Decisione del Corte di Giustizia UE in tema di consenso all’installazione di cookie su Internet. Riportiamo, qui di seguito, il comunicato stampa della corte.

Corte di giustizia dell’Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 125/19

Lussemburgo, 1° ottobre 2019

Sentenza nella causa C-673/17

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände  ̶

Verbraucherzentrale Bundesverband eV / Planet49 GmbH

Per l’installazione di cookie è necessario il consenso attivo degli utenti di Internet

Una casella di spunta preselezionata è pertanto insufficiente

La federazione tedesca delle organizzazioni di consumatori contesta, dinanzi ai giudici tedeschi, l’utilizzo, da parte della società tedesca Planet49, nell’ambito di giochi a premi in linea, di una casella di spunta preselezionata mediante la quale gli utenti di Internet che intendono partecipare al gioco esprimono il loro accordo all’installazione di cookie (1). Tali cookie sono diretti a raccogliere informazioni a fini pubblicitari riguardanti prodotti dei partner della Planet49.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) chiede alla Corte di giustizia di interpretare il diritto dell’Unione in materia ditutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2).

Con la sua sentenza odierna la Corte dichiara che il consenso che l’utente di un sito Internet deve prestare ai fini dell’installazione e della consultazione di cookie sulla sua apparecchiatura terminale non è validamente espresso mediante una casella di spunta preselezionata che l’utente deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso.

È ininfluente riguardo a tale risultato il fatto che le informazioni archiviate o consultate costituiscano o meno dati personali. Il diritto dell’Unione mira, infatti, a tutelare l’utente da qualsiasi ingerenza nella sua vita privata, in particolare dal rischio che identificatori occulti o altri dispositivi analoghi si introducano nell’apparecchiatura terminale dell’utente a sua insaputa.

La Corte sottolinea che il consenso deve essere specifico, cosicché il fatto che un utente attivi il pulsante di partecipazione ad un gioco a premi non è sufficiente per ritenereche l’utente abbia validamente espresso il proprioconsenso all’installazione di cookie.Secondo la Corte, inoltre, il periodo di attività dei cookie, nonché la possibilità o meno per i terzi di avere accesso a tali cookie rientrano tra le informazioni che il fornitore di servizi deve comunicare all’utente.

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IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.


NOTE

(1) I cookie sono file che il fornitore di un sito Internet installa nelcomputer dell’utente di tale sito e ai quali il fornitore può nuovamente accedere durante una nuova visita del sito da parte dell’utente, per facilitare la navigazione in Internet o transazioni oppure al fine di ottenere informazioni sul comportamento dell’utente.

(2) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L201, pag.37), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L337, pag.11);direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L281, pag.31), eregolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L119, pag.1).