AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 229 del 3 settembre 2025
Chiarimenti in merito al trattamento Iva dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Azienda speciale istante (di seguito ”Istante”), ente pubblico economico, svolge la propria attività nel settore della promozione turistica del territorio del Comune di riferimento (di seguito ”Comune”) ed in particolare nell’ambito della gestione degli interventi per la riqualificazione e valorizzazione del territorio del Comune ed in generale di infrastrutture a valenza turistico-territoriale-culturale.
Nello specifico l’Istante si occupa delle seguenti attività:
a) visita guidata alla miniera (di seguito ”miniera”): la miniera è un importante sito storico-industriale che ha avuto un ruolo significativo nell’economia e nella cultura della regione. L’attività si configura come un’esperienza educativa e culturale, finalizzata a far conoscere un aspetto rilevante della storia locale legato all’industria estrattiva (mediante la visita al museo, al livello M. e al livello S. delle miniere). A fronte del pagamento di un corrispettivo d’accesso, i servizi offerti sono i seguenti:
servizio clienti con operatore all’infopoint;
visita alla miniera, con accompagnamento di una guida esperta e chiudi-fila per la sicurezza;
assistenza di un terzo operatore all’esterno delle gallerie per sicurezza;
noleggio casco da miniera;
visita al museo delle miniere;
visita al livello M. e al livello S. delle miniere;
parcheggio nei pressi delle miniere.
b) visita al parco speleologico (di seguito ”parco speleologico”): il parco speleologico è un percorso attrezzato in sicurezza, da vivere tra cultura e avventura. L’attività, guidata da esperti, ha un carattere educativo e formativo, in quanto mira a far conoscere i processi geologici e speleologici che hanno modellato il paesaggio sotterraneo, nonché le origini e la storia delle miniere, i minerali presenti e le tecniche di estrazione. A differenza della visita guidata alla miniera, il parco speleologico va ad intercettare il livello intermedio M.S. e si prefigura come un tour guidato a sé stante, in cui gli ospiti sono dotati di un imbrago per ragioni di sicurezza per entrare in contatto diretto con le grotte naturali e le miniere artificiali. A fronte del pagamento di un corrispettivo d’accesso, i servizi offerti sono i seguenti:
servizio clienti con operatore all’infopoint;
accompagnamento con una guida esperta e chiudi-fila per la sicurezza;
assistenza di un terzo operatore all’esterno delle gallerie per sicurezza;
noleggio caschetto e imbrago;
assistenza per la fase di vestizione e svestizione dei dispositivi di protezione;
visita al parco speleologico situato al livello intermedio S.M. delle miniere, con assistenza tecnica da parte degli operatori;
parcheggio nei pressi delle miniere.
c) traversata del ponte tibetano (di seguito ”traversata del ponte”): la traversata del ponte è un’esperienza che permette di percorrere una nuova via aerea, recuperando idealmente una parte del tracciato dell’antica via M.. L’iniziativa ha un forte valore storicoculturale, poiché contribuisce a riscoprire e valorizzare un tratto fondamentale del patrimonio infrastrutturale e storico locale, permettendo ai partecipanti di vivere un’esperienza immersiva legata alla storia della via M. e al suo ruolo nelle dinamiche commerciali e sociali del passato. A fronte del pagamento di un corrispettivo d’accesso, i servizi offerti sono i seguenti:
servizio clienti con operatore all’infopoint;
assistenza di tre operatori, di cui uno alla vestizione dell’imbrago, uno alla partenza del ponte e uno all’arrivo;
noleggio imbrago;
assistenza per la fase di vestizione e svestizione dei dispositivi di protezione;
traversata del ponte;
servizio navetta (se attivo) andata e ritorno per la tratta parcheggio-centro del paese;
parcheggio.
Ciò posto, tenuto conto degli elementi di carattere culturale che caratterizzano le tre attività a), b) e c), sopra descritte, e del dettaglio dei servizi offerti, l’Istante chiede se:
1. sia applicabile l’esenzione Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 22) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
2. i corrispettivi risultino assoggettati alla disciplina dettata per le attività spettacolistiche ai sensi dell’articolo 74quater del d.P.R. n. 633 del 1972, la quale prevede che gli stessi vengano certificati mediante rilascio di titoli d’accesso e messi a disposizione dell’Anagrafe Tributaria mediante comunicazione alla Società italiana autori ed editori (in breve ”SIAE”) a norma dell’art. 10 decreto Ministero delle Finanze del 13 luglio 2000.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel seguente modo: l’attività di cui al punto a), relativa alla visita guidata alla miniera, l’attività di cui al punto b), relativa alla visita al parco speleologico, e l’attività di cui al punto c), relativa alla traversata del ponte, si configurano come attività di carattere culturale.
