AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 luglio 2019, n. 303
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica (art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63)
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante rappresenta di essere in procinto di acquistare a titolo gratuito da un socio, della medesima società di cui fa parte, un credito corrispondente alla detrazione IRPEF a lui spettante pro-quota per le spese sostenute nel 2018 dalla società semplice per gli interventi di riqualificazione energetica ex art. 1, commi 344 e seguenti della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni.
Con riferimento alla circolare n. 11/E del 2018, che menziona tra i soggetti cessionari del credito anche gli altri soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, intende sapere se:
– sia ammessa la cessione a favore del socio del credito fiscale spettante alla società;
– la cessione del credito possa avvenire anche a favore di soci nudi proprietari della società.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che si possa perfezionare la cessione del credito fiscale a favore di un socio della medesima società (ancorché solo nudo proprietario di quota) senza alcun adempimento formale non avendo la normativa ancora posto delle prescrizioni o limitazioni in merito ed essendo comunque tutti i soci (ancorché solo nudi proprietari di quote di società) indirettamente collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’art. 1, comma 3, lett. a), n. 10), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’art. 14, comma 2-sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, concernente la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, ad esclusione degli istituti di credito ed intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Per effetto della suddetta modifica, la cessione riguarda la detrazione spettante per tutti gli interventi richiamati nel medesimo art. 14, ivi compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.
La possibilità di cedere il credito in questione era, infatti, già prevista, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
Ai sensi dal comma 2-ter del medesimo art. 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013, inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il credito può essere ceduto anche alle banche e agli intermediari finanziari, dai soggetti che ricadono nella cd.
no tax area. Si tratta, in particolare, dei soggetti che, trovandosi nelle condizioni di cui all’art. 11, comma 2, e all’art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR, non devono pagare l’imposta. La cessione anche ad istituti di credito e ad intermediari finanziari è consentita purché le predette condizioni sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
Anche tali soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, possono cedere la detrazione spettante per tutti gli interventi richiamati nel medesimo art. 14, ivi compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.
Le modalità attuative della cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 agosto 2017 prot. N 165110.
Con la circolare n. 11/E del 18 maggio 2018 e con la circolare n. 17/E del 23 luglio 2018, infine, sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito applicativo della cessione del credito in commento, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla citata legge di Bilancio 2018.
In ordine ai soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, in particolare, nella citata circolare n. 11/E del 2018 è stato chiarito, sulla base di un parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato, che per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Nei predetti documenti di prassi è stato, pertanto, precisato che il credito corrispondente alla detrazione in questione può essere ceduto, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo o da un’impresa appartenente ad un Consorzio oppure ad una Rete di imprese, nei confronti, rispettivamente, delle altre società del gruppo o di altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete.
Restano, in ogni caso, escluse, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del gruppo, del Consorzio o della Rete di Imprese.
Nel caso in esame l’istante rappresenta di “far parte” di una società semplice che nell’anno 2018 ha sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica e di essere in procinto di acquistare il credito corrispondente alla detrazione a lui spettante pro-quota.
Chiede, pertanto, se:
– il credito corrispondente alla detrazione spettante pro-quota ad un socio possa essere ceduto “a titolo gratuito” ad un altro socio della medesima società semplice;
– la cessione del predetto credito possa avvenire anche a favore di soci nudi proprietari della società.
Al riguardo, si ritiene che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione di cui al citato art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013, possa essere ravvisato anche nella partecipazione alla medesima compagine societaria.
Per effetto di tale collegamento, il socio della società di persone che ha diritto pro-quota alla detrazione per le spese sostenute dalla società per interventi di riqualificazione energetica potrà, quindi, cedere ad un altro socio della medesima società il credito corrispondente alla predetta detrazione.
Ad analoga conclusione, si perviene anche nell’ipotesi il cui la detrazione spettante alla società semplice venga ceduta pro- quota ad un soggetto che detiene solo la nuda proprietà della quota societaria medesima trattandosi comunque, di un soggetto collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Si fa presente, infine, che come chiarito con la risoluzione 5 dicembre 2018, n. 84/E, la normativa in esame non detta regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata e, pertanto, ai fini in esame, non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 31 luglio 2019, n. 660057 Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 -…
- Chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica - Risposta 16 luglio 2019, n. 247 dell'Agenzia delle Entrate
- Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari (cd. eco bonus - Art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) - Contribuente in "regime…
- Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica - Risposta 15 ottobre 2019, n. 415 dell'Agenzia delle Entrate
- Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante prevista per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici - Risposta 13 novembre 2019, n. 481 dell'Agenzia delle Entrate
- Cessione del credito corrispondente alla detrazione per lavori di riqualificazione energetica - Risposta 18 luglio 2019, n. 264 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…