AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 1 del 3 febbraio 2025
Chiarimenti sulla nozione di metalli preziosi rilevanti ai fini delle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Con l’istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’associazione istante (di seguito ”Istante”) chiede se nel novero dei metalli preziosi rilevanti ai fini delle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettera cter), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) rientri, oltre all’oro, all’argento e al platino, anche il palladio, tenuto conto della definizione di ”metalli preziosi” utilizzata nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 e nell’annesso regolamento di applicazione di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 150.
Soluzione interpretativa prospettata
La circolare 24 giugno 1998, n. 165/E, in materia di ”Riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi”, fornisce chiarimenti in ordine all’ambito oggettivo delle plusvalenze realizzate mediante cessioni di metalli preziosi, intendendo per tali ”ad esempio, oro, argento, o platino” allo stato grezzo o monetato.
Tale esemplificazione, in cui non si evince alcuna esplicita menzione al palladio, solleva gli estremi di un’ipotetica esclusione di quest’ultimo dalle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera cter), del Tuir.
Tuttavia, la disciplina in materia di ”titoli e marchi” del citato decreto legislativo n. 251 del 1999 e del relativo regolamento di applicazione di cui al d.P.R. n. 150 del 2002, volta anche a garantire la corretta informazione dei consumatori nelle compravendite di metalli preziosi, reca una definizione più ampia di ”metalli preziosi”, annoverando il platino, il palladio, l’oro e l’argento.
Ciò premesso, l’Istante ritiene che il palladio sia un metallo prezioso e per effetto del combinato disposto dall’articolo 67, comma 1, lettera cter), del Tuir e dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, compreso il palladio, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, sono soggette ad imposta sostitutiva pari al 26 per cento.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 67, comma 1, lettera cter), del Tuir, stabilisce che «le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e cbis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo» rappresentano redditi diversi «se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente».
L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, stabilisce che le imposte sostitutive sui redditi diversi riconducibili alla richiamata lettera cter, del comma 1, dell’articolo 67 del Tuir «sono stabilite nella misura del 26 per cento».
Il decreto legislativo n. 251 del 1999, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, considera ”metalli preziosi” il platino, il palladio, l’oro e l’argento.
Da ultimo, la ”Convenzione sul controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi”, entrata in vigore in Italia il 15 dicembre 2023, chiarisce che «I metalli preziosi sono il platino, l’oro, il palladio e l’argento. Il platino è il metallo più prezioso, seguito dall’oro, dal palladio e dall’argento».
Tenuto conto che il riferimento contenuto nella circolare n. 165/E del 1998, nell’ambito oggettivo della lettera cter), del comma 1, dell’articolo 67 del Tuir, all’oro, argento, o platino è a titolo esemplificativo, si ritiene che, come stabilito, sia in sede nazionale che internazionale, anche il palladio debba ritenersi ricompreso nel perimetro della locuzione ”metalli preziosi” di cui alla citata disposizione.
Pertanto, le plusvalenze realizzate con le cessioni a titolo oneroso del palladio, allo stato grezzo o monetato, costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera cter), del Tuir, da assoggettare all’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.