FONDAZIONE STUDI CDL – Comunicato 08 giugno 2020
CIGD pagata dall’Inps: il termine dei 20 giorni si riferisce all’Istituto
L’ultimo periodo del quarto comma dell’art. 22-quater, introdotto dall’art. 71 del D.L. “Rilancio”, dispone che “Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all’Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto“.
Si pone il dubbio circa l’individuazione del soggetto su cui incombe il suddetto termine di 20 giorni. Se, cioè, si debba intendere posto a carico degli istanti o se si tratti del termine dilatorio concesso all’Inps per provvedere alla indicazione delle “modalità” cui la forma sembra fare riferimento. Premesso che in ogni caso il termine risulta di natura ordinatoria, non essendo previste conseguenze per il caso del suo mancato rispetto, appare possibile propendere per la seconda soluzione – e cioè che si tratti del lasso di tempo rilasciato all’Inps per emanare un proprio provvedimento amministrativo per l’operatività della norma – considerando che la formulazione, seppure non priva di incertezze, consente di riferire la scadenza dei venti giorni non tanto alla presentazione della domanda, quanto alla indicazione delle modalità per provvedervi.
Ciò, in ogni caso, risulta essere una conseguenza necessitata, connessa alla impossibilità altrimenti di adempiere tempestivamente, in assenza delle premesse modalità operative, la cui indicazione è senza dubbio posta a carico dell’Inps.
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