Pertanto, l’Istante ritiene che alle stesse sia applicabile il regime di esenzione Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 22) del d.P.R. 633 del 1972.
Ai relativi corrispettivi, dunque, l’Istante afferma sia applicabile la disciplina prevista per le attività spettacolistiche ai sensi dell’articolo 74quater del d.P.R. 633 del 1972, che prevede che gli stessi non siano soggetti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, ma vengano certificati mediante rilascio di titoli d’accesso da comunicarsi alla SIAE a norma dell’art. 10 decreto Ministero delle Finanze del 13 luglio 2000, che successivamente li mette a disposizione dell’Anagrafe Tributaria.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 10, comma 1, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per «le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili.».
Al fine di individuare le prestazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della norma citata, occorre fare riferimento alla ratio della stessa che risiede nel principio, più volte sancito dal legislatore tributario, inteso ad escludere dalla tassazione i servizi considerati di rilevante utilità sociale e culturale.
Tale ratio è conforme a quanto stabilito dall’articolo 132 della direttiva del Consiglio dell’Unione Europea del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di esentare dall’Iva, tra le altre, «n) talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato».
Appare utile ricordare, inoltre, che secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, «i termini con i quali sono state designate le esenzioni, che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, devono essere interpretati restrittivamente» (sentenze 15 giugno 1989, causa 348/87, Stichting Uitvoering FinanciëleActies; 11 agosto 1995, causa C-453/93, BulthuisGriffioen; 7 settembre 1999, causa C-216/97, Gregg; 18 gennaio 2001, causa C-150/99, StockholmLindöpark; 5 giugno 1997, causa C-2/95, SDC, e Gregg, cit.).
In merito all’ambito applicativo dell’articolo 10, comma 1, n. 22), del d.P.R. n. 633 del 1972, nelle risoluzioni del 23 aprile 1998 n. 30/E e del 18 gennaio 1999 n. 4/E, è stato chiarito che la norma ha valenza oggettiva, in quanto le prestazioni in essa contemplate, inerenti alla visita di musei e di mostre, sono esenti dall’Iva a prescindere dal soggetto che le effettua.
Pertanto, sono esenti da Iva sia le prestazioni rese direttamente che quelle svolte in modo indiretto attraverso l’affidamento a terzi.
La risoluzione del 15 giugno 2004 n. 85/E, ha precisato che: «L’espressione ”simili”, recata dal citato art. 10, primo comma, punto n. 22), ha formato oggetto di chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria. […] La risoluzione n. 395008 del 1985 ha precisato, infatti, che il termine ”simili” contenuto nell’ultima parte del medesimo art. 10, n. 22) esclude che le prestazioni inerenti alla visita debbano riferirsi tassativamente a musei, gallerie ecc. ma amplia l’esenzione a tutte le prestazioni inerenti alla visita di istituti che presentano caratteristiche a quelli indicati nello stesso punto n. 22) dell’art. 10. Rilevante, secondo la medesima risoluzione, è ”il fatto che le mostre al pari dei musei, gallerie ecc. debbano avere sempre e solo carattere culturale e mai fini speculativi o commerciali’‘ […]».
Riguardo all’ambito di applicazione della predetta norma, la risoluzione del 28 febbraio 2007 n. 30, nel richiamare i chiarimenti forniti con la risoluzione del 23 aprile 1998 n. 30, ha precisato che «l’agevolazione concerne oltre alla mera visita, anche prestazioni ad essa inerenti, quali la fornitura di audioguide e dell’accompagnatore», in quanto hanno la specifica funzione di informare i visitatori nel contesto della visita.
Infatti, mentre per le biblioteche, le discoteche e simili la norma agevola ”le prestazioni proprie”, per le visite a musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili, la stessa norma intende agevolare anche le prestazioni ad esse inerenti.
Per questo motivo, è stata esclusa l’applicabilità del regime di esenzione sui «[…]corrispettivi relativi all’espletamento di altri generici e autonomi servizi, quali, a titolo esemplificativo, il servizio di accoglienza e assistenza al pubblico in punti di ristoro e relative somministrazioni, la cessione di materiale illustrativo e di oggettistica […]», i quali «non essendo inerenti alla visita ai musei devono essere assoggettati ad IVA in base alla aliquota loro propria» (cfr. risoluzione n. 4/E del 18 gennaio 1999).
