AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 300 del 4 dicembre 2025

Cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA) – Articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

[ALFA], nel prosieguo istante o […], fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L’istante ha acquistato dalla [BETA] (di seguito anche ”[…]”) crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle imposte anticipate (deferred tax assets ”DTA”) di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

I predetti crediti d’imposta, chiesti a rimborso in dichiarazione, sono stati ceduti all’istante ai sensi dell’articolo 43bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in linea con quanto prospettato in risposta ai precedenti interpelli presentati dalla cedente [BETA] (interpello n. […] ed interpello n. […]).

Ciò posto, l’istante, al fine di utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti da trasformazione delle DTA ricevuti in qualità di cessionaria, chiede se sia possibile estendere al caso concreto l’orientamento espresso con la risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025 nell’ambito della cessione dei crediti di imposta da trasformazione delle DTA operata ai sensi dell’articolo 44bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Chiede, altresì, se sia corretto esporre i crediti d’imposta ricevuti all’interno del quadro RU del Modello Redditi SC, così da consentire l’indicazione dell’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

In sintesi, l’istante ritiene che i chiarimenti forniti con risoluzione n. 32/E del 2025, ancorché resi nell’ambito della cessione dei crediti operata ai sensi dell’articolo 44bis del d.l. n. 34 del 2019, siano applicabili anche alla cessione dei crediti derivante dalla trasformazione delle DTA effettuata ai sensi dell’articolo 2, commi da 55 a 58, del d.l. n. 225 del 2010.

È dell’avviso, infatti, che il citato documento di prassi sia finalizzato a fornire chiarimenti in merito agli aspetti procedurali da seguire ai fini della gestione della cessione di crediti regolata dall’articolo 43bis del d.P.R. n. 602 del 1973 nella sua  generalità, risultando validi per tutte le fattispecie nelle quali detta norma risulti applicabile.

E ciò anche in considerazione dell’analogia tra la trasformazione delle DTA operata ai sensi dell’articolo 2, commi da 55 a 58 del d.l. n. 225 del 2010 e la trasformazione delle DTA operata in applicazione dell’articolo 44bis del d.l. n. 34 del 2019.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività e non riguarda, in particolare, la verifica della sussistenza, in capo all’istante, di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge e dai documenti di prassi ai fini della spettanza di qualsiasi beneficio. Tali verifiche, infatti, esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello ed in relazione a tali aspetti resta impregiudicato il potere di controllo dell’amministrazione finanziaria nelle opportune sedi (cfr. circolare n. 9/E del 2016).

Si precisa, inoltre, che la risposta resa all’istanza di interpello in esame non riguarda la corretta quantificazione né l’effettiva spettanza del credito derivante dalla trasformazione di DTA né, infine, la correttezza degli adempimenti fiscali posti in essere.

Ciò posto, atteso che l’istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare in compensazione il credito acquistato ai sensi dell’articolo 43bis del d.P.R. n. 602 del 1973, si fa presente che detta norma prevede che «Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell’articolo 44 sono dovuti al cessionario.».

Con la risposta ad interpello n. 253, pubblicata sul sito internet della scrivente in data 26 settembre 2025, resa in tema di cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA), di cui al citato articolo 44bis del decreto-legge n. 34 del 2019, è stato chiarito che l’articolo 43bis del d.P.R. n. 602 del 1973 «disciplina espressamente le cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi, per le quali è previsto, oltre al rispetto delle formalità richieste dal medesimo articolo 43bis, l’altrettanto espresso divieto di ulteriore cessione (letteralmente, il secondo periodo del comma 1 dispone che ”Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione”). Il cessionario potrà, pertanto, solo monetizzazione l’importo del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione».

Come precisato, altresì, con la successiva risposta ad interpello n. 259 pubblicata sul sito internet della scrivente in data 2 ottobre 2025, di analogo tenore, «considerato che l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione, ma anche la compensazione dello stesso ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, quest’ultima non rientra tra le modalità di utilizzo del credito da DTA da parte del cessionario che ha acquistato il credito ai sensi dell’articolo 43bis del d.P.R. n. 602 del 1973.».

Pertanto, esclusa nel caso di specie la possibilità di utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 un credito ceduto si sensi dell’articolo 43bis del d.P.R. n. 602 del 1973, non si ritiene condivisibile la soluzione prospettata dall’istante e resta assorbito ogni ulteriore quesito posto.