Agenzia delle Entrate – Risposta n. 416 del 5 agosto 2022

Cessioni di omaggi floreali – Vendite per corrispondenza – Articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente

QUESITO 

[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L’istante riferisce di svolgere «attività di trasmissione di ordini e vendita, in ambito B2C di omaggi floreali, piante, prodotti ortofrutticoli, vini, liquori, dolciumi, alimenti confezionati, nonché di regali ed articoli complementari, sia in Italia che all’estero», aderendo, quale National Unit all’omonima rete internazionale di trasmissione di ordinazioni per consegne di omaggi floreali.

L’istante, precisa che la sua attività si svolge tramite due sistemi alternativi di ordine e consegna dell’omaggio floreale.

Nel primo – oggetto di interpello e qualificato come «Sistema dell’ordinativo floreale trasmesso via Internet dal cliente direttamente ad [ALFA]» – l’istante « ricevuto l’ordinativo via Internet dal cliente [di regola un consumatore finale, ndr.] (ovvero attraverso i canali mobile, app o numero verde), lo trasmette ad un fiorista, c.d. Fiorista esecutore, il quale, esegue e consegna l’omaggio floreale al destinatario indicato dal cliente;».

Nel dettaglio, in conformità alle condizioni generali di vendita presenti sul sito internet dell’istante, «il rapporto tra il cliente che ordina l’omaggio floreale via Internet e la Società, è attualmente inquadrato in termini di mandato senza rappresentanza; in base a tale tipologia contrattuale, il mandatario (nella fattispecie: [ALFA]) agisce in nome proprio, ma per conto del mandante (nella fattispecie: il cliente ordinante), per acquisire diritti ed assumere obblighi nella propria sfera giuridica, da ritrasmettere al cliente attraverso la cessione dell’omaggio floreale e la sua consegna a destinazione. ln particolare, nel caso di ordinativo floreale trasmesso via Internet (ovvero altro mezzo telematico), [ALFA], agendo in forza di mandato senza rappresentanza, procede per conto del cliente ordinante, ma in nome proprio, all’acquisto dell’omaggio floreale e degli eventuali relativi accessori. La consegna diretta al destinatario indicato dal cliente ordinante viene effettuata dal Fiorista esecutore (fornitore, nell’occasione, della Società). [ALFA] individua il Fiorista esecutore in base ad un criterio di selezione territoriale, segnatamente in base alla località in cui l’omaggio deve essere consegnato. […]

Le somme pagate dal cliente ordinante costituiscono, integralmente, corrispettivi propri della Società, attualmente certificati mediante emissione di apposita fattura avente ad oggetto la cessione dell’omaggio floreale e le relative spese forfetarie di consegna: trattasi di fatture per operazione imponibile IVA con aliquota 10% (cfr. Tabella A, parte III, n. 20, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 …fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti…), per le consegne nazionali. […]

A sua volta, la Società riceve dal Fiorista esecutore fattura passiva avente a oggetto la cessione dell’omaggio floreale per un importo pari al prezzo di catalogo, diminuito del compenso fisso per la gestione dell’ordine e dello sconto convenzionale, oltre alle relative spese effettive di consegna.».

Stante la gravosità dell’adempimento, sia per il numero di documenti emessi, sia per la difficoltà a reperire i relativi dati, ritenuto «che – a ben vedere – le cessioni di omaggi floreali effettuate dalla stessa nei confronti dei propri clienti ordinanti, per le quali l’ordine è inviato via Internet (o modalità affini), rientrino nell’alveo delle cessioni per corrispondenza effettuate, in questo specifico caso, nell’ambito del commercio elettronico indiretto» – con tutto ciò che ne consegue quanto agli obblighi di documentazione ai fini IVA (ossia emissione di fattura non obbligatoria se non a richiesta del cliente, esonero dall’emissione di scontrini o ricevute fiscali, nonché dalla memorizzazione elettronica e dall’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri ex articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) – l’istante intende modificare il comportamento tenuto sino ad ora.

In particolare, reputa «di poter legittimamente beneficiare dell’anzidetto esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai fini IVA, relativamente alle cessioni di omaggi floreali dalla medesima effettuate nei confronti dei clienti ordinanti, con ordine effettuato via Internet (o procedimenti analoghi). Ciò, ferma restando l’aliquota IVA ridotta del 10% attualmente applicata sulle cessioni di cui trattasi. Va da sé, che nel caso in cui il cliente dovesse richiedere alla Società l’emissione della fattura, tale ultimo documento (la fattura) verrebbe regolarmente emesso, al pari di quanto oggi accade nei confronti – indistintamente – dell’intera platea di clienti della Società.

