AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 ottobre 2019, n. 437
Interpello – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – chiarimenti in merito alla data della fattura elettronica differita
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante è una società che opera nel settore […].
Nell’esercizio della sua attività è solita, dopo aver ricevuto gli ordini dai propri clienti, spedire i materiali richiesti emettendo i relativi documenti di trasporto.
Per una migliore gestione e controllo delle forniture e dei relativi pagamenti,l’istante emette per ciascun cliente, nell’arco di un mese solare, due fatture “differite” ai sensi di quanto disposto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA).
In particolare, emette nei confronti del cliente una prima fattura differita il giorno15 del mese, in cui espone tutte le consegne e spedizioni effettuate nei primi quindici giorni del mese, dettagliatamente documentate dai relativi DDT.
Tale fattura viene trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) entro il termine di dieci giorni dall’emissione.
L’ultimo giorno del mese l’istante procede a chiudere la fatturazione e a verificare tutti i DDT emessi. Successivamente a tale verifica, la società emette nei confronti di ciascun cliente una seconda fattura differita con data dell’ultimo giorno del mese, indipendentemente da quando ha avuto luogo l’ultima cessione di beni, in cui espone tutte le consegne e spedizioni effettuate negli ultimi quindici giorni del mese,corredando la stessa dei relativi DDT, e provvedendo a trasmetterla allo SdI entro il 15del mese successivo, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. a), del decreto IVA.
Visto l’articolo 21, comma 2, lett. g-bis), del decreto IVA – lettera introdotta, con effetto dal 1° luglio 2019, dall’articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 – il quale prevede,tra le indicazioni che le fatture devono recare, la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura»,l’istante pone il dubbio di come attuare tale disposto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante, alla luce del decreto IVA e dei documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle entrate (si richiama, in particolare, la circolare n. 14/E del 17 giugno2019), ritiene che “il termine previsto ordinariamente per l’emissione della fattura non ha creato una nuova od alternativa modalità di emissione differita dei documenti,restando vigenti, anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute nelle successive lettere, da a) a d), dell’articolo 21, comma 4, del decreto IVA”, e che pertanto le ipotesi e i termini ivi individuati per l’emissione della fatture restano inalterati.
Stante quindi l’immutato tenore dell’articolo 21, comma 4, lett. a), l’istante ritiene che per le fatture differite sia possibile continuare ad emettere nei confronti del medesimo soggetto una o più fatture che riepiloghino le cessioni effettuate in suo favore nel mese di riferimento, fermo l’obbligo di trasmissione entro il quindicesimo giorno del mese successivo ai fini di adempiere alla regolare liquidazione dell’imposta.
A parere dell’istante, dunque, l’affermazione contenuta nella circolare n. 14/E del2019 secondo cui le fatture differite dovrebbero recare come data esclusivamente il giorno in cui è stata effettuata l’ultima operazione non può che assumere valore indicativo, ben potendo il contribuente indicare come data della fattura anche un diverso giorno e, nel caso in esame, il 15 del mese o l’ultimo giorno del mese.
Parere dell’agenzia delle entrate
Con la risposta n. 389 pubblicata il 24 settembre 2019 sul sito internet della scrivente, sezione “Risposte alle istanze di interpello e consulenza giuridica”,all’indirizzo
www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Interpelli/?page=normativa, cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, sono stati forniti chiarimenti in merito alla corretta indicazione della data della fatturazione elettronica differita.
In particolare, per quel che qui interessa, è stato precisato che l’indicazione contenuta nella circolare n. 14/E del 2019, ove è detto che è “possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione”,rappresenta solo una “possibilità” e non un obbligo e, dunque, è comunque possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese.
Tanto premesso, come ipotizzato nel caso in esame, l’istante può emettere nei confronti dello stesso soggetto una o più fatture differite che riepiloghino le cessioni effettuate nel mese di riferimento, fermo restando che le medesime possono essere inviate allo SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo.
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