Chimici Farmaceutici PMI: ipotesi di rinnovo del CCNL
COSTITUZIONE DELLE PARTI
tra
– l’UNIONCHIMICA CONFAPI, con l’assistenza della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata – CONFAPI;
e
– la FILCTEM CGIL;
– la FEMCA CISL;
– la UILTEC UIL;
unitamente alla delegazione trattante.
PREMESSA
Il comparto della piccola e media industria chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro in relazione alle sfide dettate dai cambiamenti in corso e all’esigenza di una crescente competitività, gioca un ruolo di primaria importanza per tutto il paese sia in termini occupazionali che in termini di capacità produttiva.
Le parti, attraverso mature e nuove relazioni industriali, intendono favorire lo sviluppo e la crescita di tutto il sistema delle PMI dei settori rappresentati. Per questa ragione si ritiene utile adottare azioni per migliorare il contesto amministrativo e burocratico in cui le imprese del settore operano eliminando i vincoli ingiustificati e riducendo i costi amministrativi che frenano la loro capacità di sviluppo.
Le parti ritengono sia fondamentale per le PMI sostenere la toro aggregazione attraverso l’introduzione nella contrattazione di II livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva.
Le parti inoltre intendono sostenere, in linea con gli indirizzi provenienti dall’Unione Europea e di concerto con gli Organi governativi, interventi tesi a migliorare la qualità dei servizi attraverso la liberalizzazione dei mercati, garantire la riduzione del costo del lavoro a favore delle aree deboli del Mezzogiorno, sviluppare le aree a forte vocazione industriale, sperimentare nuovi modelli condivisi di politiche attive nei mercato dei lavoro e potenziare la cultura d’impresa unitamente alla diffusione della cultura della responsabilità sociale dell’impresa.
Le Parti, per meglio rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, ritengono la contrattazione collettiva lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e l’elemento di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.
Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da Confapi con Cgil, Cisl e Uil vengono integralmente recepiti nel presente CCNL
Relativamente all’Accordo Interconfederale SANAPI, le parti prendono atto che l’accordo interconfederale del 31.1.2013 in materia non ha trovato ancora una sostanziale applicazione a livello interconfederale e pertanto si impegnano di fare una valutazione nell’ambito della durata del vigente contratto al fine di valutare le proposte di intervento per offrire ai lavoratori e alle imprese, con il meccanismo di compartecipazione, tale servizio.
L’eventuale intesa applicativa a livello interconfederale che dovesse intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale, sarà oggetto di esame tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, gli accordi definiti.
Le parti, nell’ambito delle politiche tese alla semplificazione contrattuale, intendono promuovere l’armonizzazione sia della parte economica che della parte relativa al sistema di inquadramento per tutti i settori all’interno del CCNL attraverso lo studio di un apposita commissione paritetica da costituirsi.
Le parti condividendo la preoccupazione sulla grave crisi finanziaria economica e sociale che ha investito il nostro paese intendono promuovere ogni utile iniziativa finalizzata a:
– ridurre il cuneo fiscale che grava sul costo del lavoro;
– migliorare le condizioni infrastrutturali per favorire la competitività delle imprese del settore;
– sostenere politiche di sviluppo dell’occupazione con particolare riferimento all’occupazione giovanile;
– incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione tasse e contributi, la contrattazione di II livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati tra le parti nelle sedi previste dal II livello di contrattazione.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il paragrafo relativo al campo di applicazione del contratto viene integrato da quanto sotto riportato:
– lavorazioni conto terzi del conciario.
Parte 1
Articolo 1
Contratto Di Apprendistato
Ferme restando le attuali disposizioni contrattuali si rimanda al TU sull’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011) e alla Legge n. 92/2012 e successive modificazioni e all’Accordo Interconfederale in materia del 20.4.2012.
Il servizio inerente le iniziative per lo sviluppo dell’apprendistato – “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, previsto dall’Accordo Interconfederale del 23 luglio 2012 e dalla relativa Intesa Applicativa del 28 dicembre 2012, è gestito tramite l’ENFEA che è chiamato ad operare per la raccolta dei Piani Formativi Individuali e la validazione degli stessi rispetto alla coerenza con i modelli previsti dal CCNL nonché per la formazione sia dell’apprendista che del tutor aziendale.
