AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 febbraio 2019, n. 67

Interpello articolo 11, comma 1, lett .a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Chiarimenti in merito agli obblighi di fatturazione elettronica

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

Quesito

La ALFA (di seguito istante) ha posto il quesito qui di seguito sinteticamente riportato.

L’istante, con sede legale in […], avente lo status di soggetto non stabilito in Italia ma ivi identificato ai fini IVA mediante rappresentante fiscale, opera nel settore della produzione e commercializzazione di […].

L’istante effettua operazioni di acquisto da fornitori stabiliti in Italia e, quindi, in applicazione delle nuove regole di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019, ha interesse ad avere un chiarimento sui seguenti dubbi interpretativi:

1. se i soggetti residenti e stabiliti in Italia non abbiano l’obbligo, bensì la facoltà, di emettere fattura elettronica nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ma ivi identificati;

2. se un soggetto non residente abbia l’obbligo o solo la facoltà di accreditarsi al Sistema di Interscambio (SdI) per la ricezione delle fatture passive;

3. se un soggetto non residente identificato in Italia possa esercitare il diritto alla detrazione sulla base della sola “copia cartacea della fattura”, a prescindere dalla modalità di emissione della stessa da parte del soggetto emittente;

4. quale sia l’esatta portata dell’espressione “copia cartacea della fattura” e delle modalità di richiesta di detta copia al proprio fornitore;

5. se il soggetto non residente sia escluso dagli obblighi di trasmissione del c.d. esterometro di cui all’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

In sintesi, in riferimento ai dubbi avanzati, l’istante propone le seguenti soluzioni interpretative:

1) L’ambito di applicazione delle norme sulla fatturazione elettronica è limitato alla sole operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con esclusione, quindi, delle operazioni nelle quali una delle due controparti è un soggetto non stabilito in Italia ma ivi identificato, fatta salva, per il soggetto cedente/prestatore stabilito la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia su base facoltativa (cfr. circolare n. 13/E del 2 luglio 2018).

2) Il soggetto non stabilito ma identificato ai fini IVA in Italia, secondo lo spirito della norma, non ha l’obbligo, ma la facoltà di accreditarsi al SdI per la ricezione delle fatture emesse, in quanto le nuove regole di fatturazione elettronica non sono applicabili nei rapporti tra un cedente/prestatore stabilito e un cessionario/committente non stabilito ma identificato.

3) Il cessionario/committente non stabilito ma identificato ha diritto, anche successivamente all’entrata in vigore delle nuove regole di fatturazione elettronica, ad esercitare la detrazione sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito.

4) L’istante ritiene che la locuzione “copia cartacea della fattura” non comprenda solamente una mera conversione dal formato XML, in un altro formato (ad es. pdf) che ne renda comprensibile ed immediata la lettura ma qualsiasi documento che, oltre a contenere tutti gli elementi essenziali di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, riporti fedelmente, esattamente e integralmente il contenuto della fattura elettronica in formato XML ma il cui formato e aspetto grafico non necessariamente rifletta la struttura della fattura elettronica, potendo contenere elementi ulteriori non presenti nella fattura elettronica quali, ad es., informazioni di carattere commerciale.

5) L’istante ritiene che, secondo il dettato normativo, i soggetti non stabiliti ma identificati sono esclusi dall’obbligo di trasmissione dell’esterometro.

Parere dell’agenzia delle entrate

Il 2018 ha recato, in tema di fatturazione, una serie di novità, avviate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cfr. l’articolo 1, commi 909 e ss.), proseguite in una molteplicità di interventi normativi – il più importante dei quali è il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (si vedano gli articoli 10 e ss.) – e concluse, finora, con la legge 30 dicembre 2018, n. 145.

In particolare, per effetto delle modifiche recate al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici”, a decorrere dal primo gennaio 2019, è previsto l’obbligo di fatturazione elettronica, tramite il Sistema di Interscambio, per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia e l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute verso e da operatori IVA.

Tanto premesso, con riferimento al dubbio interpretativo n. 1, concernente l’ambito di applicazione delle norme sulla fatturazione elettronica, si ribadiscono i chiarimenti di cui alla FAQ n. 30 (pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it) secondo cui “Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015“.

Con riferimento al dubbio interpretativo n. 2, si fa presente che un soggetto non residente non ha obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, vista l’inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato.

Con riferimento al dubbio interpretativo n. 3, si fa presente che il cessionario/committente non stabilito ma identificato può esercitare la detrazione ex articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito.

Con riferimento al dubbio interpretativo n. 4, con la locuzione “copia cartacea della fattura” si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica.

Per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all’originale informatico sulla base dell’articolo 23, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

Con riferimento al dubbio interpretativo n. 5, si fa presente che i destinatari dell’obbligo di presentazione dell’esterometro sono solamente i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.