AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 01 agosto 2019, n. 21
Chiarimenti in merito alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri
L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dispone per i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e i soggetti ad essi assimilati, di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Tale nuovo obbligo è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscali. Nello specifico, salvi i casi di esonero della sua emissione, occorrerà rilasciare al cliente un documento commerciale al posto dello scontrino o ricevuta fiscale a meno che, appunto, non venga richiesta espressamente la fattura.
Con le risoluzioni 5 ottobre 2001, n. 154/E e 5 dicembre 2003, n. 219/E sono stati forniti chiarimenti in riferimento al trattamento IVA da applicare all’ipotesi in cui l’esercente una determinata attività commerciale riconosca alla clientela la facoltà di restituire la merce entro trenta giorni dall’acquisto ricevendo in contropartita un “buono-acquisto” per merce di pari valore, ovvero il rimborso integrale del prezzo pagato.
Con la risoluzione n. 154/E del 2001 è stata, in particolare, individuata la procedura da seguire ai fini IVA nel caso in cui l’esercente intenda consentire al cliente di sostituire un bene, il cui acquisto è stato documentato con scontrino fiscale, con altro prodotto di uguale o maggior valore, ovvero di sostituirlo con un “buono-acquisto” da spendere in un momento successivo alla restituzione dello stesso. Diversamente, nel caso in cui si riconosca al cliente la possibilità di ottenere il totale rimborso del prezzo pagato, trovano applicazione le istruzioni fornite con la risoluzione n. 219/E del 2003, in cui è stato chiarito che, in caso di totale rimborso del prezzo pagato, si configura un’ipotesi di esercizio del diritto di recesso al quale segue la risoluzione, con effetto retroattivo, del contratto di vendita stipulato tra le parti, con il conseguente venire meno, ex tunc, dell’operazione imponibile.
Le procedure indicate nei richiamati documenti di prassi restano applicabili anche al documento commerciale, laddove la procedura di rettifica dell’IVA offre idonee garanzie in merito alla certezza dell’operazione di reso.
Al riguardo la procedura di reso deve fornire tutti quegli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l’acquisto originario, quali: le generalità del soggetto acquirente; l’ammontare del prezzo rimborsato; i dati di riferimento del documento certificativo dell’operazione originaria; il numero di identificazione attribuito alla pratica di reso, che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso. A ciò si aggiunga il supporto offerto dalle scritture ausiliarie di magazzino (cfr. articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) che consentono, se correttamente tenute, di conoscere la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita. Ne consegue, quindi, che sono garantite le informazioni di solito desumibili dal contenuto della fattura e della nota di variazione (cfr. articoli 21 e 26 del DPR n. 633 del 1972).
Resto inteso che, l’Amministrazione finanziaria, nell’attività di controllo, deve essere messa in condizione di ricostruire la vicenda di ogni singola operazione economica e che la stessa trovi perfetta rispondenza nell’ammontare dei corrispettivi trasmessi e nelle registrazioni effettuate.
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