La vicenda ha avuto origine dall’emissione di avvisi di accertamenti emessi dall’Agenzia delle entrate notificati a due società: una venditrice e l’altra acquirente di cessione di macchinari, sul rilievo che fosse configurabile una cessione di azienda. Le due società proponevano ricorso, ma i giudici della Commissione Tributaria Provinciale respingeva le loro doglianze. In sede di Commisione Tributaria Regionale, a cui aveva si rilvolgeva il contribuente, che riformava la sentenza impugnata accogliendo le doglianze della società. Le società facevano parte di uno stesso gruppo: la prima si occupava della produzione di serramenti e profilati di alluminio coperti da brevetto, mentre la seconda commercializzava profilati di alluminio.
Tra le due società veniva ceduta una vecchia pressa dismessa anni prima, previa ristrutturazione dell’impianto elettrico ed idraulico.
Contestualmente la cedente (che poteva acquistare altri macchinari a condizioni economiche particolarmente favorevoli), aveva acquistato le altre apparecchiature che aveva ceduto all’altra società senza averle mai impiegate nella propria attività produttiva.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi, ricorso che viene rigettato.
La Corte Suprema respinge il ricorso dell’Agenzia ed espone i due motivi di ricorso che «deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 2555 cod. civ., 20 e 40 d.p.r. 131/86. Sostiene la ricorrente che la CTR non ha considerato che per la cessione dell’azienda è sufficiente che il complesso dei beni trasferiti, anche se momentaneamente inutilizzato, mantenga una potenzialità produttiva o ne presenti una nuova a seguito di prevedibili ristrutturazioni, non essendo condizionata, la cessione d’azienda, all’attualità della gestione ella stessa. Infatti è sufficiente che il complesso sia caratterizzato dall’obiettiva attitudine all’esercizio dell’impresa e, cioè, a realizzare la finalità cui quella organizzazione tende», nonché «insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’articolo 360, numero 5, cod. proc. civ., poiché la CTR non ha esaminato