Quanto, invece, agli acquisti di omaggi floreali effettuati a monte dalla Società, e documentati – come si è già detto – da ordinarie fatture di vendita emesse dai fioristi esecutori, la procedura attualmente seguita non subirebbe variazioni […].

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la Società intenderebbe, per il futuro, limitare l’emissione delle ordinarie fatture con IVA di cui all’Art. 21 del DPR n. 633/72, ai soli casi in cui il cliente ordinante richieda, appunto, l’emissione della fattura. Nei restanti casi di cessioni di omaggi floreali B2C effettuate a seguito di ordini trasmessi attraverso la piattaforma Internet della Società o altra modalità telematica, la stessa si limiterebbe alla registrazione dell’importo rilevante nel registro dei corrispettivi o, alternativamente, alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati, ai sensi della recente legislazione in materia.».

 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 

In sintesi, l’istante ritiene corretto il comportamento prospettato.

 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Premesso, come peraltro già rilevato in sede di risposta al precedente interpello presentato nel 2015 dall’istante, che i rapporti contrattuali tra essa ed i suoi clienti (o eventuali terzi), nonché le relative modifiche sono assunte acriticamente e non sono sindacabili in questa sede, va ricordato che la scrivente ha già fornito indicazioni su quali siano le regole esistenti, tanto in riferimento ai servizi resi tramite strumenti elettronici (siti internet, applicazioni per smartphone, ecc.), quanto alle cessioni di beni operate con i medesimi strumenti.

In particolare, come «chiarito in più occasioni – si vedano, ad esempio, la risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009, nonché le risposte pubblicate nell’apposita s e z i o n e                       d e l      s i t o     i s t i t u z i o n a l e     d e l l a                     s c r i v e n t e www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-eprassi/risposte-agli- interpelli) – nel commercio elettronico indiretto “la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere (cfr. risoluzione 21 luglio 2008, n. 312/E, risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E).

In altri termini, la stipula e il perfezionamento del contratto di vendita avvengono on-line, come il pagamento del corrispettivo, mentre la consegna del bene avviene fisicamente, ossia mediante mezzi ordinari.

Ai fini IVA, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del Decreto IVA, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.

I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del Decreto IVA (cfr. risoluzione 5 novembre 2009, n. 274/E e risposta all’interpello n. 198 del 2019)” (così, tra le più recenti, la risposta n. 238 pubblicata il 3 agosto 2020).

Con riferimento agli obblighi di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi ex articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – obblighi che dal 1° gennaio 2020, con portata generale, hanno sostituito le tradizionali modalità di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale – si è parimenti evidenziata la loro non applicabilità alle ipotesi di commercio elettronico:

“l’operazione di vendita […] che l’istante intende realizzare è configurabile come “commercio elettronico indiretto”, posto che le fasi di ordinazione, pagamento dei beni da acquistare e, quindi, stipula del contratto di vendita, sono interamente gestite telematicamente tramite app o sito internet, mentre la relativa consegna fisica dei beni avviene mediante modalità tradizionali. Ne deriva l’esonero dall’obbligo di certificazione, anche telematica, dei corrispettivi […], salva la facoltà di adempiervi in base all’articolo 1, comma 3 del predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del10 maggio 2019, che stabilisce “I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 (ovvero, i cd. “casi di esonero”) possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni”” (così la risposta n. 468 pubblicata il 28 settembre 2020, richiamata anche dall’istante). […]

Resta comunque ferma:

  • la possibilità di procedere nel senso prospettato (ossia tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi, ovvero emissione di fattura) su base volontaria;
  • l’obbligo, in caso contrario, di procedere comunque all’annotazione dei corrispettivi nel registro di cui all’ articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» (in questi termini la risposta n. 793 pubblicata il 25 novembre 2021, ma si veda, anche di recente, la risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 3 pubblicata il 14 febbraio 2022).

Ne deriva che la cessione di beni (fiori o altro) da parte dell’istante tramite il proprio sito internet ovvero con le ulteriori modalità segnalate («canali mobile, app o numero verde»), cui segue la consegna fisica degli stessi da parte del soggetto (tipicamente il fiorista esecutore) incaricato dal venditore, rispettando le caratteristiche descritte può essere assimilata alle vendite per corrispondenza con tutti gli effetti del caso sopra ricordati.