AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 ottobre 2021, n. 731
Interpello ordinario – cessione di crediti – trasformazioni di DTA in crediti d’imposta ex art. 44-bis del D.L. n. 34 del 2019 – soggetto le cui partecipazioni sono detenute per la maggior parte dal Ministero dell’economia e delle finanze – esercizio del controllo – non sussiste
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA (di seguito, anche “Società”) presenta un’istanza di interpello c.d. ordinario puro ex articolo 11, comma 1, lettera a), della L. n. 212 del 2000 volta a conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, successivamente sostituito dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall’articolo 72, comma 1-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e come da ultimo modificato dall’articolo 19, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (di seguito, per brevità, “articolo 44-bis”) nei confronti dei soggetti, come la Società, le cui partecipazioni di controllo sono detenute dal Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito, “MEF”).
Nell’istanza, la Società evidenzia che l’articolo 44-bis dispone al comma 1 che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2021, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori considerati inadempienti ai sensi del successivo comma 5 (secondo cui, in particolare, “si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto”‘), la stessa può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte differite (di seguito, “DTA”) – anche se non iscritte in bilancio – riferite ai seguenti componenti:
(i) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, “TUIR”), alla data della cessione;
(ii) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.
Ai fini della predetta trasformazione, la norma prevede alcune limitazioni:
(a) i componenti descritti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti;
(b) i crediti ceduti rilevano per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro (per ciascuno degli anni 2020 e 2021), determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate (rispettivamente, entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021) dalle società tra loro legate da rapporti di controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
A tali limitazioni, il comma 6 dell’articolo 44-bis aggiunge che le cessioni di crediti intervenute tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto non rilevano ai fini della trasformazione delle DTA in crediti d’imposta.
La Società rileva che, sul sito web del MEF, è pubblicato un elenco di società in cui il MEF detiene “partecipazioni di controllo/maggioranza” (cfr. l’allegato sub 3 all’istanza di interpello) tra cui figura la Società. Altresì, la Società sottolinea che alcune delle società incluse nel suddetto elenco sono poste al vertice di distinti gruppi societari come nel caso della Società, la quale è al vertice del Gruppo ALFA.
In sostanza, la Società evidenzia che “posto che lo Stato esercita il ruolo di soggetto controllante sia nei confronti di ALFA (e delle società che ad essa fanno capo), sia nei confronti delle altre società indicate nell’Allegato 3 (e dei relativi gruppi societari), si è posto il tema di stabilire come ALFA debba applicare le disposizione previste dall’art. 44-bis, primo e sesto comma, del Decreto Crescita in relazione ai gruppi societari” (così pag. 5 dell’istanza).
Alla luce di quanto sopra, la Società chiede alla scrivente di chiarire se le disposizioni previste dall’articolo 44-bis, commi 1 e 6, possano trovare applicazione, nei confronti del Gruppo ALFA, in via del tutto separata rispetto alle altre società controllate dallo Stato, ovvero se:
– ai fini dell’applicazione dell’articolo 44-Bis, comma 1, assumano rilevanza le sole cessioni di crediti effettuate dalle società appartenenti al gruppo ALFA con esclusione, quindi, delle cessione di crediti poste in essere dalle altre società controllate dalla Stato; – ai fini dell’applicazione dell’articolo 44-bis, comma 6, assumano rilevanza le sole cessioni di crediti intercorse tra società appartenenti al gruppo ALFA con esclusione, dunque, delle cessioni eventualmente intercorse tra queste ultime e le altre società controllate dallo Stato.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che la stessa e le società da essa controllata (che costituiscono il Gruppo ALFA) siano autonomamente soggette alle disposizioni dell’articolo 44-bis, comma 1 e 6, rispetto alle altre società controllate dallo Stato.
Di conseguenza, la Società sostiene che, ai fini del comma 1, la stessa e le società facenti parte del Gruppo ALFA dovranno prendere in considerazione esclusivamente le cessioni poste in essere nell’ambito delle società appartenenti al Gruppo ALFA. Pertanto, la Società ritiene di non essere tenuta a cumulare ai fini della determinazione del limite massimo di 2 miliari di euro il valore nominale dei crediti ceduti dalle società del Gruppo ALFA con quelle poste in essere dalle altre società controllate dallo Stato.
Secondo la Società, infatti, la circostanza che lo Stato sia l’azionista di controllo non sarebbe sufficiente a creare un vincolo di interessi che giustifica la regola dell’aggregazioni delle cessione dei crediti prevista dall’articolo 44-bis, comma 1. In proposito, la Società richiama l’articolo 19, comma 6, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha fornito un’interpretazione (autentica) dell’articolo 2497, comma 1, del codice civile volta a chiarire l’ambito di applicazione della suddetta previsione escludendo la responsabilità derivante dall’attività di direzione e coordinamento in capo allo Stato, e la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-01918 del 14 ottobre 2009 del Sottosegretario di Stato del MEF ove – in relazione alla citata disposizione del codice civile – è stato evidenziato che in capo al MEF non si configura l’esercizio dell’attività di “direzione e coordinamento” poiché non ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dagli articoli 2497 e ss. del codice civile (in particolare, “il MEF, infatti, non può considerarsi “imprenditore ” e, pertanto, non esercita direttamente alcuna forma di impresa, dovendo perseguire finalità di interesse pubblico generale” – così la risposta alla citata interrogazione n. 5-01918 del 14 ottobre 2009).
Di conseguenza, ai fini dell’aggregazione crediti ceduti richiesta dall’articolo 44- bis, comma 1, la Società dovrà prendere in considerazione esclusivamente le cessioni poste in essere dalle società appartenenti al Gruppo ALFA, senza che assumono rilevanza le eventuali cessioni poste in essere da altre società controllate dallo Stato.
Al pari, ai fini della trasformazione delle DTA in crediti d’imposta, la Società ritiene di non essere tenuta a sterilizzare nell’ambito delle cessioni di crediti rilevanti ai fini dell’articolo 44-bis quelle intercorse tra le società del Gruppo ALFA e le altre società controllate dallo Stato per effetto del richiamato comma 6. In proposito, oltre alle considerazioni sopra esposte, la Società richiama le disposizioni attuative dell’aiuto alla crescita economica (ACE) contenute nel Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 in cui, nell’ambito delle previsione antielusive volte a contrastare l’indebita moltiplicazione del beneficio ACE all’interno dei gruppi societari, è stato escluso che il controllo da parte dello Stato (come da parte di altri enti pubblici) sia idoneo a ricondurre le società soggette a tale controllo in un gruppo unitario.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Preliminarmente, si rappresenta che esula dalle competenze della scrivente esercitabili in questa sede ogni valutazione o apprezzamento in merito alla congruità dei valori riportati dalla Società nell’istanza di interpello e nella documentazione integrativa prodotta (compresi, ad esempio, quelli afferenti alle DTA e alle posizioni soggettive passive), nonché l’esistenza e la sussistenza dei presupposti richiesti dall’articolo 44-bis su cui verte l’istanza.
Ciò posto, per quanto di interesse ai fini del quesito posto dalla Società, va rilevato che l’articolo 44-bis, comma 1, prevede che ai fini della trasformazione delle DTA in crediti d’imposta assumono rilevanza le cessioni di crediti nel limite del loro valore nominale di 2 miliari di euro (per ciascuno degli anni 2020 e 2021) determinato ” tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2021 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto”. Con analoga formulazione, il comma 6 dell’articolo 44-bis esclude, al contempo, la rilevanza ai fini della trasformazione delle DTA in crediti d’imposta delle cessioni di crediti intervenute “tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto”.
Dunque, ai fini della trasformazione delle DTA in crediti d’imposta prevista dall’articolo 44-bis, (/) si dovrà calcolare il predetto limite (di 2 miliardi di euro) considerando il valore nominale di tutti i crediti ceduti (e, dunque, in relazione a tutte le cessioni di crediti effettuate) dalle società appartenenti al medesimo gruppo ovvero controllate, anche direttamente, da un medesimo soggetto (cfr. comma 1), e (ii) non rileveranno le cessioni (di crediti) intervenute tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo o tra società riconducibili al medesimo soggetto controllante (cfr. comma 6).
