AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 02 ottobre 2020, n. 432
Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari (cd. eco bonus – Art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) – Contribuente in “regime forfetario”.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante espone di essere un libero professionista in regime forfetario con esclusivo reddito da lavoro autonomo, per l’anno 2019 e per l’anno in corso, e fa riferimento alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), con la quale è stata estesa la facoltà di cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica (cd. ecobonus), anche per le singole unità immobiliari.
L’Istante rappresenta che intende effettuare sulla propria abitazione interventi di riqualificazione energetica (posa serramenti e infissi) e chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, (convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90), al proprio genitore finanziatore dei suddetti interventi.
Nell’istanza vengono richiamate:
– la circolare n. 11/E del 2018 con la quale è stato chiarito che il credito in questione può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione anche se non tenuti al versamento di imposta;- la risposta n. 298 del 2019 ad un istanza di interpello riguardante la possibilità per soggetti che sostengono le spese per interventi di riqualificazione energetica che ricadono nella c.d.”no-tax area di cedere il credito corrispondente alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica al genitore finanziatore delle spese.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che anche il libero professionista in regime forfetario che ha percepito solo ed esclusivamente il reddito da lavoro autonomo possa cedere il credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante (cd ecobonus) al genitore finanziatore delle spese in questione, “alla luce dell’analogia della posizione tra soggetti “no tax area” e liberi professionisti in regime forfettario”.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, attualmente prevede, al comma 2.1, che per le spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi sostenute, dal 1° gennaio 2018, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, nel limite di 60.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (cd ecobonus).
In linea generale, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, l’ecobonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).
È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.
Ai sensi dell’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi efficienza energetica di cui all’articolo 14 del citato decreto legge n. 63 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.
Ai fini dell’esercizio dell’opzione non rileva, tra l’altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure, come nel caso dell’Istante – che si avvale del c.d. “regime forfetario” disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – ad un regime sostitutivo dell’IRPEF medesima. L’istituto della cessione, infatti, è finalizzato ad incentivare l’effettuazione di interventi finalizzati alla efficienza energetica prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente. La cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi o di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) o di istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni.
L’esercizio dell’opzione, quindi, può essere esercitata anche dai contribuenti che, come nel caso dell’Istante, aderiscono al predetto regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall’imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tanto premesso, con riferimento al quesito posto si fa presente che con la circolare n. 11/E del 2018, richiamata dall’Istante, sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito applicativo della cessione del credito d’imposta per interventi di efficienza energetica, disciplinati dall’articolo 14, commi 2-ter e 2 sexies del citato decreto legge n. 63 del 2013.
Il meccanismo di cessione disciplinato dall’articolo 121 riguarda un contesto diverso, rispetto al quale non operano le limitazioni descritte nella citata circolare n. 11/E in merito alle modalità delle cessioni e all’individuazione dei soggetti cessionari. In particolare, l’articolo 121 consente la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante nei confronti «di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari» senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione. Si ritiene, pertanto che l’Istante – in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione in commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine, che non sono oggetto della presente istanza di interpello – possa per le spese sostenute nell’anno 2020 per interventi rientranti nell’ecobonus cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante al proprio genitore. Si segnala infine, che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020, sono state definite le modalità attuative della disposizione da ultimo citata, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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