AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 240 del 15 settembre 2025
Cessione del credito corrispondente alle detrazioni derivanti dalle spese di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Lo studio Associato Istante (di seguito, Istante) che svolge attività di consulenza del lavoro, dichiara di aver effettuato talune prestazioni professionali per conto di una società di costruzioni edili che gli ha proposto, in luogo del pagamento, la cessione di taluni crediti maturati «attraverso il meccanismo del cosiddetto sconto in fattura ai sensi del comma 1, lettera a) dell’art. 121 del D.L. 34/2020 e s.m.i., […] per interventi edilizi di cui allo stesso art. 121 comma 2 del D.L. 34/2020, già presenti nel cassetto fiscale.».
L’Istante, premesso che «dal 29/05/2024 ai beneficiari delle detrazioni fiscali per interventi edilizi non è più consentito optare per la cessione del credito in relazione alle rate di detrazione non ancora fruite» chiede «se tale blocco opera anche per le cessioni operate da aziende edili che hanno maturato il credito con il meccanismo dello ”sconto in fattura”, e di conseguenza già presente nella piattaforma ”cessione crediti” del cassetto fiscale (per cui la cessione avverrebbe tramite semplice opzione in tale piattaforma).».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che il blocco alla ”cessione del credito” non operi per i crediti d’imposta «dell’art. 121 del D.L. 34/2020» presenti nel cassetto fiscale del cessionario che ha applicato il cd. ”sconto in fattura”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 stabilisce, al comma 1, che «I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima ; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.».
Con riferimento alle modalità alternative di fruizione della detrazione sono stati forniti chiarimenti, tra l’altro, con la circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E, con la circolare del 27 maggio 2022, n. 19/E, con la circolare del 23 giugno 2022, n. 23/E e con la circolare del 13 giugno 2023, n. 13/E, a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.
Successivamente il decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 (entrata in vigore il 29 maggio 2024), ha ridefinito il perimetro di operatività dell’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta corrispondente a talune detrazioni, disciplinato dall’articolo 121 del citato decreto Rilancio, rimodulando le condizioni già previste dall’articolo 2 del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (cd. decreto Cessioni).
In particolare, il comma 1 del citato articolo 2, del decreto Cessioni ha introdotto, a decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), un divieto all’esercizio delle opzioni per la fruizione con modalità alternative alla detrazione (sconto in fattura o cessione del credito corrispondente alle detrazioni).
I successivi commi del citato articolo 2 del decreto Cessioni dispongono, tuttavia, specifiche deroghe a tale divieto, che operano al verificarsi delle condizioni tassativamente previste.
In tale contesto è poi intervenuto l’articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2024, modificando l’ambito applicativo delle deroghe contenute nell’articolo 2 del decreto Cessioni.
In particolare, il comma 7 dell’articolo 4bis, del medesimo decreto legge, inserito in sede di conversione dalla citata legge n. 67 del 2024, prevede che «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [29 maggio 2024], non è in ogni caso consentito l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.».
Al riguardo, durante i periodici incontri con la stampa specializzata (cfr., in particolare, l’evento ”Telefisco 2024” del 19 settembre 2024, richiamato dall’Istante) è stato chiarito che «a decorrere dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), non è più consentito l’esercizio dell’opzione della cessione del credito in relazione alle singole rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio. In sostanza, i beneficiari delle agevolazioni fiscali derivanti dai c.d. bonus edilizi, dal 29 maggio 2024 non possono più optare per la cessione del credito d’imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite.».
In sostanza, dunque, come chiarito in occasione di ”Telefisco 2024”, la norma è rivolta ai beneficiari delle detrazioni elencate al comma 2 dell’articolo 121 del decreto Rilancio che, dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge n. 39 del 2024), non possono più optare per la cessione del credito d’imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite.
Dal tenore letterale della disposizione non emerge, invece, alcun divieto nei confronti dei cessionari del credito corrispondente alle predette detrazioni, atteso che il citato articolo 4bis, comma 7, del decreto legge n. 39 del 2024 richiama espressamente l’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto Rilancio che disciplina l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito di imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per gli interventi elencati nel successivo comma 2, da parte dei «soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2».
I cessionari del credito, pertanto, potranno continuare, nel rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo 121 del decreto Rilancio, a cedere i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale, non ancora utilizzati in compensazione.
Ciò premesso, nel caso in esame, la società di costruzioni edili potrà cedere all’Istante i crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio presenti nel proprio cassetto fiscale in luogo del pagamento degli onorari dovuti.
Resta fermo che, come chiarito con la circolare n. 23/E del 2022 (cfr. paragrafo 6.2.1), i crediti acquisiti ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio in relazione a prestazioni professionali rese nei confronti di committenti che hanno esercitato l’opzione ivi disciplinata costituiscono un provento percepito nell’esercizio dell’attività professionale e, pertanto, assoggettato a tassazione ai sensi dell’articolo 54 e ss. del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione, e spettanza del credito d’imposta nel rispetto della norma agevolativa, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
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