La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8795 del 5 aprile 2017 intervenendo in tema di cessione di azienda ed imposta di registro ha affermato che la chiusura delle utenze e la risoluzione di tutti i contratti di lavoro dipendente dimostrano che la cessione ha avuto ad oggetto l’intera azienda e non soltanto un suo ramo.

La vinda ha riguardato una società che aveva ceduto un ramo di azienda a cui l’Agenzia delle Entrate notificavano  un avviso di liquidazione, poichè l’Amministrazione finanziaria riteneva che si fosse realizzata la cessione dell’intera azienda è non il ramo di azienda,  che la società avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accoglievano le doglianze della ricorrente. L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza dei giudici di primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Regionale che riformava la sentenza impugnata è confermava la legittimità dell’avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro notificato a una Srl in relazione a una cessione aziendale.

Per i giudici di appello, l’Ufficio aveva giustamente ravvisato la cessione di un’intera azienda e non soltanto di un suo ramo, considerato che la ricorrente aveva successivamente cessato l’attività mediante chiusura delle utenze e risoluzione dei contratti di lavoro.

La società contribuente proponeva ricorso avverso la decisione della CTR con ricorso in cassazione. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale.

Gli Ermellini hanno ritenuto adeguatamente motivata l’impugnata sentenza in quanto essa ha richiamato la convergenza di vari elementi idonei a sostenere l’interpretazione del contratto nel senso della cessione dell’intera azienda, quali: “- la lettera del contratto, facente appunto riferimento all’azienda in quanto tale; – la chiusura delle utenze di esercizio, da parte della società cedente, dopo la cessione; – la risoluzione dei rapporti di lavoro dipendente. Si tratta di elementi volti a logicamente e giuridicamente sostenere la decisione del giudice di merito e che non potrebbero essere smentiti se non a prezzo di una – appunto inammissibile – rivisitazione del quadro istruttorio. In forza, per giunta, di elementi dimostrativi, principalmente di natura contabile, che – come rilevato dalla CTR – la società omise di mettere a disposizione dell’amministrazione finanziaria in sede di risposta al questionario da quest’ultima preventivamente propostole”.