AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 ottobre 2018, n. 57
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante è un’Associazione sindacale di categoria (….) che, nell’ambito della propria attività istituzionale, presta anche assistenza fiscale ai propri associati.
A tal fine, ritiene utile avere accesso al cassetto fiscale dei propri assistiti per poter consultare e acquisire le loro fatture elettroniche, registrare il loro indirizzo telematico e chiedere per loro conto la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche.
L’Associazione ha, pertanto, intenzione di depositare il modello “Conferimento della delega/revoca per la consultazione del cassetto fiscale, dei dati rilevanti ai fini IVA e per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica” presso gli uffici l’Agenzia delle entrate.
Tuttavia, le associazioni di categoria non rientrano tra i soggetti abilitati alla presentazione, in rappresentanza del contribuente, del predetto modello, in quanto non espressamente contemplate dall’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Tanto premesso, l’Associazione istante, che si avvale di un dipendente iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, chiede di sapere quale sia la soluzione corretta per poter autenticare la firma sulla procura rilasciata dai propri associati per la presentazione del modello in questione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Associazione istante propone due differenti soluzioni:
1) l’associato conferisce delega all’Associazione con il modello “Conferimento della delega/revoca per la consultazione del cassetto fiscale, dei dati rilevanti ai fini IVA e per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica” e dà procura all’Associazione di presentarlo presso l’Agenzia delle entrate, tramite il suo dipendente, iscritto nell’Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili; la firma dell’associato delegante nella procura speciale appositamente redatta (modello di procura riportato in istanza) è autenticata dal dipendente/professionista;
2) l’associato conferisce delega sia all’Associazione sia al suo dipendente iscritto nell’Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il modello “Conferimento della delega/revoca per la consultazione del cassetto fiscale, dei dati ai fini IVA e per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica” (indicando nel modello il codice fiscale dell’Associazione e quello del soggetto iscritto) e dà procura al dipendente di presentarlo presso l’Agenzia delle entrate; la firma dell’associato delegante nella procura speciale redatta come da modello di procura riportato in istanza è autenticata dal dipendente/professionista delegato.
Parere dell’agenzia delle entrate
Il Cassetto fiscale è un servizio telematico offerto dall’Agenzia delle entrate che consente a ciascun contribuente, in possesso del codice Pin, di accedere alle proprie informazioni fiscali (dati anagrafici, dichiarazioni fiscali, condono e concordati, rimborsi, versamenti effettuati tramite modello F24 e F23, atti del registro, dati e informazioni relativi agli studi di settore, informazioni sul proprio stato di iscrizione al VIES).
La consultazione del proprio cassetto fiscale può anche essere delegata ad un massimo di due intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente delle Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano sottoscritto uno specifico “Regolamento”, con una delle seguenti modalità:
– comunicando, per via telematica, attraverso i canali Entratel o Fisconline, i dati dell’intermediario cui la delega è conferita;
– compilando la delega sul predetto modello e consegnandolo all’intermediario che provvede ad inviare, tramite il canale Entratel, la richiesta di autorizzazione ad accedere al cassetto fiscale del contribuente delegante;
– compilando il modello per il “Conferimento della delega/revoca” (reperibile sul sito internet dell’Agenzia) e consegnandolo presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Il contribuente che non intenda recarsi personalmente in ufficio, può farsi rappresentare da un incaricato secondo quanto previsto dall’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. A tal fine, è necessario che il contribuente conferisca una procura per iscritto con firma autenticata. L’autenticazione non è prevista qualora la procura sia conferita al coniuge, ai parenti ed affini entro il quarto grado o ai propri dipendenti da parte di persone giuridiche. Se la procura è conferita a persone iscritte negli albi professionali, gli stessi possono autenticare la firma del contribuente.
Tanto premesso, nel caso di specie, per gli adempimenti relativi alla consegna all’ufficio della delega ad un massimo di due intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998, il contribuente può conferire procura al dottore commercialista dipendente dell’Associazione, il quale può anche autenticare la sottoscrizione del contribuente, a condizione, s’intende, che lo stesso sia validamente iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo le disposizioni che regolano detta iscrizione.
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