenienza obiettiva in presenza di circostanze eccezionali);
l’art. 22 disciplina le ipotesi di decadenza (violazione degli obblighi del contribuente).
Ciò conferma che il legislatore li concepisce come istituti distinti, con conseguenze giuridiche diverse.
Preservazione della funzione dissuasiva del vincolo biennale
Il vincolo biennale è un elemento essenziale del “patto”: se fosse facilmente aggirabile mediante decadenza, perderebbe la sua efficacia deterrente e sistemica. In assenza di una norma che lo abroghi in caso di decadenza, la migliore interpretazione è che esso resti applicabile (per quanto non più utile nella sua funzione protettiva) anche in tale ipotesi.Necessità di letture dottrinarie e giurisprudenziali (future)
Poiché la normativa è nuova e la prassi interpretativa è in via di formazione, la dottrina e i tribunali dovranno chiarire:se il vincolo biennale possa essere oggetto di riduzione o flessione in virtù di “fatti nuovi” (analogamente a quanto previsto dal concordato civile);
come operi l’interazione tra decadenza e possibilità di accesso a un nuovo CPB nello stesso biennio;
la rilevanza dei principi generali di affidamento e tutela del contribuente nel bilanciamento con le esigenze del Fisco.
La struttura del Concordato Preventivo Biennale
Il Concordato Preventivo Biennale è riservato, in questa prima fase di applicazione, alle persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che:
applicano gli ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale),
presentano caratteristiche di affidabilità fiscale secondo gli algoritmi dell’Agenzia.
L’Agenzia formula una proposta di reddito congruo per ciascun contribuente, che può accettarla (telematicamente) rendendola vincolante per due anni (salvo proroghe, già previste dal legislatore).
I principali effetti dell’adesione sono:
blocco dell’accertamento per il periodo coperto dal CPB;
obbligo di dichiarare almeno il reddito concordato;
efficacia vincolante anche se il reddito effettivo risultasse inferiore.
È evidente che il CPB, pur essendo uno strumento fiscale, condivide tratti tipici dei concordati “classici”: efficacia vincolante, durata predeterminata e possibilità di inefficacia sopravvenuta.
Cessazione e decadenza nel CPB: definizioni e presupposti
Il legislatore, pur non definendo in modo espresso “cessazione” e “decadenza”, ne prevede espressamente gli effetti.
Cessazione del CPB caratteristiche e profili
La cessazione del CPB si configura come un evento oggettivo, non imputabile alla volontà o alla condotta del contribuente, che determina la perdita di efficacia dell’accordo a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica la circostanza impeditiva.
L’art. 21 del D.lgs. 13/2024 elenca e chiarisce le situazioni che possono legittimare la cessazione, tra le quali si distinguono:
Cessazione dell’attività: nel caso in cui il contribuente interrompa l’attività economica, viene a mancare il presupposto essenziale per la prosecuzione del concordato. La cessazione segna dunque un punto di discontinuità oggettiva.
Modifiche sostanziali dell’attività: il legislatore contempla la possibilità che l’attività esercitata nel corso del biennio possa subire modifiche tali da incidere sulla base di calcolo del reddito concordato, con particolare attenzione alle attività che non rientrino nei gruppi settoriali cui si applicano coefficienti uniformi di redditività. Tale mutamento può configurare una cesura nella compatibilità del patto originario.
Eventi eccezionali di natura economica o straordinaria: si tratta di situazioni imprevedibili e straordinarie, quali calamità naturali o crisi settoriali, individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che comportano una riduzione del reddito o del valore della produzione netta superiore al 30% rispetto ai valori originari del concordato. Questa previsione introduce un elemento di flessibilità, consentendo di tutelare il contribuente in circostanze esogene gravi.
Superamento significativo di soglie reddituali o di ricavi: in particolare, la norma fa riferimento al superamento del limite di ricavi previsto dall’articolo 1, comma 71 della legge n. 190/1994, oltre il 50%. Questo evento, rilevante ai fini fiscali, indica un’evoluzione economica che giustifica l’interruzione dell’accordo.
La cessazione, per sua natura, non comporta conseguenze sanzionatorie o penalizzanti nei confronti del contribuente; essa produce un effetto prospettico di inefficacia, estendendosi dal momento in cui si manifesta la causa senza retroagire agli anni precedenti.
La cessazione è contemplata nei casi in cui:
vengano meno i presupposti di ammissione al CPB (es. mutamento del regime fiscale, perdita dei requisiti soggettivi, uscite dal perimetro ISA);
il contribuente cessi l’attività;
si verifichino cause di inefficacia oggettiva (es. sopravvenienze incompatibili con il mantenimento del concordato).
In tal caso, il CPB diventa inefficace per il periodo successivo all’evento, senza comportare responsabilità o sanzioni. Si tratta di una inefficacia fisiologica, non imputabile al comportamento del contribuente.
