AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 gennaio 2019, n. 15

Cessioni di miscanto – Aliquota IVA ordinaria 22%

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

Quesito

La Società Alfa ha chiesto alla scrivente un parere in merito all’aliquota IVA applicabile alle cessioni di miscanto in genere (ad esempio greggio, anche trinciato, macinato, pressato o agglomerato in forma di pellets), che è un prodotto erbaceo agricolo.

Soluzione interpretativa prospettata

Alfa ritiene che il prodotto, come sopra descritto, non essendo esplicitamente inquadrato in alcuna voce doganale è, per assimilazione, inquadrabile nell’ambito della voce doganale della paglia (Codice TARIC 1213), e che la sua cessione possa, quindi, avvenire con l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10 per cento.

Parere dell’agenzia delle entrate

In conformità a quanto previsto con la circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, questa Agenzia, con richiesta di documentazione integrativa, ha chiesto ad ALFA di fornire il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione centrale legislazione e procedure doganali – Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli, in ordine alla corretta classificazione, ai fini doganali, del prodotto in questione.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel parere tecnico (nota prot … del …) rilasciato ad ALFA ha osservato che la Nota Esplicativa del Sistema Armonizzato per la v.d.1213 indica che “questa voce comprende esclusivamente la paglia e la lolla di cereali per qualsiasi uso, gregge, cioè così come si presentano dopo la trebbiatura, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets (presentate cioè in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerate sia per semplice pressione, sia con l’aggiunta di un legante in una proporzione non eccedente il 3 % in peso), ma non altrimenti preparate. Alla luce della citata, “esclusione” la classificazione del miscanto in questa voce doganale, in applicazione della Regola Generale Interpretativa (RGI) della nomenclatura combinata 4) – richiamata dall’istante, deve essere esclusa”. A supporto di tale considerazione nel parere in oggetto è stato, altresì, precisato che “in base a tale RGI, stante l’impossibilità di classificare le merci in base alla prime 3 RGI, il prodotto va classificato nella voce relativa alle merci che con esso hanno maggiore analogia”.

In particolare, precisa la predetta Agenzia, “il miscanto deve essere classificato, in base alle RGI 1) e 6), nell’ambito del Capitolo 14 della Nomenclatura Combinata: Materie vegetali da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove ed in particolare nella voce 1404 9000 “Prodotti vegetali non nominati né compresi altrove – altri (diversi dai linters di cotone)”. Oltre a ciò l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha specificato che tale classificazione risulta ampiamente condivisa in ambito unionale in quanto dalla consultazione delle banche dati risultano numerose decisioni di altri Stati membri in tal senso.

Ciò premesso, alla luce dei chiarimenti forniti nel citato parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed in considerazione della circostanza che la sopra menzionata classificazione doganale del miscanto non è riconducibile ad alcun punto della Tabella A parte II, II-bis e III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, la scrivente ritiene che alla commercializzazione di tale prodotto debba applicarsi l’aliquota IVA ordinaria.