MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 05 novembre 2013, n. 6100
Conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato – art. 24, comma 4 D. Lgs. n. 286/98. Chiarimenti.
Sono pervenuti da parte degli uffici periferici di questi Ministeri quesiti con i quali è stato chiesto di chiarire l’ambito applicativo del comma 4, dell’art. 24, del D. Lgs n 286/98, in cui, nel secondo periodo, è espressamente prevista l’ipotesi della conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Tali quesiti traggono origine dalle pronunce giurisprudenziali, che hanno ritenuto illegittimi i provvedimenti di rigetto delle istanze di conversione per violazione dell’art. 24, comma 4 del D. Lgs. n. 286/98, in quanto fondati sulla carenza della condizione del preventivo rientro del lavoratore richiedente nel Paese di origine alla scadenza del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
In particolare, la giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio Stato – Sez. IlI, Sent., 20-03-2013, n. 1610; T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 20 aprile 2010, n. 170; TAR Umbria n. 130/2007 3 n. 304/2006; TAR Piemonte, II, 30 marzo 2004, n. 706; T.A.R. Lazio Roma Sez. Il quater, sent., 06-06-2012, n. 5151), ha ritenuto che il citato comma 4 dell’art. 24, del D. Lgs. n. 286/98 vada interpretato nel senso che i lavoratori stagionali stranieri devono rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per l’anno successivo; mentre per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, specificamente prevista dal secondo periodo del comma 4, dell’art. 24, devono sussistere, nei limiti delle quote di ingresso, solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi.
Alla luce di tale giurisprudenza amministrativa sfavorevole, il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ha richiesto il parere dell’Avvocatura dello Stato, che ha aderito alla predetta interpretazione, specificando che l’espressa previsione dell’ipotesi di conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato, inserita nel secondo periodo del comma 4, dell’art. 24 e corredata dalla precisazione “qualora se ne verifichino le condizioni”, vada letta alla luce dell’art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 286/98, in base al quale occorre attribuire rilievo ai nuovi elementi sopraggiunti nel tempo, quali la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro che consente, quindi, la conversione anche in assenza del requisito del preventivo rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine.
Tanto premesso, si ritiene, d’intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che, nei casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato, non debba essere accertato l’avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l’ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per la medesima tipologia di attività lavorativa, ma possa essere consentita direttamente la conversione del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, purché, tuttavia, sia verificata da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro e degli Sportelli Unici la presenza dei requisiti per l’assunzione nell’ambito delle quote di ingresso programmate, nonché l’effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell’esistenza di un’idonea comunicazione obbligatoria).
Tanto si rappresenta per le indicazioni ritenute opportune per la corretta applicazione dei contenuti della presente circolare che vorranno essere fornite ai Dirigenti responsabili degli Sportelli Unici e delle Direzioni Territoriali del Lavoro ed al personale assegnato.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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