AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 febbraio 2020, n. 44
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – cessione carburanti – fatturazione differita riepilogativa
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], attiva nel settore della grande distribuzione organizzata di carburante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
Presso gli impianti di distribuzione di carburante gestiti in modalità self-service,il cliente, ad ogni rifornimento, può scegliere:
a) di non acquisire alcuna certificazione;
b) di acquisire una ricevuta di pagamento;
c) di acquisire fattura digitando sulla colonnina di rifornimento:
– il tasto “fattura elettronica con partita IVA”;
– il tasto “fattura elettronica (con codice utente)” se il cliente è già registrato.
In tale ambito, [BETA], gestore di carte di debito ricaricabili (di seguito, card)utilizzabili per i rifornimenti di carburante presso qualsiasi distributore in Italia e all’estero, si pone come cessionaria del carburante acquistato dagli utilizzatori delle card presso gli impianti di distribuzione dell’istante.
Risulta che gli utilizzatori delle card non attivino la procedura di cui al punto c)
e non richiedano, pertanto, l’emissione di alcuna fattura.
Ciò nonostante, [BETA], sulla base dei dati in proprio possesso relativi agli acquisti del mese tramite card, chiede all’istante l’emissione della fattura differita ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, decreto IVA). Nello specifico, i dati in possesso di[BETA], indicati in un documento riepilogativo, sono:
– il codice impianto (associato a quello di proprietà dell’istante);
– la data del rifornimento;
– il numero ID Mastercard;
– il codice articolo;
– la descrizione (benzina o diesel);
– l’importo.
Tanto precisato, l’istante – che non ha autorizzato [BETA] ad emettere in suo nome e per suo conto fatture riepilogative differite delle cessioni regolate tramite card- chiede se la medesima sia legittimata a richiedere la fattura differita dei rifornimenti effettuati dai titolari delle card.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene che la richiesta di [BETA] possa essere soddisfatta solo a condizione che i titolari delle card attivino la procedura di cui alla lettera c),digitando sulla colonnina di rifornimento, alternativamente:
– il tasto “fattura elettronica con partita IVA”, indicando la partita IVA di[BETA], ovvero
– il tasto “fattura elettronica (con codice utente)”, in caso di preventiva registrazione e attribuzione del codice utente a [BETA].
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si richiama l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che dispone: “Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2.”
Come previsto dall’articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’obbligo di veicolare tramite Sistema di Interscambio (S.d.I.) le fatture elettroniche tra privati decorre dal 1° gennaio 2019.
Nel caso di specie, pertanto, le cessioni di carburante dall’istante cedente a[BETA] cessionaria, entrambi soggetti privati, ricadono negli obblighi generali di fatturazione elettronica di cui sopra (in tema di carburanti, cfr. circolare n. 8/E del 30 aprile 2018), con opzione per l’emissione della fattura da parte del cessionario o di un terzo per conto del cedente – e dunque previa sua manifestazione di volontà ed indispensabile accordo tra le parti in tal senso – ferma restando la responsabilità di quest’ultimo, ex articolo 21, comma 1, del decreto IVA (cfr. circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, paragrafo n. 7).
Per quanto attiene alla fattura differita delle cessioni di beni, il comma 4, lettera a), del citato articolo 21, ne subordina l’emissione alla condizione che la consegna o spedizione risulti “da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472”.
Ai sensi dell’articolo 1 del predetto D.P.R. n. 472 del 1996, il documento di trasporto o altro idoneo contiene “l’indicazione della data, delle generalità del cedente,del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti.”
Sul punto, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014 precisa che “nel caso di cessione di beni, la fattura differita potrà contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l’indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472.”
Nel caso di specie, i dati in possesso di [BETA] appaiono inidonei a fornire con precisione alcuni elementi obbligatori prescritti dal citato articolo 1 del D.P.R. n. 472 del 1996. Segnatamente: generalità del cedente e quantità di carburante ceduto.
La certificazione rilasciata in base alla procedura di cui alla lettera c) -denominata “Documento di Sintesi”, allegata alla presente istanza – appare anch’essa inidonea a dettagliare tutti i predetti elementi obbligatori. In particolare, le generalità del cedente: l’intestazione e il logo […], nonché il numero e l’indirizzo della stazione di servizio, infatti, identificano unicamente quest’ultima ma non la società cedente.
La finalità conoscitiva perseguita dal documento di trasporto non è, quindi,garantita dal “Documento di Sintesi” generato attivando la procedura c) all’atto del rifornimento, il quale non integra la natura di “altro documento idoneo” consentito dal citato articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, quale presupposto per la fatturazione differita.
Resta fermo, dunque, l’obbligo di emettere la fattura elettronica – ove richiesta attivando la procedura di cui alla lettera c) – entro 12 giorni dalla cessione del carburante, ai sensi del primo periodo del citato articolo 21, comma 4, del decreto IVA.