AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 ottobre 2019, n. 462
Articolo 86, comma 5 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.Cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante rappresenta di operare nell’ambito della ….
A seguito di una crisi del settore e del mancato sostegno finanziario da parte del ceto bancario, la società precisa di aver presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell’articolo 160 della legge fallimentare con l’obiettivo, da un lato, di tutelare il know how aziendale, la continuità d’impresa e preservare i posti di lavoro, dall’altro di poter continuare ad operare, nell’interesse dei creditori e nel superiore rispetto del principio della par conditio creditorum.
Il tribunale di (…) ha omologato, con decreto, il concordato preventivo proposto da Alfa, secondo i termini e le modalità stabilite nella proposta depositata.
Il piano di concordato proposto ai creditori, come dichiarato dall’istante, consiste nella prosecuzione in continuità diretta dell’attività aziendale e prevede, in estrema sintesi, di:
– continuare l’attività tipica della gestione caratteristica in modo da generare flussi di cassa positivi in eccesso rispetto alle necessità finanziarie della gestione corrente, così da assicurare la miglior soddisfazione dei creditori concorsuali;
– cedere a terzi gli immobili non strategici di proprietà della società.
Considerato quanto sopra esposto, la società chiede di conoscere se, con riferimento alla vendita di beni non funzionali alla prosecuzione dell’attività nell’ambito di un concordato preventivo con continuità aziendale, può tornare applicabile la disposizione di cui all’articolo 86, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) secondo cui: “La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore dell’avviamento”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società ritiene che, considerata la normativa fiscale allo stato vigente, debba escludersi la detassazione delle plusvalenze e la indeducibilità delle minusvalenze derivanti dall’esecuzione del piano di concordato preventivo con continuità aziendale, anche “mista”, in quanto la formulazione letterale dell’articolo 86, comma 5, del TUIR contiene un esplicito riferimento al solo concordato con cessione dei beni, che è tipicamente liquidatorio.
A supporto di tale convincimento, l’istante evidenzia come i piani concordatari in continuità rispondano a un’esigenza opposta rispetto ai piani liquidatori, perché tendono a salvaguardare la continuazione dell’impresa e ad assegnare ai creditori concorsuali i flussi di cassa prodotti dalla gestione ordinaria del patrimonio aziendale nel suo complesso. Il pagamento dei crediti concorsuali è quindi garantito prevalentemente dai flussi di cassa e dagli utili futuri.
Inoltre, nei concordati eseguiti con modalità diverse da quelle della cessione integrale dei beni, come quello in oggetto, non si produce l’effetto dello spossessamento dei beni, che costituisce il presupposto dell’esclusione delle plusvalenze dall’imposizione prevista dall’articolo 86, comma 5, del TUIR. La disposizione normativa citata è finalizzata a ridurre l’onere fiscale delle operazioni compiute nel corso della liquidazione concordataria.
In conclusione, è opinione dell’istante che la società debba attribuire rilevanza fiscale alle plusvalenze o alle minusvalenze che emergeranno dalla vendita degli immobili non strategici di proprietà, nell’ambito del concordato preventivo in continuità, non ritenendo applicabile l’esenzione prevista dall’articolo 86, comma 5, del TUIR.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente, si osserva che con il presente parere la Scrivente esprime il proprio avviso esclusivamente in ordine alla richiesta di applicabilità della previsione di cui al comma 5 dell’articolo 86 del TUIR con riferimento alla cessione di immobili non strategici nell’ambito di un concordato preventivo in continuità aziendale, senza che ciò implichi o presupponga una valutazione sulla sussistenza e sulla congruità della presumibile minusvalenza rappresentata o su qualsiasi altra questione giuridicae/o di fatto incidentalmente rappresentata in istanza.
Ciò premesso, si rileva che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 86 del TUIR: “La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”.
La nota illustrativa al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 aggiornato e coordinato con le disposizioni del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 precisa che: “Si è stabilito che non rientrano tra le sopravvenienze attive la riduzione dei debiti in sede di concordato fallimentare – (…)- o di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori (…) e cioè ogni qualvolta dopo la chiusura del fallimento o dopo il concordato non vi sia più esercizio di impresa (v. anche, nella stessa ottica, (…) l’art. 54, ultimo comma (…) “.
L’intenzione del legislatore è, perciò, di circoscrivere la non rilevanza delle plusvalenze e/o delle minusvalenze a un’ipotesi in cui “dopo il concordato non ci sia più esercizio di impresa” (si veda anche la risoluzione n. 29/E del 1° marzo 2004).
Si osserva altresì che la disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 86 del TUIR ha natura di norma speciale rispetto alle ordinarie regole di determinazione del reddito d’impresa.
La predetta ricostruzione trova ulteriore conferma dall’evoluzione normativa dell’articolo 88 del TUIR.
Le peculiari caratteristiche del concordato liquidatorio rispetto a quello di cd. risanamento hanno, infatti, determinato la necessità di uno specifico intervento normativo all’articolo 88 del TUIR ad opera del decreto legislativo 14 settembre 2015,n. 147, che ha previsto l’inserimento del comma 4-ter con il quale si dispone una differente misura della detassazione delle sopravvenienze attive, conseguenti dalle riduzioni dei debiti dell’impresa, a seconda che trattasi di concordato preventivo liquidatorio o concordato di risanamento.
Al riguardo, la relazione illustrativa al menzionato decreto legislativo con riferimento al nuovo comma 4-ter dell’articolo 88 del TUIR chiarisce che lo stesso “distingue tra procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (in cui la sopravvenienza attiva è del tutto detassata) e le procedure di concordato di risanamento, in cui non costituisce sopravvenienza attiva solo la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96.”.
Tutto quanto sopra premesso, con riferimento al caso di specie si ritiene che, alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immobili non strategici all’esercizio dell’attività d’impresa nell’ambito di un concordato preventivo in continuità aziendale, siano applicabili le regole generali di determinazione del reddito d’impresa, con la conseguenza che le stesse concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 giugno 2020, n. 10884 - In tema di concordato preventivo, a norma dell'art. 160, comma 2, l. fall., il soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio generale possa trovare un fondamento giustificativo…
- Corte di Cassazione, sezione prima, ordinanza n. 17106 depositata il 15 giugno 2023 - In tema di concordato preventivo, la relazione ex art. 160, co. 2, l. fall., deve contenere le valutazioni in ordine alla possibilità di esperire eventuali azioni…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 novembre 2021, n. 32508 - L'art. 160, comma 2°, l. fall., sancisce infatti che la proposta di concordato preventivo «può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti…
- I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui…
- Utilizzo in compensazione di crediti maturati post domanda di concordato preventivo in presenza di debiti ante concordato - Risposta 09 novembre 2020, n. 536 dell'Agenzia delle Entrate
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…