AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 174 del 4 luglio 2025

Cessione di investimenti qualificati prima del periodo minimo di cinque anni (minimum holding period) da parte di un Fondo pensione – Decadenza dal regime agevolativo e ”recapture” – Documentazione requisiti – Artt. 1, commi 94 e 95-bis, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’istante (di seguito ”Fondo pensione” o ”Istante”) è un ente di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 252 del 2005, l’Istante gestisce le proprie risorse finanziarie mediante convenzioni con:

soggetti autorizzati all’esercizio di attività di gestione di portafogli;

imprese di assicurazione, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita;

società di gestione del risparmio;

soggetti autorizzati alla gestione di OICR alternativi italiani (FIA italiani) ed OICR alternativi UE (FIA UE).

Il Fondo pensione, inoltre, provvede alla gestione delle disponibilità finanziarie anche mediante sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari, di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.

L’Istante, unitamente ad altri tre fondi di previdenza complementare, ha pubblicato un bando al fine di individuare e selezionare un soggetto gestore cui affidare mandati specializzati in azioni quotate di piccole e medie imprese italiane.

Sulla base di tali mandati di gestione, è previsto che, nella costituzione dei portafogli e nella relativa gestione, devono essere perseguiti vari obiettivi, tra i quali quello di usufruire del regime di esenzione fiscale previsto dai commi da 88 e seguenti dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

Il Fondo pensione rappresenta che:

ai sensi del comma 93 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, per poter beneficiare del regime di esenzione in oggetto, gli strumenti finanziari consistenti in ”investimenti qualificati” devono essere detenuti per almeno cinque anni (cd. minimum holding period);

ai sensi del successivo comma 94, la cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del periodo minimo di detenzione, comporta la decadenza da tale regime e la conseguente tassazione (cd. recapture mediante assoggettamento ad imposta sostitutiva con aliquota pari a quella di cui al citato articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005) sia dei redditi realizzati attraverso la cessione, sia di quelli che non hanno concorso alla formazione della base imponibile durante il periodo minimo di investimento. In caso di rimborso o di scadenza dei suddetti strumenti finanziari prima del quinquennio, il reinvestimento del controvalore entro 90 giorni consente la permanenza nel regime agevolato.

Al fine di «definire nel dettaglio vincoli e limiti del mandato di gestione finanziaria in azioni quotate di piccole e medie imprese italiane in corso di affidamento», il Fondo pensione chiede chiarimenti in merito al rispetto del requisito del minimum holding period.

In particolare, chiede se sia possibile usufruire dell’agevolazione in commento anche in caso di cessione degli strumenti finanziari prima della conclusione del quinquennio, con conseguente reinvestimento, entro novanta giorni, delle somme derivanti dalla cessione anticipata, in nuovi ”investimenti qualificati” (di seguito, ”Primo quesito”).

Inoltre, l’Istante chiede delucidazioni relativamente al contenuto e alla modalità di produzione della dichiarazione di cui al comma 95bis della citata legge di bilancio 2017, dalla quale deve risultare il rispetto dei requisiti normativamente previsti ai fini del riconoscimento dell’esenzione in oggetto (di seguito, ”Secondo quesito”).

In particolare, in merito a tale aspetto, l’Istante sottolinea che non risulta chiaro:

se la suddetta dichiarazione deve essere trasmessa ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate o esibita solo in sede di controlli o accertamenti tributari, e se la stessa deve essere prodotta ad ogni reinvestimento effettuato;

quali siano le tempistiche da rispettare per l’assunzione dell’impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato per almeno 5 anni ed il termine entro il quale produrre la dichiarazione, nonché se sia possibile far rientrare negli investimenti qualificati oggetto della presente agevolazione anche strumenti acquistati in passato, dai quali siano derivati redditi già tassati, con la conseguenza di sottoporre ad esenzione i redditi maturati successivamente all’effettuazione degli investimenti agevolati ed alla produzione della relativa dichiarazione;

se nella suddetta dichiarazione, debba essere incluso «il rispetto del requisito che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate benché tale requisito sia espressamente indicato per l’esenzione fiscale applicabile alle Casse di previdenza dal comma 90 e non anche per l’esenzione riconosciuta ai Fondi pensione dal comma 94».

Infine, l’Istante, tenuto conto di quanto previsto dal comma 95ter, chiede chiarimenti sulla corretta modalità di separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati nei propri documenti contabili e di bilancio, in quanto «anche su tale aspetto non si rinvengono disposizioni legislative né interpretazioni di prassi amministrativa sulle esatte modalità di adempimento del predetto onere» (di seguito, ”Terzo quesito”).

In relazione a tale ultimo punto, il Fondo pensione evidenzia che, sulla base del «documento concernente il bilancio dei Fondi pensione e altre disposizioni in materia di contabilità», approvato dalla COVIP con Deliberazione del 17 giugno 1998 (pubblicata sulla G.U. 14 luglio 1998 n.162 S.O. n.122, testo integrato con Delibera COVIP del 16 gennaio 2002, pubblicata sulla G.U. 9 febbraio 2002 n.34), «appaiono dubbie le concrete modalità con le quali il Fondo pensione possa tenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati».

Nel dettaglio, «appare controverso se il Fondo pensione sia tenuto a riportare gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato in nuove ed apposite voci o sottovoci dello stato patrimoniale o del conto economico oppure se sia sufficiente evidenziare tali dati mediante adeguate informazioni da rappresentare nella nota integrativa», così come sussiste il dubbio sulle eventuali modalità di rappresentazione in contabilità ed in bilancio delle relative operazioni «nella prospettazione che il minimum holding period si consideri ugualmente rispettato nelle fattispecie di cessione e reinvestimento entro 90 giorni in altro strumento finanziario eligible».

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Con riferimento al Primo quesito, il Fondo pensione ritiene che anche la cessione (volontaria) degli strumenti finanziari non comporti la decadenza dal regime agevolato (e, quindi, la necessità di procedere alla recapture), a condizione che le somme conseguite dalla cessione siano reinvestite, entro novanta giorni, in altri strumenti finanziari che presentino i requisiti per essere considerati ”investimenti qualificati”, e che il periodo di possesso degli strumenti oggetto di cessione si sommi al periodo di quelli acquistati.

A parere del Fondo pensione, tale soluzione interpretativa risulterebbe in linea con le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria sul regime dei Piani di investimento del Risparmio (cd. ”regime PIR”).

Relativamente al Secondo quesito, il Fondo è del parere che la dichiarazione di cui al comma 95bis dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 «non debba essere oggetto di trasmissione all’intestataria Agenzia o ad altre Amministrazioni ma solamente esibita ai competenti funzionari dell’Amministrazione finanziaria in caso di controlli o accertamenti tributari».

Inoltre, l’Istante sostiene che la dichiarazione di cui al citato comma 95bis, non deve dare evidenza che i redditi conseguiti dagli investimenti qualificati non derivano da partecipazioni qualificate, considerato che tale requisito non è richiesto ai fini del riconoscimento dell’esenzione fiscale applicabile ai Fondi pensione.

Infine, il Fondo ritiene ammissibile «apporre il vincolo di investimento qualificato anche a uno strumento finanziario acquistato in passato e che inizialmente ha generato redditi che hanno concorso alla formazione del risultato di gestione del Fondo pensione soggetto all’imposta sostitutiva del 20%: in tale ipotesi l’esenzione fiscale competerebbe sui redditi maturati successivamente alla produzione della predetta dichiarazione».

In merito al Terzo quesito, l’Istante è del parere «che la separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati possa essere rappresentata mediante informazioni di dettaglio riportate nella nota integrativa al bilancio del Fondo pensione eventualmente anche con l’utilizzo di apposite tabelle, il tutto nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui alla Deliberazione COVIP del 17 giugno 1998 nel testo integrato con Delibera COVIP del 16 gennaio 2002», tenuto conto anche della mancanza di indicazioni contrarie da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha previsto un regime di non imponibilità per i redditi derivanti da determinati investimenti (cd. ”investimenti qualificati”) effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (di seguito, Casse di previdenza) e dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito, Fondi pensione).

L’agevolazione prevede che i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti da tali investimenti qualificati di cui al comma 89 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite per legge, non siano assoggettati all’imposta sul reddito, per le Casse di previdenza, e non concorrano alla formazione della base imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, per i Fondi pensione.

Le Casse di previdenza e i Fondi pensione, secondo quanto disposto, rispettivamente, dai commi 88 e 92 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, possono destinare «somme fino al 10 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente» agli investimenti qualificati individuati dal comma 89, nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) di cui al comma 100 del medesimo articolo 1.

Ai sensi del comma 89, «le somme indicate al comma 88 devono essere investite in:

a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a).

bbis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell’albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell’Unione europea.

bter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo».

Per poter beneficiare dell’agevolazione, occorre rispettare specifici vincoli di composizione e temporali.

Per quanto di interesse in questa sede con riferimento al vincolo temporale, i commi 91 e 93 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 dispongono, rispettivamente per le Casse di previdenza e per i Fondi pensione, che gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni (c.d. minimum holding period).

Tale obbligo costituisce un principio generale applicabile a tutti gli investimenti qualificati siano essi costituiti da azioni o quote di società, per loro natura privi di scadenza, che da azioni o quote di OICR per le quali è prevista una durata di investimento, inclusi gli investimenti di cui alla lettera bbis) del comma 89.

Il trascorrere del minimum holding period ha l’effetto di consolidare il regime di non imponibilità, relativamente ai redditi che si sono prodotti medio termine, e di consentirne l’applicazione ai redditi derivanti in futuro dagli strumenti per i quali sia già trascorso il predetto periodo minimo di detenzione.

Diversamente, la cessione degli strumenti finanziari in oggetto prima del compimento dei cinque anni comporta la decadenza dal regime con la ripresa a tassazione secondo le modalità di cui ai commi 91 e 94 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 (cfr. risposta ad interpello pubblicata il 17 aprile 2025, n. 114).

