AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 28 novembre 2013, n. 20/D
Regolamento (UE) n. 1099/2013 della Commissione recante alcune modifiche al Regolamento (CEE) n. 2454/93 – (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L n. 294/40 del 6/11/2013).
Si comunica che nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, n. 294/40 del 6.11.2013 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione n. 1099/2013 della Commissione del 5 novembre 2013, concernente il potenziamento dei servizi regolari di trasporto marittimo.
Tale regolamento di esecuzione entrerà in vigore il 26 novembre 2013.
Si ritiene utile premette che tale nuovo regolamento, è parte integrante del progetto della Commissione Europea denominato “cintura blu/ blue belt” che si prefigge l’obiettivo di garantire che le merci dell’Unione – trasportate via mare –
possano circolare liberamente nel mercato interno dell’Unione Europea, senza essere soggette agli oneri amministrativi e alle formalità doganali normalmente previsti per le merci di provenienza extra-comunitaria.
Tale iniziativa della Commissione, prende spunto dalla Comunicazione della Commissione europea al Parlamento Europeo intitolata “Mercato Unico Atto II, Insieme per una nuova crescita” nella quale la complessità delle procedure amministrative, viene individuata quale principale ostacolo allo sviluppo di uno spazio europeo senza frontiere nello specifico settore del trasporto marittimo di merci.
In tale contesto, le esigenze connesse alla salvaguardia della sicurezza dei cittadini dell’Unione, alla tutela dell’ambiente e alla protezione degli interessi erariali nazionali e dell’Unione dovranno essere garantite dall’utilizzo ottimale, ai fini del monitoraggio del trasporto marittimo, delle tecnologie informatiche attualmente esistenti.
Si ritiene parimente utile rammentare che l’articolo 313, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede che le merci trasportate tra due porti situati all’interno del territorio doganale della Comunità mediante un sevizio regolare autorizzato sono considerate merci comunitarie, salvo contrario accertamento. Le navi che forniscono un servizio regolare autorizzato possono anche trasportate merci non comunitarie, purché tali merci siano vincolate al regime del transito comunitario esterno. Il riscorso a un servizio regolare per il trasporto di merci non comunitarie non pregiudica inoltre l’applicazione di controlli per altri scopi, compresi quelli connessi ai rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica o in campo fitosanitario.
Per quel che concerne le modifiche introdotte dal regolamento di cui trattasi si fa presente che le medesime concernono, in particolare, l’articolo 313 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93 (DAC).
Al riguardo, si evidenzia quanto segue:
Previsione di un nuovo paragrafo 2 bis
Tale disposizione prevede l’utilizzo di uno specifico sistema elettronico di informazione e di comunicazione che consente alla Commissione e alle autorità doganali degli Stati membri di conservare e di accedere ai dati contenuti nelle istanze e nelle autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo e, se del caso, di modificare o revocare le medesime, così come di conoscere ogni altra informazione pertinente (ad es. i nomi dei porti di scalo e i nomi delle navi destinate al servizio). Secondo le precisazioni riportate al decimo considerando del regolamento di esecuzione in questione, tale sistema elettronico non coincide con quello relativo allo scambio di informazioni nel contesto dell’AEO, di cui all’articolo 14 quinvicies del reg.to (CEE) n. 2454/93 e, pertanto, i riferimenti a tale sistema sono stati opportunamente corretti.
Inoltre, tale sistema elettronico di informazione e di comunicazione rende inutile l’utilizzo dell’allegato 42 bis delle DAC (certificato cartaceo di autorizzazione) che, pertanto, sarà soppresso a decorrere dalla suddetta data di entrata in vigore del Regolamento di modifica di cui trattasi.
Comunque, sarà cura di questa Direzione Centrale comunicare sia alle compagnie marittime sia agli uffici doganali interessati l’eventuale autorizzazione concessa per lo svolgimento del servizio regolare di trasporto marittimo.
Modifica del paragrafo 3
Il primo comma di tale disposizione è stato modificato al fine di prevedere che nella domanda di autorizzazione ad effettuare un servizio di linea regolare la società di navigazione possa – oltre a specificare quali sono gli Stati membri effettivamente interessati dal servizio di trasporto marittimo – indicare anche altri Stati membri potenzialmente interessati per i quali la compagnia richiedente medesima dichiari di prevedere servizi futuri.
Inoltre, al secondo comma, il periodo di 45 giorni – precedentemente previsto ai fini della definizione della procedura di consultazione tra le autorità doganali – è stato ridotto a 15 giorni, atteso che la medesima consultazione si effettua attraverso lo scambio informatico di dati.
Al fine di consentire a questa Direzione Centrale di disporre entro il termine stabilito degli elementi necessari ad una compiuta valutazione delle istanze in materia si pregano codeste Strutture territoriali di sensibilizzare i propri dipendenti Uffici a comunicare alla scrivente entro 10 giorni le informazioni necessarie al conferimento o meno, alle compagnie marittime richiedenti, dell’autorizzazione ad istituire servizi di linea regolari.
E’ opportuno precisare che le modifiche relative al numero di Stati membri che possono essere indicati nella domanda e alla tempistica concessa per la consultazione delle autorità doganali di altri Stati membri richiedono di modificare il sistema elettronico istituito dalla Commissione per i servizi regolari di trasporto marittimo e, pertanto, è stato stabilito di differire l’applicazione delle corrispondenti disposizioni (art.1, par.1, lettera b), punti i) e ii)) del regolamento di cui trattasi al 1° marzo 2014.
Entro la suddetta data di applicazione e previa richiesta delle compagnie marittime che sono già titolari delle autorizzazioni relative al servizio regolare, si potrà procedere al riesame delle medesime, al fine di tener conto delle eventuali indicazioni circa altri Stati membri potenzialmente interessati a futuri servizi della specie.
Resta inteso che quanto rappresentato dalla scrivente Direzione Centrale con la nota prot. n. 26466/RU del 26.03.2010 rimane valido, per le parti non modificate dal regolamento in oggetto.
Infine, si pregano codeste Strutture territoriali di dare la massima diffusione ai contenuti del presente Direttiva, anche presso le associazioni di categoria interessate in ambito locale, vigilando sulla corrette osservanza della stessa e segnalando tempestivamente eventuali problematica operative.
Allegato
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1099/2013 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 2013
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (potenziamento dei servizi regolari di trasporto marittimo)
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