La Cassazione in merito ad operazioni intracomunitarie e sulla loro non imponibilità è intervenuta con la sentenza n. 12964 del 24 maggio 2013 stabilendo che ai fini della non imponibilità delle operazioni intracomunitarie il cedente deve essere in grado di dimostrare con ogni mezzo l’avvenuta movimentazione dei beni in un altro Paese dell’Unione. Qualora non venga fornita, dal cedente, la prova del relativo trasporto in quanto non è stato effettuato l’operatore dovrà però dimostrare, in maniera altrettanto certa, di essere stato tratto in inganno in maniera surrettizia. Gli Ermellini non hanno accolto le motivazioni del ricorrente (Agenzia delle Entrate) confermando la sentenza dei giudici di merito e riepilogando le condizioni per la non imponibilità in tali casi. “Occorre rammentare – scrivono i massimi giudici – che nel sistema previsto in tema di operazioni intracomunitarie il beneficio della non imponibilità le cessioni devono possedere le caratteristiche indicate dall’art. 41 DL n. 331/1993, fra queste specificamente rilevando il requisito delta effettiva movimentazione del bene con partenza dall’Italia ed arrivo in uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto. Da ciò consegue che in assenza dei presupposti indicati dall’art. 41 cit., la cessione viene assoggettata all’imposta nel territorio dello Stato”.
La prova dell’effettiva esistenza dello scambio intracomunitario grava sul cedente, ovvero sul contribuente che emette fattura e non applica l’imposta nei confronti del cessionario “dichiarando che l’operazione non è imponibile (DL n. 331/1993, art. 46, comma 2); ciò proprio in ragione del principio generale di cui all’art 2697 c.c., secondo il quale l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è a carico di chi invoca la deroga”. (v. anche Cass. n.1670/13, Cass. n. 13457/12, Cass. n. 20575/11, Cass. n. 3603/09 e Cass. n. 21956/10).