Con la circolare 12/E del 3 maggio 2013 l‘Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti su tutte le novità fiscali introdotte dalla Legge di stabilità 2013 e dal decreto “Cresci Italia” e in vigore da quest’anno. Si tratta chi chiarimenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, l’aumento delle detrazioni per i figli a carico, e, relativamente a quelle che interessano i titolari di reddito d’impresa, l’incremento delle deduzioni dalla base imponibile Irap.
Novità in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche
Già dall’anno in corso sono aumentati gli importi delle detrazioni per i figli a carico che passano:
- da 800 a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età pari o superiore a tre anni;
- da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- da 220 a 400 euro come sostegno aggiuntivo per ogni figlio portatore di handicap.
Inoltre l’agevolazione IRPEF per i lavoratori frontalieri viene prorogata per l’anno 2013. Con l’agevolazione in commento i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo dell’anno 2013 per l’importo eccedente 6.700 euro.
Modifiche per i titolari di reddito d’impresa
Viene modificata la percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi trasporto a motore: per le spese relative ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa la percentuale è ridotta al 20 per cento.
Vengono modificate le deduzioni dalla base imponibile Irap aumentandole ed in particolare:
- l’importo deducibile (su base annua) per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta è incrementato da 4.600 euro a 7.500 euro;
- l’importo deducibile (su base annua) per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni è incrementato da 10.600 euro a 13.500 euro.
Sono state introdotte, sempre ai fini IRAP delle ulteriori agevolazioni a sostegno dell’occupazione nel Sud che prevedono:
- l’incremento da 9.200 euro a 15.000 euro dell’importo deducibile (su base annua) per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- l’incremento da 15.200 euro a 21.000 euro dell’importo deducibile (su base annua) per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore a 35 anni impiegati nelle medesime regioni.
Novità in materia di imposta sul valore aggiunto
Cambiano i criteri con i quali computare nella base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera: si conferma che gli importi in valuta estera devono essere computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione, ma – diversamente dalla precedente formulazione – laddove non sia noto il giorno di effettuazione dell’operazione, il tasso di cambio debba essere individuato con riferimento al giorno di emissione della fattura, nel presupposto che coincida con il giorno di effettuazione dell’operazione medesima.
La nuova fattura semplificata
La legge di stabilità ha stabilito che la fattura di ammontare complessivo non superiore a 100 euro, nonché – a prescindere dall’ammontare – la fattura rettificativa può essere emessa in modalità semplificata; ciò implica che:
- il cessionario/committente stabilito nel territorio dello Stato può essere identificato con il solo numero di partita IVA o con il codice fiscale, oppure con il numero identificativo IVA del Paese di stabilimento, se si tratta di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro;
- è possibile indicare l’operazione in modo sintetico, senza esporre in maniera l’imponibile e l’imposta, ma semplicemente indicando l’importo totale comprensivo dell’operazione e l’ammontare dell’imposta, oppure, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.
Introduzione di norme per tassazione immobili all’estero
La Legge 228/2012(legge di stabilità 2013) ha modificato alcune normi fiscali relative all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE): nuove imposte introdotte per la prima volta dall’art. 19, co. da 13 a 23, del c.d. Decreto Salva Italia.
Si stabilisce, grazie alle modifiche disposte dalla Legge di Stabilità per il 2013, per tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia e non solo per i lavoratori pubblici all’estero, che l’imposta si applica nella misura ridotta dello 0,40 % agli immobili situati all’estero che sono adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze. Per le modalità di determinazione dell’imposta ci si rifà al paragrafo 1.4 della Circolare n. 28/E, in quanto le misure di tali agevolazioni non sono variate.
Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate chiarisce, con riferimento alla disapplicazione del secondo comma dell’art. 70 del TUIR, che tale norma non si applica per gli immobili all’estero adibiti ad abitazione principale dai soggetti residenti nel territorio dello Stato ed anche per gli immobili non locati per i quali è dovuta l’IVIE. Per tali immobili soggetti all’IVIE non deve essere pertanto compilato il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla indicazione dei redditi degli immobili situati all’estero.
In tal senso, le modifiche apportate al comma 15-bis e il nuovo comma 15-ter del citato articolo 19 determinano una sostanziale equiparazione dell’IVIE con l’imposizione prevista dall’IMU in Italia, da una parte per gli immobili che costituiscono l’abitazione principale, dall’altra per gli immobili non locati in considerazione del previsto carattere sostitutivo di tale ultima imposta rispetto all’IRPEF per gli immobili tenuti a disposizione.
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