Parte 2
Articolo 3
Contratto A Termine. Somministrazione Di Lavoro (normativa Comune A Tutti I Settori)
Ferme restando le attuali disposizioni contrattuali il contratto a termine e di somministrazione sono regolati dalle disposizione del D.Lgs. 368/01 così come modificato dalla Legge n. 92/2012 e successive modificazioni.
Parte 3
Diritto alle Prestazioni della Bilateralità (nuovo Articolo)
La bilateralità prevista dagli Accordi Interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria del Sistema di rappresentanza CONFAPI è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili ad integrare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela del lavoratore prevista all’interno dei contratti collettivi di categoria.
1. Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell’impresa datrice di lavoro;
2. i trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli Accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale, per le PMI del sistema CONFAPI, laddove sottoscritti;
3. a far data dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi, mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al punto 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendista t’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta; per le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i versamenti, l’elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al precedente punto 3 è forfettariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto non va versato;
a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli Accordi e dei CCNL rinnovati ed in corso di rinnovo i cui contributi rappresentano una quota annua a carico delle aziende come di seguito indicato:
a) “Fondo Sicurezza PMI CONFAPI”
– 18,00 euro annui (1,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale;
– 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore/dovuto dalle aziende con il RLS;
b) “Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI
– 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell’apprendistato;
– 3,00 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore part-time fino a 20 ore;
c) “Fondo Sostegno al reddito”
– 28,00 euro annui (2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore;
d) “Osservatorio della contrattazione e del lavoro”
– 8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali l’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di II livello;
– 12,00 euro annui (1,00 euro mensile per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale.
6. a partire dalla data di sottoscrizione della presente intesa le aziende che applicano il CCNL verseranno, secondo le modalità previste dall’Accordo Interconfederale del 23.7.2012 e dall’Intesa Applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni previste nell’ambito degli enti stessi, i contributi rispettivamente all’OPNC e all’ENFEA tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
Parte 4
Articolo 11
Classificazione Del Personale
Con effetto dalla data di sottoscrizione della presente intesa e nell’ambito di un comitato paritetico da costituirsi entro il 31.12.2013, le Parti si impegnano a rivedere entro i termini di, vigenza del contratto i profili attualmente presenti, eliminando quelli non più attuali inserendone di nuovi.
Parte 5
Banca Ore (articolo Nuovo)
Le parti riconoscono l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizioni di utilizzare in tutto o in parte i recuperi maturati a fronte di prestazioni eccedenti l’orario di riferimento convengono di istituire il Conto Ore Individuale.
Nel conto ore confluiranno le prestazioni eccedenti e/o straordinarie sulla base di quanto dal ceni di riferimento con le seguenti opzioni
– 50% di quote orarie retribuite 50% di riposi compensativi;
– 100% di riposi compensativi;
– 100%di quote orarie retribuite.
Per quanto riguarda le prestazioni eccedenti e/o straordinarie, nei mese di competenza verranno corrisposte le relative maggiorazioni previste dai presente CCNL.
Il Lavoratore dovrà formalmente manifestare la propria volontà alle opzioni elencate precedentemente.
I riposi compensativi saranno accantonati nel conto ore individuale. La corresponsione delle quote orarie retribuite saranno corrisposte nel mese di competenza.
Il lavoratore entro il 31 dicembre di ogni anno potrà modificare con formale comunicazione la propria opzione per l’anno successivo, nel caso ciò non avvenga si intenderà confermato l’opzione in essere.
Qualora la fruizione dei riposi non fosse realizzata entro l’anno successivo a quello di maturazione è legittimo considerare utile per la fruizione un ulteriore anno.
L’utilizzazione delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione ,dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecnico organizzative e produttive.
Parte 6
Sostegno al Reddito/welfare Integrativo (articolo Nuovo)
Le Parti, in relazione all’articolo “Diritto alle prestazioni della bilateralità” si impegnano a individuare tutti i possibili interventi condivisi in materia per garantire la piena operatività del Fondo Sostegno al Reddito, quale strumento di welfare integrativo degli strumenti previsti per legge, previsto dall’Accordo interconfederale del 23 luglio 2012 e dalla relativa Intesa Applicativa del 28 dicembre 2012, gestito all’interno di ENFEA attraverso l’apposita gestione separata.
A tal fine le Parti si incontreranno entro il 31.12.2013 per definire modalità di intervento e tipologie di intervento inerenti il sostegno al reddito e il welfare integrativo da indicare al relativo Fondo operante presso ENFEA.
