INPGI- Circolare 15 gennaio 2014, n. 1
Gestione sostitutiva dell’Ago (lavoro subordinato) – minimi retributivi e contributivi per l’anno 2014; Gestione separata (lavoro autonomo) – massimale imponibile e aliquote contributive 2014; Rateazione debiti contributivi; Contribuzione volontaria 2014; Aggiornamenti procedura Dasm.
A) GESTIONE SOSTITUTIVA A.G.O. (LAVORO DIPENDENTE) – MINIMI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER IL 2014.
MINIMALI DI RETRIBUZIONE PER L’ANNO 2014.
L’ISTAT, con comunicato del 14/01/2014, ha determinato l’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) per il 2013 nella misura dell’1,1%. Di conseguenza, si segnala che i minimali retributivi previsti dall’art.7 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1/01/2014 risultano rideterminati in 47,58 euro giornalieri, pari a 1.237,08 euro mensili.
Si ricorda che le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n. 338/1989 convertito in legge n.389/1989).
Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Infatti, l’art.2 – comma 25 – della legge 549/1995 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG, e – limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale – il contratto stipulato tra la FNSI ed il coordinamento Aeranti-Corallo.
In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall’art. 2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente) – che non sono legati alla presenza quotidiana – le contribuzioni dovute all’INPGI non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.
Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione e per i giornalisti dipendenti da aziende che operano in settori diversi da quello editoriale e/o radiotelevisivo – titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto di appartenenza – le retribuzioni minime di riferimento sono, invece, quelle relative al contratto collettivo applicato.
CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA 1% DI CUI ALL’ART. 3 TER DELLA LEGGE N. 438/1992.
Si comunica che, relativamente all’anno 2014, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art.3 ter della legge n. 438/1992, è pari a 44.456,00 euro (importo pari alla 1^ fascia di retribuzione pensionabile – art. 7 Regolamento INPGI). L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a 3.705,00 euro.
Si conferma, altresì, che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d’anno. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.
Si ricorda che in base all’art.12, comma 9, della legge 30/04/1969 n.153, come da ultimo modificato dall’art.6 del decreto legislativo 2/09/1997 n. 314, “le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione”. Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell’1% di cui all’art. 3 ter della legge n. 438/92.
VARIAZIONE, PER L’ANNO 2014, DELL’ALIQUOTA IVS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.
Si ricorda che – a decorrere dal 1° gennaio 2014 – l’aliquota IVS a carico del datore di lavoro è aumentata di un punto percentuale (vedi Circolare INPGI n. 7 del 6/12/2013).
DETERMINAZIONE, PER L’ANNO 2014, DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER I GIORNALISTI OPERANTI ALL’ESTERO IN PAESI NON CONVENZIONATI, DI CUI ALL’ART. 4 – COMMA 1 – DEL D.L. 31/07/1987, N. 317 (LEGGE N. 398/87).
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 dicembre 2013 (G.U. 2 gennaio 2014, n° 2), sono state fissate le retribuzioni convenzionali di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.398, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti (italiani, comunitari ed extracomunitari) operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Per l’anno 2014, i valori retributivi sono i seguenti:
Anno | Retribuzione Nazionale | Fascia | Retribuzione convenzionale | |
Da | A | |||
2014 | 0 | 3.708,64 | I | 3.708,64 |
3.708,65 | 5.022,48 | II | 5.022,48 | |
5.022,49 | 6.336,32 | III | 6.336,32 | |
6.336,33 | 7.650,15 | IV | 7.650,15 | |
7.650,15 | in poi | V | 8.964,00 |
Si ricorda che i valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate. La contribuzione deve essere riferita alle retribuzioni convenzionali in ragione di dodici mensilità. Ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi, deve essere preventivamente determinato – dividendolo per dodici – il trattamento retributivo spettante secondo la normativa di legge e/o contrattuale italiana.
Si ricorda, altresì, che la disciplina relativa all’imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali non riguarda i giornalisti operanti nell’ambito dei Paesi comunitari (Unione Europea). Si ricorda che, oltre all’Italia, fanno parte dell’Unione Europea i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Romania e Ungheria.
La suddetta disciplina non riguarda, inoltre, i giornalisti impiegati nei Paesi dello spazio SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), in Svizzera, in Turchia e nei seguenti Paesi extracomunitari legati all’Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Repubblica di Corea, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex-Jugoslavia (Repubblica Serba, Repubblica del Montenegro, Repubblica di Macedonia e Repubblica di Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, Stati Uniti d’America, Venezuela e Vaticano.
ART. 42, COMMA 5, D.LGS N. 151/2001 – INDENNITÀ ECONOMICA PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI PER L’ASSISTENZA AI FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE.
Si ricorda che – a decorrere dal 1/05/2011 – l’autorizzazione al congedo straordinario ed il pagamento dell’indennità economica rientra nelle competenze dell’INPS, anche per i giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati assicurati presso l’INPGI (vedi la Circolare INPGI n. 4 del 7/04/2011 ed il Messaggio INPS n. 12440 dell’8/06/2011).
