AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 24 dicembre 2019, n. 536
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Chiarimenti in materia di liquidazione dell’IVA di gruppo – Controllante non residente identificata direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante è una società di capitali di diritto francese identificata direttamente ai fini IVA in Italia, ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Per il periodo d’imposta 2018, così come per i precedenti, ha optato per la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo disciplinata dall’articolo 73, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 e dalle disposizioni applicative di cui al decreto ministeriale 13 dicembre 1979, in qualità di controllante, partecipandovi insieme a cinque società controllate residenti in Italia, di cui detiene, secondo quanto riportato nell’interpello, partecipazioni dirette e indirette di controllo in percentuale superiore al 50 per cento.
Nell’ambito di una riorganizzazione del gruppo realizzata nel corso del 2018, alcune attività svolte dall’istante sono state trasferite alla società controllata [BETA],
società di diritto irlandese identificata direttamente ai fini IVA in Italia, ai sensi dell’articolo 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, i cui i titoli di partecipazione al capitale sociale appartengono interamente all’istante.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, per effetto del perfezionamento del nuovo assetto societario, l’istante, pur continuando a svolgere la propria attività di impresa nello Stato di residenza, non registra più operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA in Italia.
Ciò premesso, chiede conferma circa la possibilità di conservare la propria partita IVA italiana, in qualità di soggetto identificato direttamente, continuando a svolgere il ruolo di controllante ai fini della liquidazione IVA di gruppo e facendo confluire nella procedura le risultanze a saldo zero delle proprie liquidazioni IVA.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene di poter assumere la veste di controllante nella procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, includendo nella stessa anche la società controllata [BETA]. Ciò in quanto l’istante non cessa l’esercizio della propria attività d’impresa né cessa di porre in essere operazioni rilevanti ai fini IVA nel Paese estero ove risulta fiscalmente residente. La cessazione risulta circoscritta alle sole attività svolte in Italia, comportando il venir meno dell’eventuale IVA italiana a debito o a credito da far confluire nel regime dell’IVA di gruppo.
Non ritiene applicabile, peraltro, la disposizione dell’articolo 35, comma 15- quinquies, del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui “L’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche oprofessionali[..]’.
Parere dell’agenzia delle entrate
La procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, disciplinata dall’articolo 73, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 e dalle disposizioni applicative di cui al D.M. 13 dicembre 1979, consente alle società di un gruppo – in presenza di determinati presupposti – di procedere alla liquidazione periodica dell’IVA in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni delle società partecipanti.
L’ambito soggettivo di applicazione della procedura in esame è individuato dall’articolo 2 del D.M. 13 dicembre 1979, così come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del D.M. 13 febbraio 2017, che ne prevede l’accesso alle “[…] società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice [..]’, le cui azioni o quote – con diritto di voto – siano possedute dall’ente o società controllante o da altra società da quest’ultima controllata, per una quota superiore al 50% del loro capitale almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente.
Con la risoluzione n. 22/E del 21 febbraio 2005, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’istituto della liquidazione dell’IVA di gruppo trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 dicembre 1979 ed identificati ai fini IVA in Italia (per il tramite di una stabile organizzazione, ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 o mediante identificazione diretta ai sensi del successivo articolo 35-ter).
Tanto premesso, nel caso oggetto di interpello occorre chiarire se l’istante, società di capitali di diritto francese identificata direttamente in Italia, possa rivestire il ruolo di controllante nella liquidazione dell’IVA di gruppo pur non svolgendo direttamente alcuna attività rilevante ai fini IVA nel territorio italiano.
Nel presupposto che sussistano gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2 del D.M. 13 dicembre 1979, ossia quello temporale e la percentuale di possesso delle azioni o quote delle società controllate, si è dell’avviso che non sia ostativa al fine della partecipazione alla procedura in questione la circostanza che la società istante non effettui operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia. Ciò considerato che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, l’identificazione può avvenire anche al solo fine di “[…] esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente [..]’, quali appunto quelli connessi alla costituzione di un gruppo IVA.
Quanto detto risulta in linea anche con la modulistica ed, in particolare, con le istruzioni alla compilazione del modello ANR/3 per l’identificazione diretta, la variazione dati o la cessazione attività ai fini IVA di un soggetto non residente. Infatti, in tale sede è chiarito che la casella 3 – CESSAZIONE ATTIVITÀ – deve essere barrata dal soggetto non residente che non intende più assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA direttamente ovvero “che abbia cessato l’esercizio di attività di impresa, arte o professione nello Stato estero di stabilimento”.
Quanto poi alle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. n. 633 del 1972, attuate con il recente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 1415522/2019 pubblicato il 3 dicembre 2019, le medesime non risultano applicabili alla fattispecie in oggetto atteso che l’istante, pur non svolgendo attività rilevanti ai fini IVA in Italia, deve presentare la dichiarazione annuale ed assolvere come controllante agli obblighi correlati alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.
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