Parte 7
Articolo 45
Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul Lavoro
All’articolo 45 – Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro è introdotto il seguente capoverso.
Le parti per la complessità della materia e nell’intento di garantire i pieni diritti ai lavoratori e in attesa della definizione della piena operatività del Fondo Sostegno al Reddito istituito presso ENFEA convengono di procedere ai necessari approfondimenti in materia da concludersi entro il 31.12.2013.
Conseguentemente il trattamento economico aggiuntivo previsto è da considerarsi strettamente correlato alla possibilità di accedere alle risorse previste dal fondo sostegno al reddito.
Pertanto sino a tale verifica si intende in vigore quanto previsto dal previgente CCNL.
Viene introdotto il diritto del lavoratore a conoscere la propria situazione delle assenze per malattia almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di comporto; vengono altresì escluse dal computo dei periodo di comporto le assenze per malattia effettuate per sottoporsi a terapia salva vita e viene reso esigibile un congedo non retribuito per gravi e documentati motivi di famiglia.
Per i settori chimica concia e settori accorpati al punto B quarto capoverso dopo INPS aggiungere: il trattamento economico suindicato ricomincia ex novo in caso di malattia e infortunio dopo un periodo di 4 mesi senza assenza per malattia o infortunio non sul lavoro o comunque dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico al 100%.
Medesimo articolato va esteso al settore vetro al termine della lettera C sia del gruppo 3 e sia ai gruppi 1) e 2).
Parte 8
Articolo 47
Ambiente (ambiente Di Lavoro)
All’articolo 47 – ambiente è introdotto il seguente capoverso.
Le parti, in coerenza con [a normativa vigente e l’Accordo Interconfederale in materia di salute e sicurezza del 20 settembre 2011, si impegnano ad aggiornare le previsioni contrattuali (normative e linee guida) sui criteri di gestione degli appalti per agevolare la corretta attuazione delle previsioni legislative in tema di DUVRI e di qualificazione delle imprese in tema di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in caso di definizione di metodi e procedure di controllo e di verifica relativi alla regolarità complessiva degli appalti.
Parte 9
Articolo 51
Diritto Allo Studio E Facilitazioni Particolari Per I Lavoratori Studenti
All’articolo 51 – diritto allo studio e facilitazioni particolari per i lavoratori studenti.
Le Parti si impegnano a definire entro il 31.12.2013 le modalità di intervento tese ad incentivare attività di formazione “on the job” e a promuovere ogni utile iniziativa per sviluppare l’accesso alle risorse previste dal FAPI il Fondo Interprofessionale per la Formazione Permanente e Continua.
Parte 10
Articolo 66
Previdenza Complementare (fondapi)
L’aliquota del contributo previsto per il FONDAPI sarà incrementata a carico delle aziende dello 0,10% a far data dall’1.1.2014 e di un ulteriore 0,10% a far data dall’1.1.2015.
Parte 11
Sostegno alla Contrattazione di II Livello (articolo Nuovo)
Per sostenere e valorizzare la contrattazione di II livello le parti convengono sull’opportunità di programmare adeguati livelli di formazione degli operatori di sistema attingendo alle apposite risorse stanziate nell’ambito del Fondo Bilateralità alla voce Osservatorio contrattuale e sostegno alla contrattazione di II livello.
A tal proposito le parti costituiranno presso l’Osservatorio medesimo un apposito comitato paritetico con compiti di analisi delle problematiche del settore, monitoraggio della contrattazione di settore, promozione delta formazione degli operatori di sistema, affiancamento alle strutture territoriali di settore per la definizione di accordi e intese di secondo livello.
Le parti convengono infine di adottare linee guida per agevolare la sottoscrizione di accordi II livello.
Parte 12
Omogenizzazione Parti Normative Contrattuali (articolo Nuovo)
Le Parti concordano di incontrarsi per definire parti normative comuni al fine di semplificarne le norme.
Parte 13
Articolo 77
decorrenza e durata
Il presente CCNL, fatto salvo quanto previsto per t singoli istituti, decorre dal 1.01.2013 con scadenza al 31.12.2015.