In aggiunta, con la risoluzione del 3 luglio 2007 n. 149, è stata esclusa l’applicazione dell’esenzione in oggetto in relazione a servizi resi da una società attraverso la fornitura di personale idoneo a svolgere una molteplicità di prestazioni dirette ad integrare, sotto il profilo organizzativo, l’ordinaria gestione ed il funzionamento dei musei comunali.
Nel caso di specie, in merito al primo quesito, relativamente alle attività di cui al punto a) e b), l’Istante rappresenta rispettivamente che «la miniera […] è un’importante sito storico-industriale […]. L’attività si configura come un’esperienza educativa e culturale, finalizzata a far conoscere un aspetto rilevante della storia locale […]» e che la visita al parco speleologico «[…] ha un carattere educativo e formativo, in quanto mira a far conoscere i processi geologici e speleologici che hanno modellato il paesaggio sotterraneo, nonché le origini e la storia delle miniere, i minerali presenti e le tecniche di estrazione. […]».
A fronte del pagamento di un corrispettivo di accesso, i servizi offerti dall’Istante per la visita alla miniera sono i seguenti:
servizio clienti con operatore all’infopoint;
visita alla miniera, con accompagnamento di una guida esperta e chiudi-fila per la sicurezza;
assistenza di un terzo operatore all’esterno delle gallerie per sicurezza;
noleggio casco da miniera;
visita al museo delle miniere;
visita al livello M. e al livello S. delle miniere;
parcheggio nei pressi delle miniere.
Allo stesso modo, per la visita al parco speleologico, l’Istante rappresenta che a fronte di un corrispettivo di accesso, i servizi offerti sono i seguenti:
servizio clienti con operatore all’infopoint;
accompagnamento con una guida esperta e chiudi-fila per la sicurezza;
assistenza di un terzo operatore all’esterno delle gallerie per sicurezza;
noleggio caschetto e imbrago;
assistenza per la fase di vestizione e svestizione dei dispositivi di protezione;
visita al parco speleologico situato al livello intermedio S.M. delle miniere, con assistenza tecnica da parte degli operatori;
parcheggio nei pressi delle miniere.
Dai chiarimenti forniti nei documenti di prassi summenzionati, l’espressione ”simili” contenuto nell’ultima parte dell’ articolo 10, comma 1, n. 22) del d.P.R. n. 633 del 1972, esclude che le prestazioni inerenti la ”visita” debbano riferirsi tassativamente a musei, gallerie ecc. ma amplia l’esenzione a tutte le prestazioni inerenti alla visita di istituti che presentano caratteristiche similari a quelli indicati nello stesso punto n. 22) del comma 1 dell’ articolo 10 e che devono avere «[…] sempre e solo carattere culturale e mai fini speculativi o commerciali».
Dalle argomentazioni dell’Istante si evince il carattere culturale dell’ attività di visita guidata alle miniere, la quale si «configura come un’esperienza educativa e culturale finalizzata a far conoscere un aspetto rilevante della storia locale legato all’industria estrattiva […]», nonché dell’attività di visita al parco speleologico che «ha un carattere educativo e formativo», presentando entrambi i luoghi, dunque, le caratteristiche di istituti ”simili” a quelli indicati nello stesso punto n. 22) del comma 1 dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Al riguardo, l’Istante, in sede di documentazione integrativa, ha chiarito che, con apposito decreto, la Regione, «vista l’istanza […] trasmessa dal Comune […]per l’ottenimento dell’autorizzazione all’utilizzo e alla valorizzazione del patrimonio minerario dismesso dei livelli denominati S., M. ed intermedio SM […]», e «considerato che l’intervento riguarda i livelli minerari sotterranei denominati rispettivamente S. in una parte limitata in quanto già aperto alla fruizione turistica, e M. ed intermedio SM, con lo scopo di allungare il percorso turistico attuale e contestualmente sviluppare ulteriori tematiche di valorizzazione / utilizzo e fruizione del sito», decreta di «autorizzare il Comune […] all’utilizzo del tratto di gallerie rispettivamente ai livelli denominati ”S.”, ”M.” e ”intermedio SM” […]».
Come emerso dalla documentazione fornita, il Comune, mediante contratto di servizio, affida all’Istante:
la gestione degli interventi per la riqualificazione e valorizzazione del Comune ed in generale di infrastrutture a valenza turistico-territoriale-culturale ed economiche;
la gestione e l’erogazione di servizi turistici, ricreativi, informativi correlati a quanto sopra.