Per quanto concerne la documentazione relativa all’agevolazione in commento, il comma 95bis dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, stabilisce che il soggetto percettore del reddito è tenuto a produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti normativamente previsti, consistenti:

nel limite del 10 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, di cui ai commi 88 (per le Casse di previdenza) e 92 (per i Fondi pensione), entro il quale poter destinare somme agli investimenti qualificati indicati al comma 89 nonché ai piani di risparmio a lungo termine indicati al comma 100;

nell’impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento qualificato per almeno 5 anni;

nell’assenza di redditi derivanti dagli investimenti qualificati relativi a partecipazioni qualificate.

Il successivo comma 95ter, inoltre, prevede l’obbligo della separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati di cui al comma 89.

Con riferimento al Primo quesito, sulla base di quanto illustrato in merito alla portata del citato comma 94, nel caso in cui il Fondo pensione ceda i titoli prima dei cinque anni, i redditi derivanti dagli investimenti non potranno continuare a beneficiare del regime di esenzione anche qualora il controvalore conseguito sia reinvestito, entro 90 giorni, in altri investimenti qualificati.

Pertanto, nel caso di specie, la cessione degli investimenti qualificati, prima del decorso del minimum holding period, comporta la decadenza dal regime agevolativo e la ripresa a tassazione (c.d. recapture) dei relativi redditi secondo le modalità indicate nel comma 94 (cfr. risposta pubblicata n. 114 del 2025).

Ai sensi di tale disposizione, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento «sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota pari a quella di cui al citato articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005».

Pertanto, nel caso di disinvestimento da parte del Fondo pensione, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005 durante il periodo di investimento sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento, senza applicazione di sanzioni. Il versamento delle relative imposte deve essere effettuato dal Fondo pensione, unitamente agli interessi, senza applicazione delle sanzioni, entro il giorno16 del secondo mese successivo a quello in cui si è verificata la decadenza. Gli interessi vanno calcolati dal termine ordinario in cui le imposte si sarebbero dovute versare al giorno dell’effettivo versamento.

I suddetti versamenti sono effettuati ai sensi dell’articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello di pagamento F24, con la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista (cfr. risposta ad interpello pubblicata il 24 novembre 2021, n. 787/E).

Relativamente al Secondo quesito, si fa presente che la dichiarazione contenente la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti ai fini del riconoscimento dell’applicazione del regime di esenzione non deve essere preventivamente trasmessa ad alcun ufficio dell’Agenzia delle entrate, ma dovrà essere esibita o trasmessa su richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne la dichiarazione prevista dall’ultimo periodo del comma 95bis dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, volta a garantire che i redditi generati dagli investimenti qualificati non derivano da partecipazioni qualificate, si rileva che l’articolo 57, comma 2, lettera b), del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ha eliminato il riferimento, originariamente previsto dal comma 94, all’esclusione dall’agevolazione delle partecipazioni qualificate per i Fondi Pensione, poiché la definizione di partecipazione ”qualificata” di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir non trova applicazione nei confronti degli stessi, in quanto la relativa normativa regolamentare stabilisce precisi limiti quantitativi all’investimento in azioni o quote con diritti di voto, emesse da una stessa società.

Pertanto, nella citata dichiarazione prodotta dai Fondi pensione non dovrà essere specificato che i redditi conseguiti dagli investimenti qualificati non derivano dalla detenzione di partecipazioni qualificate.

Con riferimento alla possibilità di considerare, tra gli investimenti qualificati, strumenti finanziari acquistati dall’Istante, prima dell’entrata in vigore della disposizione agevolativa, applicando l’esenzione ai redditi maturati successivamente, si rappresenta che la scrivente si è già espressa in senso sfavorevole con la risposta ad interpello pubblicata il 6 ottobre 2021, n. 667/E, chiarendo che non possono beneficiare dell’agevolazione i redditi derivanti da strumenti finanziari acquistati in passato in quanto l’esenzione opera solo per i nuovi investimenti.

Con riferimento al Terzo quesito, relativo all’obbligo della separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati di cui al comma 89, si osserva che nella Circolare 14 giugno 2010, n. 32/E è stato chiarito che l’interpello è finalizzato alla definizione del regime fiscale di una determinata fattispecie e che deve, pertanto, ritenersi inammissibile l’istanza finalizzata ad ottenere esclusivamente una pronuncia sul trattamento contabile ovvero sull’inquadramento civilistico di una determinata questione.

Pertanto, il suddetto quesito riguardante le modalità con le quali il Fondo deve tenere separata evidenza degli investimenti in oggetto nei propri documenti contabili e/o nel bilancio è da ritenersi inammissibile.

Infine, si rappresenta che il presente parere non produce effetti in relazione ai nuovi quesiti rappresentati dall’Istante solo in sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa pervenuta in data 15 aprile 2025.

Al riguardo, si ricorda che la richiesta della suddetta documentazione è preordinata a rimuovere eventuali dubbi al fine di consentire all’Amministrazione di fornire una risposta in relazione alla fattispecie rappresentata nell’istanza di interpello (cfr. articolo 4 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156).

Ne consegue che, in tale sede, non possono essere presentati nuovi quesiti per i quali resta ferma la facoltà per il contribuente di presentare una nuova istanza, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge.

Il presente parere è reso sulla base degli elementi, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto, restando impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione.

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