Parte 14
Trattamento Economico
Chimica – Concia e settori accorpati
Livelli | Minimi dal 01.01.2013 | Minimi dal 01.01.2014 | Minimi dal 01.01.2015 | Minimi dal 01.06.2015 | Totale | Parametri |
A | 100,00 | |||||
B | 110,00 | |||||
C | 125,00 | |||||
D | 33,00 | 32,00 | 29,00 | 27,00 | 121,00 | 145,00 |
E | 162,00 | |||||
F | 177,00 | |||||
G | 197,00 | |||||
H | 218,00 |
Plastica e gomma
Livelli | Minimi dal 01.01.2013 | Minimi dal 01.01.2014 | Minimi dal 01.01.2015 | Minimi dal 01.06.2015 | Totale | Parametri |
I | 100,00 | |||||
II | 113,00 | |||||
III | 117,00 | |||||
IV | 126,00 | |||||
V | 33,00 | 32,00 | 29,00 | 27,00 | 121,00 | 137,00 |
VI | 150,95 | |||||
VII | 174,19 | |||||
VIII | 199,49 | |||||
Q | 203,85 |
Abrasivi
Livelli | Minimi dal 01.01.2013 | Minimi dal 01.01.2014 | Minimi dal 01.01.2015 | Minimi dal 01.06.2015 | Totale | Parametri |
A1 | 220,00 | |||||
B1 | 175,00 | |||||
B2 | 160,00 | |||||
C1 | 150,00 | |||||
C2 | 145,00 | |||||
C3 | 140,00 | |||||
D1 | 31 | 29 | 28 | 27 | 115,00 | 136,00 |
D2 | 123,00 | |||||
D3 | 118,00 | |||||
E1 | 117,00 | |||||
E2 | 104,00 | |||||
E3 | 101,00 | |||||
F | 100,00 |
Ceramica
Livelli | Minimi dal 01.01.2013 | Minimi dal 01.01.2014 | Minimi dal 01.01.2015 | Minimi dal 01.06.2015 | Totale | Parametri |
A1 | 220,00 | |||||
B1 | 175,00 | |||||
B2 | 164,00 | |||||
C1 | 157,00 | |||||
C2 | 152,00 | |||||
C3 | 148,00 | |||||
D1 | 31 | 29 | 28 | 27 | 115,00 | 144,00 |
D2 | 130,00 | |||||
D3 | 124,00 | |||||
E1 | 121,00 | |||||
E2 | 108,00 | |||||
E3 | 103,00 | |||||
F | 100,00 |
Vetro Settore meccanizzato (prime lavorazioni)
Livelli | Minimi dal 01.01.2013 | Minimi dal 01.01.2014 | Minimi dal 01.01.2015 | Minimi dal 01.06.2015 | Totale | Parametri |
F | 100,00 | |||||
E1 | 112,00 | |||||
E2 | 125,00 | |||||
E3 | 128,00 | |||||
D1 | 31 | 29 | 28 | 27 | 115,00 | 134,00 |
D2 | 147,00 | |||||
D3 | 152,00 | |||||
C1 | 157,00 | |||||
C2 | 161,00 | |||||
B1 | 179,00 | |||||
B2 | 184,00 | |||||
A1 | 201,00 | |||||
A2 | 207,00 |
Vetro Settore trasformazione (seconde lavorazioni)
Livelli | Minimi dal 01.01.2013 | Minimi dal 01.01.2014 | Minimi dal 01.01.2015 | Minimi dal 01.06.2015 | Totale | Parametri |
1 | 100,00 | |||||
2 | 112,00 | |||||
3 | 125,00 | |||||
4 | 31 | 29 | 28 | 27 | 115,00 | 134,00 |
5 | 147,00 | |||||
5a | 152,00 | |||||
6 | 157,00 | |||||
6a | 161,00 | |||||
7 | 179,00 | |||||
8 | 201,00 | |||||
8a | 207,00 |
Vetro Settore soffio a mano e semiautomatiche
Livelli | Minimi dal 01.01.2013 | Minimi dal 01.01.2014 | Minimi dal 01.01.2015 | Minimi dal 01.06.2015 | Totale | Parametri |
1 | 100,00 | |||||
2 | 108,00 | |||||
3 | 116,00 | |||||
4 | 124,00 | |||||
5 | 31 | 29 | 28 | 27 | 115,00 | 135,00 |
6 | 148,00 | |||||
7 | 157,00 | |||||
8 | 179,00 | |||||
8a | 181,00 | |||||
9 | 201,00 | |||||
9a | 207,00 |
NORMA COMUNE A TUTTI I SETTORI
Le Parti concordano che ai fini del rinnovo dei minimi contrattuali del triennio 2016-2018 la retribuzione di riferimento sarà pari a euro …
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