Inoltre, dal contratto di servizio prodotto dall’Istante, l’articolo 3, rubricato ”Corrispettivi, prezzi e tariffe”, prevede che «dato atto che […] è di competenza del Consiglio Comunale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi […]», con apposita deliberazione, il Consiglio Comunale, per i servizi oggetto dei quesiti, ha provveduto all’istituzione delle seguenti tariffe contenute «[…] in un intervallo:
per il Ponte da € 20 ad € 30 oltre imposte;
per il parco speleologico da € 20 a € 35 oltre le imposte;
per la visita culturale in miniera da € 9 a € 15 oltre imposte. […]».
In aggiunta, lo stesso articolo chiarisce che «[…] tali tariffe sono comprensive dei posteggi dei trasporti e dell’assicurazione all’utente in quanto servizi accessori all’attrattiva principale».
In riferimento al corrispettivo di accesso, l’Istante, in sede di documentazione integrativa, ha chiarito che «[…] il corrispettivo d’accesso richiesto all’utenza è unico e indistinto e comprende tutti i servizi connessi e accessori elencati nella descrizione delle singole attività. Il titolo di accesso è proposto al pubblico come pacchetto completo, non è possibile scorporare i singoli servizi o accedere ad essi separatamente».
Nell’esaminare il complesso delle prestazioni di servizi a cui avranno accesso gli utenti a fronte del pagamento di ”un corrispettivo”, emerge quanto segue.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia: «Per decidere, ai fini dell’IVA, se una prestazione di servizi che è composta da più elementi debba essere considerata come una prestazione unica o come due o più prestazioni autonome che devono essere valutate separatamente, si deve tener conto della duplice circostanza che, da un lato, dall’art. 2, n. 1, della sesta direttiva 77/388 discende che ciascuna prestazione di servizi dev’essere considerata di regola come autonoma e indipendente e che, dall’altro, la prestazione costituita da un unico servizio sotto il profilo economico non dev’essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’imposta sul valore aggiunto. (…)A questo proposito, si configura una prestazione unica in particolare nel caso in cui uno o più elementi devono essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre uno o alcuni elementi devono essere considerati come una prestazione accessoria o alcune prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. Una prestazione dev’essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. In tale circostanza, il fatto che un prezzo unico sia fatturato non riveste un’importanza decisiva. (Cfr. sentenza C-349/96 del 25 febbraio 1999 p. 30, oltre alla sentenza 22 ottobre 1998, cause riunite C-308/96 e C-94/97, Madgett e Baldwin, punto 24)».
Per quanto sopra esposto, nel caso in esame, si ritiene che le attività di cui al punto a) e b), in virtù di un provvedimento autorizzatorio all’utilizzo e alla valorizzazione del patrimonio minerario dismesso rilasciato dalla Regione, alla quale, ai sensi dell’«art. 34 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, […] sono state delegate […] le funzioni amministrative e di polizia mineraria degli Uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche», si configurino come attività di carattere culturale, con conseguente applicazione del regime di esenzione Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 22) del d.P.R. n. 633 del 1972.
Nel caso di specie, in base alle modalità di fruizione della visita come rappresentate dall’Istante, a fronte di un corrispettivo unico di accesso, si ritiene applicabile il regime di esenzione in esame, oltre che alla mera visita, anche ai servizi strettamente connessi alla stessa, descritti ai punti a) e b), in quanto ad essa inerenti.
Difatti, come rappresentato dall’Istante «[…] Tali servizi sono progettati unicamente per supportare l’effettiva partecipazione del pubblico all’esperienza culturale e non avrebbero alcun interesse o utilità per l’utenza al di fuori del contesto dell’offerta culturale integrata. La loro natura è pertanto ancillare e strumentale, e non commerciale in senso proprio, risultando indispensabili per garantire l’accesso ordinato, sicuro e inclusivo alle esperienze proposte.».
A titolo esemplificativo, il servizio clienti con operatore all’infopoint risulta «[…] centrale per la corretta organizzazione e fruizione delle esperienze proposte e garantisce la gestione efficace dei flussi turistici, il rispetto delle tempistiche di accesso e il coordinamento tra i diversi servizi coinvolti in ciascuna attività (es. guide, operatori per la sicurezza, navette). Non si tratta quindi di un’attività di mera accoglienza generica o di promozione turistica-territoriale, ma di un servizio strettamente connesso e indispensabile per l’esecuzione delle attività specifiche oggetto dell’istanza. […]». Lo stesso servizio di parcheggio per la visita alle miniere e al parco speleologico «[…] è da considerarsi necessario per consentire l’accesso alla miniera e al parco speleologico. Tali siti si trovano a circa 3 km dal centro del paese e nella zona circostante non sono presenti altre aree pubbliche o private utilizzabili per la sosta, ad eccezione delle aree appositamente destinate a parcheggio per le miniere, situate su terreni per i quali il Comune detiene il diritto di superficie. La presenza di un parcheggio prossimo agli ingressi è condizione indispensabile per la fruizione delle attività, data la difficoltà per i visitatori di raggiungere a piedi le strutture, soprattutto in presenza di famiglie, bambini o gruppi organizzati. […]».