Decadenza dal CPB cause, natura e implicazioni
Diversamente dalla cessazione, la decadenza del CPB costituisce un meccanismo di tutela e presidio della correttezza fiscale, previsto dall’art. 22 del medesimo decreto. Essa si fonda su violazioni gravi e deliberate degli obblighi sottesi al patto, configurandosi come una sanzione per comportamenti non conformi.
Le cause di decadenza sono tassative e tipizzate, tra le quali si annoverano:
Dichiarazioni infedeli o omesse: la mancata indicazione del reddito concordato o la presentazione di dati non veritieri costituisce una violazione sostanziale che compromette l’efficacia dell’accordo.
Comunicazioni inesatte di dati rilevanti per gli ISA: l’alterazione significativa delle informazioni che formano la base del calcolo del reddito concordato mina la buona fede e la trasparenza richiesta dalla procedura.
Omissione di versamenti tributari o contributivi dovuti: il mancato adempimento degli obblighi di pagamento, specie se rilevante, costituisce una grave inadempienza.
Perdita delle condizioni di accesso o insorgenza di cause di esclusione: l’insorgere di fatti impeditivi, quali condanne penali o mancata presentazione delle dichiarazioni nei termini, comporta la decadenza automatica.
La decadenza produce effetti retroattivi, facendo venir meno la protezione del CPB sin dall’inizio del biennio e riattivando il potere di accertamento da parte dell’Amministrazione, estendendosi all’intero biennio e facendo venir meno i benefici connessi al CPB. In tale evenienza, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a riprendere le attività di accertamento e a contestare le somme dovute, oltre ad applicare eventuali sanzioni.
Anche in caso di decadenza, si ritiene che il vincolo biennale impedisca l’accesso a un nuovo CPB nel medesimo periodo, in coerenza con la funzione dissuasiva dell’istituto, sebbene la norma non lo disponga espressamente.
Diversa è l’ipotesi della decadenza, che assume connotati sanzionatori. Essa si verifica quando:
il contribuente non rispetta gli obblighi dichiarativi, omettendo di indicare il reddito concordato;
si accertano inadempimenti sostanziali o comportamenti elusivi;
emergono anomalie gravi rispetto ai dati comunicati o alle regole del concordato.
La decadenza comporta:
la perdita del beneficio del CPB;
il ripristino del potere di accertamento da parte dell’Agenzia;
potenziali sanzioni tributarie.
È dunque evidente come la decadenza abbia una valenza punitiva, distinta dalla cessazione, che è invece neutra sotto il profilo soggettivo.
Il vincolo biennale resta efficace anche in caso di decadenza?
Una delle questioni interpretative più rilevanti riguarda la sorte del vincolo biennale, nel caso in cui il contribuente decada dal CPB.
La risposta, alla luce del dato normativo e della ratio dell’istituto, deve essere affermativa: il vincolo biennale continua a produrre effetti anche in caso di decadenza, almeno per quanto riguarda l’impossibilità di aderire a un nuovo concordato nel biennio successivo.
Rilevanza della proposta accettata e sua efficacia “congelata”
L’accettazione del CPB da parte del contribuente produce effetti vincolanti immediati. Anche se il concordato diventa inefficace (per cessazione o decadenza), ciò non cancella retroattivamente la sua esistenza, ma ne limita l’efficacia pro futuro.
In altre parole, l’Agenzia può sì tornare ad accertare, ma il contribuente non può accedere a un nuovo CPB nel biennio, salvo i casi tassativamente indicati (es. eventi eccezionali sopravvenuti).
Ragioni sistematiche: evitare abusi dell’istituto
Permettere al contribuente decaduto di ripresentare immediatamente nuova adesione al CPB significherebbe:
eludere il vincolo di durata previsto dal legislatore;
svuotare di contenuto la funzione premiale dell’affidabilità fiscale;
creare un sistema a “concordati ripetuti” non compatibile con la programmazione fiscale pluriennale cui tende la riforma.
Il vincolo biennale ha infatti funzione ordinatoria e dissuasiva, volta a garantire serietà nell’adesione al patto fiscale. Anche in caso di decadenza, è logico e coerente che il contribuente resti temporaneamente escluso da una nuova adesione.
Approfondimento giuridico sulle cause di cessazione e decadenza nel CPB
La cessazione: un fenomeno oggettivo e non sanzionatorio
La cessazione del Concordato Preventivo Biennale si configura come un evento che interrompe il vincolo concordatario in modo naturale, senza che il contribuente possa essere ritenuto responsabile di alcuna violazione.
Riferimenti normativi:
Art. 21 D.lgs. 13/2024
Art. 1, comma 71, L. 190/1994 (riferimento al limite di ricavi)
Dottrina e interpretazioni:
Gli studiosi evidenziano che la cessazione nasce dall’esigenza di contemperare la stabilità fiscale con la realtà dinamica dell’attività economica. Non si tratta quindi di un “fallimento” del patto, ma di un riconoscimento della mutabilità delle condizioni di fatto. In tal senso, si richiama l’analogia con altre forme di accordi a lungo termine che prevedono clausole di cessazione per cause oggettive (v. accordi di ristrutturazione e patti parasociali).
Esempi pratici:
Se un’impresa artigiana cessasse l’attività per pensionamento del titolare, il CPB si estinguerebbe senza ulteriori conseguenze.
Se, nel corso del biennio, l’azienda decidesse di diversificare completamente il ramo d’attività in un settore non contemplato dal concordato, ciò potrebbe determinare la cessazione in ragione della modificazione del reddito concordato.
Effetti giuridici:
La cessazione produce un effetto meramente prospettico, e cioè l’accordo non si applica ai periodi d’imposta successivi alla causa, ma non comporta alcuna revisione o recupero delle somme già definite nel biennio.
La decadenza: uno strumento sanzionatorio a tutela del sistema
La decadenza del CPB, disciplinata all’art. 22, si configura come una misura restrittiva volta a contrastare abusi e comportamenti fraudolenti.
Riferimenti normativi:
Art. 22 D.lgs. 13/2024
Art. 5 e ss. del D.lgs. 18/2010 (Disposizioni sulle sanzioni tributarie)
Dottrina e interpretazioni:
La dottrina riconosce nella decadenza una sanzione “a perdere” che rimuove i benefici fiscali ottenuti tramite il concordato, rafforzando così la funzione deterrente e garantendo la serietà della procedura.
Si sottolinea inoltre come la decadenza esplichi una funzione preventiva, scoraggiando comportamenti elusivi e frodatori.
Esempi pratici:
Un contribuente che abbia dichiarato un reddito inferiore rispetto a quello effettivo e che venga scoperto dall’Amministrazione finanziaria decade automaticamente dal CPB.
La mancata comunicazione degli elementi essenziali per la determinazione del reddito concordato, come la falsificazione degli ISA, conduce alla decadenza.
Effetti giuridici:
La decadenza produce effetti retroattivi sull’intero periodo biennale, comportando:
Il recupero delle imposte non versate o evase;
L’applicazione di sanzioni e interessi;
L’impossibilità di sottoscrivere un nuovo concordato per il biennio in corso.
3. Confronto tra cessazione e decadenza: aspetti sostanziali e procedurali
| Aspetto | Cessazione | Decadenza |
|---|---|---|
| Natura | Evento oggettivo, non imputabile al contribuente | Sanzione amministrativa per violazioni gravi |
| Cause | Cessazione attività, mutamenti significativi, eventi eccezionali | Dichiarazioni infedeli, omissioni, mancati versamenti |
| Effetti temporali | Prospettici, a partire dalla causa | Retroattivi, sull’intero biennio |
| Conseguenze | Perdita efficacia senza sanzioni | Recupero somme, sanzioni, interdizione nuova adesione |
| Funzione | Flessibilità e adattamento alla realtà | Garanzia di correttezza e serietà fiscale |
Conclusioni: due strade verso l’inefficacia, ma con effetti distinti
La distinzione tra cessazione e decadenza nel Concordato Preventivo Biennale non è solo formale, ma sostanziale, riflettendo due facce di un sistema che bilancia flessibilità e rigore. La cessazione garantisce al contribuente la possibilità di uscire dal patto per cause oggettive e indipendenti dalla propria volontà, senza incorrere in sanzioni. La decadenza, invece, afferma la responsabilità e la correttezza fiscale, punendo le violazioni gravi e preservando la serietà dello strumento.
Il Concordato Preventivo Biennale rappresenta un’innovazione significativa nel rapporto Fisco-contribuente, introducendo una logica di “patti fiscali” orientati alla collaborazione e alla prevedibilità.
Tuttavia, tale strumento impone una responsabilizzazione piena del contribuente: l’adesione non è revocabile a piacimento, e la violazione degli impegni assunti comporta effetti limitativi per il futuro, anche se il CPB è formalmente inefficace.
In sintesi:
la cessazione è un’inefficacia neutrale, spesso legata a mutamenti oggettivi;
la decadenza è un’inefficacia sanzionatoria, legata al comportamento scorretto del contribuente;
in entrambe le ipotesi, il vincolo biennale resta operante, salvo sopravvenienze eccezionali, a tutela dell’equilibrio e della serietà del sistema.
Il messaggio è chiaro: il CPB non è una “finzione fiscale” a tempo, ma un patto con effetti sostanziali, che va rispettato fino in fondo. Anche quando non produce più effetti sul piano dichiarativo, ne mantiene la traccia giuridica, a presidio della coerenza del sistema tributario.