Considerato che il MEF dispone della maggioranza (pari ad oltre il xx%) delle partecipazioni nella Società, i quesiti formulati nell’istanza vertono su come la detenzione di tali partecipazioni da parte del MEF debba esser considerata ai fini dell’applicazione delle limitazioni di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo 44-bis
In proposito, il Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del MEF, interpellato dalla scrivente con nota del … in merito alla rilevanza del controllo statale sulle società ai fini dell’applicazione dell’articolo 44-bis e, nello specifico, alle modalità di determinazione della soglia massima di 2 miliardi di euro dei crediti ceduti prevista dal comma 1 dell’articolo 44-bis, ha avuto modo di chiarire che “in linea generale, l’inserimento, all’interno di discipline agevolative fiscali, di disposizioni di natura antiabusiva, volte a escludere le operazioni infragruppo, persegue l’obiettivo di evitare che il beneficio fiscale possa duplicarsi attraverso la circolazione all’interno di un unico soggetto economico, il quale viene solitamente individuato facendo riferimento alla nozione di controllo del codice civile. L’individuazione della nozione di controllo sulla base letterale dell’articolo 2359 del codice civile comporterebbe l’inclusione nel suddetto limite dei 2 miliardi di euro di tutte le cessioni effettuate tra le società aventi il MEF, in maniera diretta o indiretta, come soggetto controllante. Tuttavia, il MEF, pur controllando di fatto una serie di società ad interesse pubblico, non può essere considerato a capo di un gruppo economico unitario, il quale, nella classica definizione accademica comunemente accettata, è individuato come gruppo di aziende che svolgono attività tra loro complementari, integrate od omogenee, formando di fatto un unico organismo economico produttivo. Avendo come riferimento tale accezione, il MEF non può considerarsi a capo di un gruppo economico, innanzitutto perché difetta di un requisito essenziale in quanto il Ministero dell’economia e delle finanze non è un ‘azienda, ma, inoltre, perché le società di cui detiene il controllo sono tra loro eterogenee con riferimento sia ai settori economici di appartenenza sia alle strutture economiche con cui sono organizzate. Di conseguenza, le operazioni intercorse tra le varie controllate del MEF, ai fini della normativa agevolativa cui fa riferimento l’interpello, non possono essere considerate come effettuate all’interno del medesimo gruppo”.
In merito allo specifico quesito posto dalla Società circa le modalità di determinazione del limite massimo di 2 miliardi di euro previsto dal comma 1 dell’articolo 44-bis, il Dipartimento, pertanto, coerentemente con quanto sopra riportato, ha concluso che ” devono essere prese in considerazione esclusivamente le cessioni effettuate all’interno dello specifico gruppo cui la [ALFA] risulta essere controllante”.
Pertanto, coerentemente ai chiarimenti contenuti nella richiamata nota del Dipartimento delle Finanze (sopra riprodotti), si ritiene che il comma 1 dell’articolo 44-bis trovi applicazione, nei confronti della Società (e del Gruppo ALFA), in via del tutto e separata rispetto alle altre società “controllate” dallo Stato e che, di conseguenza, ai fini della determinazione del limite massimo di 2 miliardi di euro previso dal comma 1 assumano rilevanza solamente le cessioni dei crediti effettuate dalla Società e dalle altre società appartenenti al Gruppo ALFA (con la conseguente irrilevanza delle cessioni di crediti poste in essere dalle altre società – non appartenenti al Gruppo ALFA – di cui lo Stato detiene partecipazioni di controllo/collegamento).
Al pari, considerato che il MEF non può ritenersi a capo di un gruppo economico unitario per le stesse ragioni sopra evidenziate, in relazione alla previsione dell’articolo 44-bis, comma 6, non concorrono alla formazione del plafond utile ai fini della trasformazione delle DTA in crediti d’imposta le sole cessioni di crediti effettuate dalla Società con altre società riconducibili al Gruppo ALFA. Di contro, concorreranno alla formazione di detto plafond le cessioni di crediti con soggetti (cessionari) non appartenenti al Gruppo ALFA, anche se “controllati” dallo Stato per il tramite del MEF.
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi in precedenza esaminati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.
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