AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 marzo 2021, n. 213
Cessioni di guanti “pluriuso” per uso domestico – Articolo 124 del “Decreto Rilancio” – Aliquota IVA applicabile
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA è una società attiva nel settore della vendita all’ingrosso di …, inclusi guanti monouso e pluriuso in lattice, vinile e nitrile. Viene precisato, al riguardo, che i prodotti in esame sono classificati, ai fini doganali, alle voci 4015 1900 e 3926 2000 e presentano le caratteristiche di dispositivo di protezione individuale di categoria 1 (DPI), di cui al Regolamento UE 2016/425.
L’istante chiede di conoscere se all’ambito applicativo dell’articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) siano riconducibili le cessioni di guanti “pluriuso” utilizzati per la pulizia della casa, nonché impiegati dalla generalità dei lavoratori, non appartenenti al settore sanitario, in applicazione dei protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici (i.e. industria alimentare, grande distribuzione e scuola) come forma di contrasto alla diffusione del COVID-19. Il dubbio che l’istante pone in ordine all’applicabilità al caso di specie dell’articolo 124 del Decreto Rilancio deriva dalle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con circolare 26 novembre 2020, n. 45/D, con particolare riguardo all’esclusione dall’agevolazione di beni il cui uso risulta ” incompatibile” con le finalità perseguite dalla norma, di contrasto alla diffusione della pandemia.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Con riferimento all’ambito applicativo della norma in esame, l’istante rinvia alla prassi di riferimento, facendo presente che: la circolare 30 maggio 2020, n. 12/D ha individuato i codici di classificazione doganale dei beni ammessi al regime agevolativo. Nello specifico, per gli “articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile” sono state individuate le seguenti voci ex 3926 2000, ex 4015 1100, ex 4015 1900;
la circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E ha precisato che, per poter accedere all’agevolazione in esame, non è sufficiente che un bene sia classificato in una delle voci doganali di cui alla circolare 12/D, essendo necessario che lo stesso abbia caratteristiche tecniche compatibili con le “finalità sanitarie” perseguite dalla norma (cfr. risposta ad interpello del 17 settembre 2020, n. 370). Tali caratteristiche si riscontrano nei beni individuati nel rapporto ISS COVID 19, n. 2 del 2020, quali i dispositivi di protezione individuale (DPI) e i dispostivi medici (DM) – guanti, mascherine, camici o occhiali – idonei a garantire in primis la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione della pandemia (e, in generale, a tutelare la salute di “lavoratori e utenti” in base ai protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici di riferimento). La “finalità sanitaria” perseguita dai beni elencati dall’articolo 124 in esame deve essere, dunque, valutata in senso oggettivo; la circolare del 26 novembre 2020, n. 45/D è tornata ad esprimersi in merito ai requisiti individuati dall’AE ai fini dell’applicazione del regime agevolativo in esame, vale a dire: i) l’appartenenza del bene ad una delle voci doganali individuate dalla circolare 12/D; ii) la qualificazione come DPI o DM; iii) l’utilizzo per “finalità sanitarie”. In relazione a tale ultimo requisito, l’ADM ha precisato che lo stesso può ritenersi soddisfatto “ogni qualvolta non emerga in modo chiaro ed univoco prova del contrario, ovvero che il bene sia destinato a scopi palesemente incompatibili con il contrasto all’emergenza sanitaria in corso”.
Quanto premesso, la società istante ritiene corretto applicare alle cessioni di guanti “pluriuso” il regime IVA di favore previsto dall’articolo 124 del Decreto Rilancio, tenuto conto della classificazione doganale dei prodotti di specie e della relativa qualificazione come DPI di primo grado.
L’interpellante ritiene, in definitiva, che, in linea con gli indirizzi espressi dall’Amministrazione finanziaria, la sussistenza di entrambi i requisiti dovrebbe consentire l’applicazione del regime agevolativo in esame (in tal senso, cfr. anche risposte ad interpello del 30 ottobre 2020 e n. 507 e del 4 novembre 2020, n. 529).