L’INPGI – a richiesta del giornalista – provvede solo ed esclusivamente all’accredito della contribuzione figurativa.
Si riportano, in ogni caso, le misure previste per l’anno 2014, sulla base delle quali saranno accreditate le contribuzioni figurative (determinate tenendo conto dell’aliquota contributiva IVS dell’INPGI, pari nel 2014 al 30,97% della retribuzione imponibile):
Valori massimi dell’indennità economica (Importi in EURO, calcolati secondo l’aliquota IVS INPGI) | |||
Anno | Importo complessivo annuo | Importo massimo annuo della retribuzione figurativa | Importo massimo giornaliero della retribuzione figurativa (su 365 gg) |
2013 | 46.835,93 | 36.036,00 | 98,73 |
2014 | 47.351,14 | 36.154,00 | 99,05 |
B) GESTIONE SEPARATA (LAVORO AUTONOMO SVOLTO SOTTO FORMA DI CO.CO.CO.) – MASSIMALE IMPONIBILE E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2014.
GESTIONE SEPARATA EX DLGS 103/96 – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE.
L’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l’anno 2014, sono confermate nelle seguenti misure:
Decorrenza dal | IVS | Prestazioni temporanee | TOTALE | COMMITTENTE | GIORNALISTA |
01/01/2014 | 26,00% | 0,72 % | 26,72 % | 17,81 % | 8,91 % |
L’aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche restano così stabilite:
Decorrenza dal | IVS | Prestazioni temporanee | TOTALE | COMMITTENTE | GIORNALISTA |
01/01/2014 | 17,00% | 0,00 % | 17,00% | 11,33 % | 5,67% |
Per le modalità applicative delle predette aliquote contributive, si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare INPGI n. 5 del 10/03/2009.
Si ricorda che, per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi – ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Di conseguenza, i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2014, purché riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2013, sono da assoggettare a contribuzione con riferimento all’anno 2013 (aliquota e massimale 2013), avendo l’accortezza di dichiararli nella procedura DASM come compenso arretrato 12/2013.
Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative (con o senza progetto), come meglio individuati nella citata circolare INPGI n. 5 del 10/03/2009, resta confermata la misura del contributo integrativo del 2 % a carico del committente (D.lgs 103/96), da erogare direttamente al giornalista.
Si ricorda che – a decorrere dal 1/01/2012 – è venuta meno la facoltà di NON iscrizione prevista per i soggetti con più di 65 anni di età (Art. 18, comma 11, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111). Di conseguenza, a decorrere dalla predetta data, il contributo integrativo del 2% di cui sopra dovrà essere erogato anche ai giornalisti ultra sessantacinquenni.
MASSIMALE IMPONIBILE MINIMO
Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione – determinata con le aliquote di cui sopra – è dovuta nel limite del massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2014, è fissato in 100.123,00 euro.
Il predetto massimale contributivo è riferito, ovviamente, anche ai giornalisti che svolgono attività libero professionale assicurati presso la Gestione Previdenziale separata INPGI.
REDDITO MINIMO PER L’ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE
L’accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990. Tale minimale per l’anno 2014 è pari a 15.516,35 euro. Pertanto, nel caso in cui – alla fine dell’anno – il predetto minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato. Si precisa che il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all’INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi, l’adeguamento al predetto importo.
Il predetto minimale di reddito, ai fini dell’attribuzione dell’anzianità contributiva, si applica anche ai giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica libero professionale (ancorché senza partita IVA e/o mediante cessione del diritto d’autore).
C) RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI.
Si fa seguito alla circolare INPGI n. 5 del 1° ottobre 2008 in materia di versamento rateale del debito contributivo da parte dei datori di lavoro e/o committenti, per comunicare che – per l’anno 2014 – si prescinde dalla garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a 45.166,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a massimo 12 mesi.
Per la rateazione di debiti contributivi maggiori del predetto importo e/o di durata superiore ai 12 mesi, si rimanda alle disposizioni di cui alla citata circolare INPGI n. 5 del 1/10/2008.
D) CONTRIBUZIONE VOLONTARIA.
Per i giornalisti ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, per l’anno 2014, gli importi minimi dovuti sono i seguenti:
– Gestione sostitutiva dell’AGO (lavoro dipendente): 813,00 euro mensili;
– Gestione separata INPGI (co.co.co. e/o co.co.pro): 336,20 euro mensili;
Per i liberi professionisti (con Partita IVA, ritenuta acconto e/o Cessione diritti autore) iscritti alla Gestione separata INPGI, il contributo volontario è pari all’importo del contributo soggettivo ed integrativo versato nell’ultimo anno. Tuttavia, al fine di attribuire n. 12 mesi di anzianità assicurativa nell’anno è necessario che il contributo soggettivo volontario sia almeno pari a 1.551,60 euro annui. In caso contrario, in assenza di integrazione, si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione all’importo del contributo effettivamente versato.
E) AGGIORNAMENTI PROCEDURA DASM.
Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2014, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti – versione 5.1.3 – saranno disponibili nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro la fine del mese di gennaio 2014.
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