MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 25 luglio 2013, n. 33

Articolo 4, commi da 1 a 1-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. Ulteriori chiarimenti

Facendo seguito alla circolare n. 24 del 19 giugno 2013, si ritiene necessario integrare i chiarimenti ivi contenuti con ulteriori precisazioni riguardo alla eventualità in cui l’Inps riscontri la mancanza dei requisiti soggettivi in capo ad uno o più lavoratori coinvolti. Al riguardo, con la circolare n. 24 citata si è avuto modo di affermare che l’accertamento della mancanza dei requisiti soggettivi, in capo ad uno o più dei lavoratori coinvolti, comporta l’invalidazione dell’accordo, salvo conferma da parte delle medesime parti stipulanti.

Occorre a tal proposito precisare che l’accordo collettivo ha tuttavia una valenza differente nelle tre fattispecie individuate dalla norma (e di cui al paragrafo A della citata circolare): infatti, mentre l’accordo che si perfeziona nell’ambito della procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 non abbisogna di ulteriori adesioni da parte dei lavoratori interessati, negli altri casi l’accordo aziendale costituisce esclusivamente la cornice per la successiva adesione dei singoli lavoratori. Conseguentemente solo nel primo caso (accordo che si perfeziona nell’ambito della procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991) si pone il problema della tutela della volontà dei contraenti, i quali si presume abbiano stipulato l’accordo sul presupposto che tutti i lavoratori interessati fossero in possesso dei requisiti prescritti. Solo in questo caso, pertanto, l’accertata assenza dei requisiti soggettivi in capo ad uno o più lavoratori coinvolti comporta l’invalidazione dell’accordo.

Allo scopo di evitare una tale conseguenza, le parti stipulanti potranno tuttavia convalidare ex post l’accordo medesimo ovvero prevedere ex ante che esso resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia riscontrata la presenza dei requisiti soggettivi o indipendentemente da tale numero.