AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 01 agosto 2019, n. 22
Chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 1992
È legittima l’emissione dei titoli di viaggio integrati direttamente da parte della società affidataria della progettazione, coordinamento e gestione del sistema tariffario integrato, della gestione dei titoli di viaggio, della rete dei servizi e del sistema di bigliettazione del servizio pubblico – con l’indicazione della propria ragione sociale e del numero di partita IVA – mentre il servizio di trasporto è poi reso dalle aziende concessionarie che provvedono per conto della società affidataria anche alla vendita del biglietto.
Tali documenti fiscalmente rilevanti ai sensi dell’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, se conformi alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 1992, sono titolo idoneo a documentare il corrispettivo relativo all’attività di trasporto purché siano, altresì, rispettati gli adempimenti formali e sostanziali previsti dalla disciplina fiscale (comunicazione all’Agenzia delle entrate delle società concessionarie che rendono il servizio di trasporto, indicazione nel titolo di trasporto della particolare natura dello stesso, fatturazione da parte delle singole società concessionarie dei corrispettivi ad essi riferibili).
Restano, dunque, confermati i chiarimenti resi con la circolare del Ministero delle finanze n. 10 del 28 gennaio 1993.
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