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 124 del Decreto Rilancio ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l’acquisto di beni necessari al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare, il comma 1 della disposizione in esame ha inserito nella Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, il numero 1-ter.1. relativo ad un insieme di beni quali espressamente “Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.
Il successivo comma 2 ha stabilito, inoltre, che “(…) le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, (…)”. Relativamente alle cessioni in esame è stato, dunque, introdotto un regime di: i) esenzione da IVA, in via transitoria e sino al 31 dicembre 2020, che non pregiudica, tuttavia, il diritto alla detrazione in capo al cedente; ii) imponibilità con applicazione dell’aliquota ridotta nella misura del 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
In particolare, la relazione illustrativa al decreto ha ricordato che la Commissione europea ha autorizzato gli Stati membri, per tutto il periodo di emergenza sanitaria, ad “applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell’epidemia.”
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, concernente l’individuazione del regime IVA applicabile alle forniture di “guanti pluriuso in lattice, in vinile e in nitrile ” commercializzati dall’istante, trovano applicazione i chiarimenti forniti con la circolare n. 26/E del 2020, secondo cui al fine di individuare i beni effettivamente agevolabili ai sensi dell’articolo 124 del Decreto Rilancio, è necessario indagare se gli stessi, oltre a rientrare nei codici TARIC espressamente individuati dall’ADM (cfr. circolare n. 12/D del 2020), abbiano caratteristiche idonee a garantire la “finalità sanitaria” perseguita dalla norma, di contrasto alla diffusione del COVID-19 e delle pandemie in genere.
In tale ottica, rientrano nell’ambito applicativo della disposizione in esame, tra l’altro, gli “articoli di abbigliamento protettivo”, funzionali a tutelare in primis la salute degli operatori sanitari e, in generale, quella di “lavoratori e utenti”, secondo i protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici di riferimento (cfr. paragrafo 2.11 della richiamata circolare n. 26/E). Si tratta, in particolare, dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei dispositivi medici (DM) – guanti, mascherine, camici o occhiali – individuati nel Rapporto ISS COVID-19, n. 2/2020.
Con la circolare n. 45/D del 2020, l’ADM ha chiarito che l’utilizzo per finalità sanitarie ricorre “ogni qualvolta non emerga in modo chiaro ed univoco prova del contrario, ovvero che il bene sia destinato a scopi palesemente incompatibili con il contrasto all’emergenza sanitaria in corso”.
Secondo le indicazioni fornite dall’ADM, pertanto, beneficiano dell’agevolazione i beni rientranti in uno dei codici TARIC individuati dalla circolare 12/D e classificati come DPI o DM, esclusi quelli per i quali si dia prova di un uso degli stessi ” incompatibile” con le finalità perseguite dalla norma.
In una successiva FAQ sempre l’ADM ha, inoltre, precisato che “i guanti DPI di prima categoria, non dichiarati per uso sanitario e che si prestano ad un uso prolungato (ad esempio, i guanti commercialmente definiti di uso domestico, guanti da giardinaggio, guanti felpati resistenti, guanti a lunga durata/riutilizzabili) non possono fruire del regime agevolativo IVA ex art. 124 DL 34/2020”.
Sulla base delle schede tecniche prodotte dalla società istante (cfr. Allegato 1), emerge inequivocabilmente la caratteristica di “lunga durata” propria dei guanti ” pluriuso” commercializzati (caratteristica attestata, per due delle tre tipologie di guanti, dall’esplicita descrizione, e che, in termini più generali, si può evincere anche dalla presenza, in ogni confezione, di un solo paio di guanti). Tale circostanza porta ad escludere che gli stessi possano beneficiare del regime di favore previsto dall’articolo 124 del Decreto Rilancio, alla luce delle indicazioni e degli indirizzi di prassi sopra richiamati. In definitiva, la scrivente ritiene che alle cessioni dei beni in esame si renda applicabile l’aliquota IVA in misura ordinaria.
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