
La Corte di Giustizia di Strasburgo dell’Unione Europea (corte CE-EU) con la sentenza n. C-21/16 del 9 febbraio 2017 intervenendo in tema di Cessioni intra ha statuito che la mancata iscrizione al VIES non costituisce un ostacolo per l’applicazione del regime di non imponibilità IVA nell’ambito delle cessioni intracomunitarie, salvo si tratti di casi di frode.
La Corte di giustia dell’Unione Europea ha ritenuto nel caso in commento che sono necessarie, ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, esclusivamente le condizioni sostanziali, relegando alla posizione di requisito “formale” non rilevante l’iscrizione al VIES del soggetto passivo IVA comunitario.
Per cui per la Corte le condizioni sostanziali irrinunciabili sono quelle contenute nell’art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE (art. 41, co. 1 del DL 331/93 a livello nazionale) che di seguito si elencano:
- il trasporto dei beni al di fuori del territorio dello Stato membro del cedente;
- la soggettività passiva delle controparti;
- il passaggio della proprietà dal cedente al cessionario;
- l’onerosità dell’operazione.
Al contrario non possono considerarsi condizioni sostanziali per attestare la natura di cessione intracomunitaria l’ottenimento da parte del cessionario di un numero identificativo IVA e l’iscrizione al VIES di tale soggetto.
Pertanto la Corte con la sua pronuncia, in conformità all’orientamento comunitario, in presenza dei requisiti sostanziali sopra elencati, la detassazione di un’operazione intracomunitaria può essere messa in discussione se:
- il cedente abbia partecipato intenzionalmente ad una frode fiscale;
- la violazione del requisito formale dell’iscrizione al VIES abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa della sussistenza dei requisiti sostanziali.
Nella fattispecie esaminata dalla Corte, la stessa ha ritenuto che non poteva essere invocato come indizio di frode il fatto che il fornitore fosse a conoscenza della mancanza di iscrizione al VIES del proprio cliente, ben potendo prevedere che la controparte avrebbe ottenuto la suddetta registrazione (con effetti retroattivi).
Ai principi fissati dalla Corte di Giustizia UE dovrà conformarsi anche la prassi italiana. Si ricorda infatti che la Risoluzione n. 42 del 27 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate individua l’inclusione nell’archivio VIES come una vera e propria condizione sine qua non per poter effettuare acquisti e/o cessioni intracomunitarie.
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