AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 settembre 2018, n. 18
Chiarimenti sulla applicazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. Art-Bonus) – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212
Quesito
L’associazione non riconosciuta ALFA (di seguito, “Associazione”) opera senza scopo di lucro nel settore della cultura musicale, organizzando manifestazioni culturali, concerti e rassegne.
L’istante dal 2003 organizza, tra l’altro, la rassegna annuale BETA, festival riconosciuto e sovvenzionato dal Comune di GAMMA attraverso un bando volto al sostegno di promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali.
Per lo svolgimento del festival, l’Associazione riceve erogazioni liberali oltre che da enti pubblici territoriali, anche da enti privati e persone fisiche e, pertanto, chiede se tali soggetti possano beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. Art-Bonus) come modificata dalla legge n. 175 del 2017.
L’istante sottolinea che la norma istitutiva dell’agevolazione impone ai beneficiari delle erogazioni liberali di dare evidenza di quanto ricevuto anche attraverso un apposito portale gestito dal Ministero dei beni e delle attività culturali ma di non essere riuscito a registrarsi quale “ente beneficiario” sull’apposito sito ufficiale (www.artbonus.gov.it) dal momento che lo stesso sembrerebbe permettere la registrazione ai soli enti precedentemente censiti, cioè solo ai soggetti già finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).
L’Associazione precisa in proposito di non essere sovvenzionata dal FUS per propria scelta in considerazione dell’esiguità dei fondi ricevibili.
Ciò posto, l’istante chiede di conoscere quale siano le procedure che dovrà adottare per veder riconosciuto alle erogazioni liberali ricevute da privati il diritto di usufruire del beneficio fiscale in esame.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Associazione ritiene che la norma agevolativa selezioni gli enti beneficiari – le cui erogazioni liberali godono dell’ “Art-Bonus” – sulla base di requisiti di sostanza (rappresentati principalmente dalla tipologia di attività svolta) e non sulla base di requisiti di forma, quali l’iscrizione al FUS. Pertanto, ritiene di possedere tutti i requisiti per essere compresa tra gli enti di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014 affinché i propri mecenati possano usufruire della prevista agevolazione.
Parere dell’agenzia delle entrate
Come noto, l’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., al comma 1 prevede un credito d’imposta (c.d. Art-Bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (…)”. Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 1 stabilisce che il credito d’imposta è, altresì, riconosciuto “qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari di beni oggetto di tali interventi”. In sostanza, come precisato anche nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione e per quanto di competenza in ordine alla fattispecie prospettata nell’istanza di interpello, è stato chiesto un parere al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC).
Nel rispondere alla predetta richiesta di parere, il MIBAC ha ritenuto opportuno ricordare, in via preliminare, che la disciplina relativa all’agevolazione Art-Bonus è stata recentemente integrata da quelle contenute nella legge 22 novembre 2017, n. 175 “in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”, attraverso le quali è stata prevista l’estensione dell’agevolazione fiscale alle donazioni dirette al sostegno dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo quali, in particolare, “istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione”.
Come sottolineato nel citato parere ministeriale, con riferimento agli eventi “festival”, nel corso dei lavori parlamentari per l’approvazione della legge n. 175 del 2017, è stato precisato che l’agevolazione potrà essere riconosciuta esclusivamente ai soggetti pubblici e privati organizzatori di festival in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”.
Nel caso di specie, secondo il suddetto ministero, l’Associazione in oggetto non risulta rientrare nelle categorie previste dalla citata legge n. 175 del 2017 e, pertanto, le erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività della medesima non sono ammissibili al beneficio fiscale in questione.
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