AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 ottobre 2019, n. 415
Articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 – Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante, nel 2019, dichiara che sosterrà delle spese per la riqualificazione energetica e che maturerà il diritto alle detrazioni di cui all’articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (di seguito, legge di Bilancio 2007). La relativa detrazione (spettante alla società) sarà imputata per trasparenza pro quota ai tre soci.
I soci, a loro volta, hanno intenzione di effettuare la cessione del credito (corrispondente alla detrazione) alla società istante da loro partecipata, poiché hanno una limitata capienza IRPEF.
L’istante chiede se tale operazione sia permessa anche alla luce delle interpretazioni date dall’Agenzia delle entrate con le circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di rientrare tra i soggetti privati “collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione” così come chiarito dalle circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018, poiché sosterrà le spese per interventi di riqualificazione energetica e sarà intestataria delle fatture e dei bonifici.
Per tale motivo ritiene di poter acquisire dai propri soci il credito (corrispondente alla detrazione).
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si evidenzia che esula dall’analisi della presente istanza di interpello ordinario la corretta determinazione e quantificazione delle detrazioni oggetto dell’istanza. Resta, inoltre, esclusa qualsivoglia considerazione in merito ai requisiti di applicazione delle predette detrazioni restando, pertanto, fermi i poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria.
L’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della legge di Bilancio 2017 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, il comma 2-sexies. Ai sensi di tale disposizione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75 per cento delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.
L’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 10), della legge di Bilancio 2018 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici richiamati nell’articolo 14 del decreto legge n. 43 del 2013, ivi compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.
Le modalità attuative della cessione del credito sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n 165110 e, da ultimo, con il provvedimento 18 aprile 2019, prot. n. 100372, relativamente alla cessione del credito con interventi su singole unità immobiliari.
Con la circolare del 18 maggio 2018, n. 11/E nonché con la circolare del 23 luglio 2018, n. 17/E sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito applicativo della cessione del credito in commento, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla citata legge di Bilancio 2018.
In particolare, in ordine ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, con i menzionati documenti di prassi è stato chiarito, sulla base di un parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine agli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica che deriverebbero dalla cedibilità illimitata dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni, che per “soggetti privati” cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari (cfr. circolare n. 11/E del 2018). Nella successiva circolare n. 17/E del 2018 è stato, inoltre, chiarito che:
– nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente a un Consorzio oppure a una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete;
– nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore
per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, quindi, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
In sintesi, come chiarito dai richiamati documenti di prassi, il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito va individuato nel “rapporto che ha dato origine alla detrazione”, ciò allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti in argomento si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.
Nella fattispecie in esame, si ritiene che i soci ai quali la società istante ha imputato per trasparenza la detrazione derivante dalle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, non possano cedere all’istante il credito corrispondente alla suddetta detrazione in quanto tale facoltà non è disciplinata dalla previsione normativa in argomento.
Laddove, dunque, venisse consentita tale possibilità di retrocedere il credito all’originario titolare della detrazione si realizzerebbe l’effetto di permettere al beneficiario stesso di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d’imposta, facoltà non prevista dalla norma.
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