Con quanto statuito dall’articolo 12-sexies del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazione dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, sono state definite le norme per la cessione dei crediti IVA trimestrali aggiungendo l’inciso “o del quale e’ stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale”. Infatti la norma ha modificato il comma 4-ter dell’articolo 5 del D.L. 70/1988, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, il quale prevedeva che “Agli effetti dell’articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale ((o del quale e’ stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale,)) deve intendersi che l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l’accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.”
La nuova disposizione pone fine ad una diatriba tra Amministrazione finanziaria e la dottrina e giurisprudenza (sentenza n. 13027/2015). Infatti la modifica introdotta dall’articolo 12-sexies del D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita) risulta, contrariamente alla posizione dell’Agenzia delle Entrate, procedere alla cedibilità anche dei crediti Iva emergenti dai Modelli TR (crediti Iva trimestrali).
In ultimo l’articolo 12-sexies al comma 2 la modifica trova applicazione ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020. Pertanto la norma si applicherà ai crediti emergenti dalle liquidazioni IVA del primo trimestre 2020 che dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2020.
Normativa
Art. 12-sexies (( (Cedibilita’ dei crediti IVA trimestrali) ))
((1. All’articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: “dalla dichiarazione annuale” sono inserite le seguenti: “o del quale e’ stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale,”. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020. 3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita’ relative all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).