AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 aprile 2020, n. 117
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Cessioni intracomunitarie
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante effettua abitualmente cessioni intracomunitarie franco magazzino e,quindi, con il trasporto a cura dell’acquirente.
A partire dal 1° gennaio 2020, per effetto delle modifiche recate dal Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE al Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, è stata novellata la disciplina delle prove documentali utili a dimostrare la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni destinati ad essere spediti o trasportati in uno Stato membro.
In particolare, il testo vigente dell’articolo 45 bis stabilisce che:
“1. Ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di uno dei casi seguenti:
a) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente;
b) il venditore è in possesso di:
i) una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l’indirizzo dell’acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente; e
ii) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3,lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente. L’acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.
2. Un’autorità fiscale può rifiutare la presunzione di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:
a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
b) i documenti seguenti:
i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro”.Tanto premesso, stante l’impossibilità dal punto di vista operativo a reperire la documentazione richiesta quale prova dell’avvenuta spedizione o trasporto in altro Stato membro, l’istante chiede quali documenti alternativi possa fornire a tal fine.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante, al fine di beneficiare del regime di non imponibilità delle vendite,ritiene di poter utilizzare la seguente documentazione per dimostrare che i beni sono stati trasferiti in un altro Stato membro:
– fattura di vendita emessa ai sensi dell’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
– CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, ovvero in mancanza della firma del cessionario, integrato dalla dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione;
– documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
– dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione;
– elenchi riepilogativi Intrastat.
Parere dell’agenzia delle entrate
La soluzione prospettata dall’istante è condivisibile.
Come già chiarito, infatti, con la risposta ad interpello n. 100 pubblicata l’8 aprile 2019 nell’apposita sezione del sito della scrivente (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli/interpelli), cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, nell’ipotesi di cessione di beni intracomunitari franco magazzino, gli ulteriori documenti utilizzati a corredo del documento di trasporto attestante la destinazione dei beni e normalmente firmato dal trasportatore per presa in carico possono “costituire prova dell’avvenuta cessione a condizione che:
1) dai descritti documenti siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono;
2) si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat”.
Sempre nel sopra citato documento di prassi è stato chiarito che “Tale indirizzo è, peraltro, conforme a quanto previsto dal recente Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE che è intervenuto nel corpus del regolamento di esecuzione (UE) n.282/2011, inserendo il seguente articolo 45 bis applicabile dal 1°gennaio 2020…..”.
Nel caso di specie, quindi, la documentazione indicata dall’istante (fattura di vendita emessa ai sensi dell’articolo 41 del decreto-legge n. 331 del 1993; CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, ovvero integrato dalla dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione; documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione; elenchi riepilogativi Intrastat) risulta conforme alle indicazioni contenute nella risposta all’interpello sopra citata e alle novità introdotte con il Regolamento di esecuzione 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE.
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