MINISTERO INTERNO – Circolare 04 dicembre 2013, n. 24
Articolo 116 del Codice Civile (Matrimonio dello straniero nella Repubblica). Nulla osta al matrimonio. Compiti degli ufficiali dello stato civile. Parere del Consiglio di Stato, n. 04377/13 del 24 ottobre 2013, reso nell’Adunanza della Sezione Prima del 9 ottobre 2013, numero affare 03164/2013.
Come è noto, l’articolo 116 del codice civile, al primo comma, prevede che lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio.
È, inoltre, noto che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 14 del 30 gennaio 2003, nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della disposizione in oggetto, sollevata in via incidentale in riferimento all’articolo 2 della Costituzione, ha svolto la considerazione, tra le altre, che il nulla osta ivi contemplato è documento che nella maggior parte dei casi non limita bensì facilita l’esercizio della libertà matrimoniale.
Alcuni uffici dello stato civile, competenti a ricevere ed esaminare le richieste degli stranieri di pubblicazione di matrimonio ai fini della celebrazione in Italia, hanno qui rappresentato di avere incontrato, in epoca recente, difficoltà nell’applicazione e nella esatta osservanza della previsione di cui al primo comma dell’articolo 116 citato, in sede di valutazione del tenore letterale degli atti formati dalle autorità degli Stati stranieri dei nubendi.
Circa la corretta interpretazione del riferimento, ivi posto, al concetto di “nulla osta”, è stato in particolare sollevato il dubbio secondo cui tale espressione potrebbe essere intesa in senso letterale, rendendo necessaria una vera e propria dichiarazione di assenza di impedimenti, ovvero si debba ritenere sufficiente che dalla dichiarazione risulti che non vi sono ostacoli alla celebrazione del matrimonio in base al proprio ordinamento.
Questo Dipartimento ha quindi sottoposto la questione al Consiglio di Stato, che si è espresso con parere n. 04377/13 del 24 ottobre 2013, reso nell’Adunanza della Sezione Prima del 9 ottobre 2013, numero affare 03164/2013 (che si unisce in copia).
Nel parere, è posto primariamente in rilievo che la Corte costituzionale, nel dichiarare l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede la possibilità dello straniero di far valere l’assenza o l’illegittimità di impedimenti matrimoniali secondo la propria legge nazionale, ha rilevato l’erroneità del presupposto interpretativo, potendo il tribunale ordinario autorizzare il matrimonio in ipotesi di mancato rilascio del nulla osta o di espresso diniego fondato su norme nazionali contrastanti con la Costituzione e, dunque, con l’ordine pubblico, disapplicando la legge straniera ed applicando quella italiana ex articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Tale pronuncia costituzionale, nell’analisi svolta dall’Alto Consesso, sottintende una nozione sostanziale del concetto di nulla-osta matrimoniale, riferito alla dichiarazione – in qualunque forma resa – dell’assenza di impedimenti matrimoniali in base alla legge nazionale dello straniero.
La Sezione precisa che, tuttavia, questo non significa affatto propugnare un’esegesi non letterale della formula “nulla-osta”, ma, semplicemente, riconoscere che tale atto nei diversi ordinamenti può assumere un nome ed una forma differenti e che è del tutto logico che, quando si faccia riferimento ad un istituto giuridico che deve trovare una corrispondenza in un ordinamento straniero, si guardi al contenuto effettivo dello stesso.
Il parere conclude, quindi, che non può subordinarsi un diritto fondamentale dell’individuo, quale la libertà matrimoniale, protetto tanto dal diritto internazionale e dell’Unione europea, quanto dalla Costituzione italiana, ad elementi puramente formali, senza indagare l’effettiva sussistenza del requisito richiesto e che, pertanto, è necessario e sufficiente che la dichiarazione, rilasciata dall’autorità estera, accerti l’assenza di ostacoli al matrimonio, a prescindere dalle formule testuali impiegate.
E’ quindi cura degli ufficiali di stato civile, nell’esercizio dei compiti in materia di pubblicazione del matrimonio, anche in ossequio al citato parere, valutare che la dichiarazione dell’autorità estera consenta di ritenere accertata l’effettiva assenza di ostacoli alla celebrazione.
Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare e del relativo allegato, ringraziando per la consueta, fattiva collaborazione.
Allegato
CONSIGLIO DI STATO – Parere 24 ottobre 2013, n. 4377
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