AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 73/E del 29 dicembre 2025
Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets-DTA) – Articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58 – Parziale rettifica della risoluzione 32/E del 15 maggio 2025
Sono pervenute a questa Direzione alcune richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di acquistare da terzi crediti di imposta derivanti da trasformazione delle “attività per imposte anticipate” (Deferred Tax Assets – DTA) ai sensi dell’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e di utilizzarli in compensazione per i propri versamenti nonché in merito alla possibilità di cedere ulteriormente la parte non utilizzata dei crediti.
L’articolo 44-bis, rubricato “Cessione di crediti”, contiene la disciplina agevolativa riguardante la trasformazione in crediti d’imposta delle DTA a seguito della cessione di crediti pecuniari verso debitori inadempienti.
In base al disposto del comma 1, qualora una società avesse ceduto a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2021, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori considerati inadempienti ai sensi del successivo comma 5 (secondo cui, in particolare, “si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto”) poteva trasformare in credito d’imposta le DTA – anche se non iscritte in bilancio – riferite ai seguenti componenti:
(i) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), alla data della cessione;
(ii) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (le c.d. eccedenze ACE), non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.
La trasformazione in credito d’imposta avveniva alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti.
Il successivo comma 2 dell’art. 44-bis disciplina le modalità di utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA e prevede che “(…). A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.”.
In sintesi, i crediti d’imposta in oggetto possono essere:
– utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
– ceduti, ai sensi dell’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
– chiesti a rimborso.
In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24 o alla richiesta di rimborso, i crediti de quibus possono, pertanto, essere ceduti secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis (Cessione dei crediti d’imposta) e 43-ter (Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo) del d.P.R. n. 602 del 1973.
Nello specifico, nei confronti dei soggetti che non appartengono al medesimo gruppo, i predetti crediti possono essere ceduti solo se previamente chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi, secondo le modalità previste dall’articolo 43-bis, che prevede l’applicazione degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
La cessione dei crediti d’imposta ex articolo 43-bis:
– deve risultare “da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” (cfr. articolo 69, terzo comma, del regio decreto n. 2440 del 1923);
– il relativo atto deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del cedente (cfr. articolo 43-bis, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973).
Il cessionario, come espressamente previsto dall’articolo 43-bis, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, non può cedere ulteriormente il credito acquistato e non può altresì utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, in quanto l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione ma anche quella di utilizzo in compensazione e consente esclusivamente la monetizzazione del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso. Su tale aspetto, si rettificano i chiarimenti resi con risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento di prassi.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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