Diversamente, in riferimento, invece, all’attività di cui al punto c), relativa allatraversata del ponte, l’Istante rappresenta che trattasi di:
«un’esperienza che permette di percorrere una nuova via aerea […] permettendo ai partecipanti di vivere un’esperienza immersiva legata alla storia della via M. e al suo ruolo nelle dinamiche commerciali e sociali del passato»;
«[…] un’esperienza adrenalinica sul ponte tibetano a pedata discontinua e senza tiranti laterali più lungo del mondo»;
un’esperienza che «[…] non prevede una narrazione strutturata o accompagnata da spiegazioni storiche durante il percorso […]».
Considerato che la norma di esenzione oggetto del quesito mira a riconoscere, sotto il profilo Iva, un regime agevolativo alla ”visita” al luogo ritenuto di interesse culturale, a differenza delle precedenti attività volte ”alla valorizzazione del patrimonio minerario dismesso”, la traversata del ponte non sembra finalizzata ”all’utilizzo e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso dei livelli denominati S, M ed intermedio SM”, di cui al provvedimento autorizzatorio della Regione e, dunque, la stessa non è riconducibile al regime di esenzione in argomento, con conseguente imponibilità ai fini Iva dei relativi corrispettivi.
Come già chiarito in premessa, si rammenta, infine, che per un costante e ormai consolidato principio della giurisprudenza unionale, i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’articolo 132 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 devono essere interpretati restrittivamente, in quanto deroghe al principio generale stabilito dall’articolo 2 della medesima direttiva.
In merito al secondo quesito si fa presente quanto segue.
In sede di documentazione integrativa, l’Istante chiarisce che «i corrispettivi relativi alle tre attività oggetto dell’istanza (visita alla miniera, visita al parco speleologico, traversata del ponte tibetano) nei precedenti periodi d’imposta sono stati assoggettati ad aliquota ordinaria Iva del 22% […] ».
In merito alle modalità di certificazione dei corrispettivi relativi alle attività oggetto dei quesiti, l’Istante, fa presente che «i corrispettivi relativi alle tre attività oggetto dell’istanza di interpello sono stati certificati finora mediante l’utilizzo di una biglietteria automatizzata conforme alle disposizioni normative vigenti e certificata dalla SIAE, ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Ministero delle Finanze del 13 luglio 2000. Tale sistema garantisce la tracciabilità e la trasmissione telematica dei dati, in coerenza con la disciplina applicabile alle attività riconducibili al regime Iva per attività spettacolistiche. L’impostazione adottata, appena specificata, è stata dall’istante preventivamente verificata e condivisa con gli uffici locali SIAE […]».
Pertanto, per l’attività di cui al punto c) non riconducibile, per le ragioni su esposte, al regime di esenzione di cui all’articolo 10, comma 1, n. 22), del d.P.R. n. 633 del 1972, resta ferma la «impostazione adottata, […]» fino ad ora dall’Istante e «preventivamente verificata e condivisa con gli uffici locali SIAE».
Analogamente, anche con riferimento ai corrispettivi relativi alle attività culturali di cui ai punti a) e b) riconducibili alle attività spettacolistiche individuate nella Tabella C allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 sussiste l’obbligo di certificazione mediante titoli di accesso emessi dagli appositi apparecchi misuratori fiscali e biglietterie automatizzate, ai sensi dell’articolo 74quater del d.P.R. n. 633 del 1972.
D’altronde, come già chiarito con la risoluzione n. 85 del 15 giugno 2004, sebbene le prestazioni in parola siano esonerate dall’obbligo di certificazione ai sensi del d.P.R. n. 696 del 1996, tali esoneri [esoneri, peraltro, fatti salvi dal decreto ministeriale 10 maggio 2019, nonostante l’introduzione dell’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ad opera dell’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015] «non rilevano ai fini della certificazione mediante titoli di accesso.[…] Pertanto, i corrispettivi delle visite delle mostre culturali, al pari di quelli relativi alle altre attività di spettacolo di cui alla Tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, devono essere certificati, in via generale, mediante titoli di accesso emessi attraverso gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate […]».
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell’istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento.