FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 30 ottobre 2013, n. 14
Art. 1 D.L. 76/2013 – limite massimo incentivo occupazionale
Il D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 99/2013, ha previsto, all’art. 1, una specifica agevolazione per l’inserimento di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni che ricadano in una delle due seguenti casistiche:
a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.
In tale frangente merita soffermarsi su una particolare previsione che è stata poi ripresa nella successiva circolare attuativa dell’Inps. Per meglio comprendere la problematiche che di seguito andremo ad analizzare si richiamano le due fonti.
D.L. n. 76/2013, art. 1, conv. con mod. In L. n. 99/2013
c.1 – Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età […] è
istituito […] un incentivo per i datori di lavoro […].
c.4 – L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali […]
Circolare Inps n. 131/2013, punto 6, coordinamento con altri incentivi
Nell’eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto dall’articolo 1 del d.l. 76/2013 sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto (esempio riduzioni ex art. 25, co. 9, l. 223/1991), l’incentivo previsto dall’articolo 1 del d.l. 76/2013 è applicabile mensilmente in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore.
Il testo normativo sopra richiamato parla chiaramente di un incentivo alle assunzioni, commisurato alla retribuzione dovuta al lavoratore e di importo massimo pari a € 650,00. Tale incentivo può essere assimilato ad un contributo erogato per l’occupazione stabile di lavoratori ricadenti in una determinata fascia di età e di situazione personale.
L’Inps, nell’impartire le istruzioni operative, prevede però ulteriori paletti, non riscontrabili nel dettato normativo. Infatti, l’Istituto interpreta tale incentivo quale agevolazione contributiva, prevedendo, quindi, che la stessa non possa essere applicata in misura superiore alla contribuzione
dovuta dal datore di lavoro per il lavoratore. Ovviamente tale potere esula da quanto nelle possibilità dell’Inps, il quale dovrebbe solamente fornire le istruzioni procedurali per dare attuazione a quanto previsto normativamente. Non compete all’Istituto prevedere ampliamenti o restrizioni della portata di una norma di legge.
Per meglio esplicare le differenze tra erogazione contributo e agevolazione contributiva merita richiamare quanto previsto da una norma ormai ampiamente consolidata e pacificamente applicata dall’Inps stesso: la L. n. 223/91, la quale prevede, in caso di assunzione di lavoratore percettore di indennità di mobilità, sia un’agevolazione contributiva che l’erogazione di un contributo mensile, assimilabile all’incentivo in analisi.
L. n. 223/91 Art. 8
c.4 Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Art. 25
c.9 Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, è per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
Si palesa subito come l’incentivo da ultimo previsto per i giovani possa essere ben assimilabile al contributo previsto a suo tempo dalla Legge n. 223/91 per i lavoratori in mobilità. Ed è ormai assodato come lo stesso Istituto non si sia mai mosso nella direzione di limitare tale contributo alla sola quota di contribuzione ancora dovuta dal datore di lavoro, pari al 10%.
Quanto operato dall’Inps appare sicuramente un’interpretazione forzata che si discosta molto dal dettato normativo. Non dimentichiamoci che, in base all’articolo 12 delle preleggi, “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Un’interpretazione di tale portata avrebbe trovato il proprio fondamento su una differente stesura normativa come, ad esempio, “l’incentivo è applicabile fino a concorrenza dei contributi dovuti”. La stesura adottata, invece, porta ad avere, a latere della contribuzione dovuta per il lavoratore – sia questa ordinaria che agevolata – un incentivo che si muoverà su binari autonomi. La contribuzione dovuta dall’azienda, stante la ratio sott’intesa, non potrà mai essere negativa, anche a seguito del riconoscimento di un’agevolazione, la stessa potrà, al massimo, portare ad azzerare la contribuzione. L’incentivo in analisi è invece – utilizzando una terminologia già nota al ministero (si veda circolare n. 5/2008 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) – “una riduzione dell’onere economico – patrimoniale” in senso più ampio, non contingentata all’onere contributivo maturato mensilmente in capo al datore di lavoro.
Non deve nemmeno trarre in inganno il metodo di calcolo dell’incentivo stesso. Infatti anche se la determinazione è attuata in percentuale sull’imponibile contributivo, metodo di calcolo assimilabile alla determinazione della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, lo stesso risulta, per espressa previsione legale, un incentivo e non abbattimento della quota di contribuzione. In base alle scelte del legislatore, i metodi di calcolo possono essere vari: nel caso di riassunzione percettore di
indennità di mobilità è una percentuale dell’indennità percepita dal lavoratore, in caso di rioccupazione percettore ASpI è una percentuale dell’indennità erogata allo stesso, per rioccupazione lavoratori licenziati per GMO nei 12 mesi precedenti (vedi Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 264 del 19 aprile 2013) si tratterà di € 190,00 mensili, nel caso in analisi si parla di un terzo della retribuzione imponibile mensile.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- FONDAZIONE STUDI CDL - Comunicato 28 ottobre 2019 - Fondazione Studi e AIPGT uniti per migliorare la giustizia tributaria
- FONDAZIONE STUDI CDL - Approfondimento 31 marzo 2020 - 100 Risposte per 100 domande - Le faq della fondazione studi consulenti del lavoro
- IO Lavoro e Decontribuzione Sud - Le FAQ della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - FONDAZIONE STUDI CDL - Approfondimento 03 novembre 2020
- L'esonero dal versamento dei contributi per aziende senza CIG - Le FAQ della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con le risposte ai 10 quesiti più frequenti in materia - FONDAZIONE STUDI CDL - Approfondimento 03 dicembre 2020
- FONDAZIONE STUDI CDL - Comunicato 04 luglio 2020 - Covid-19: donne più esposte al rischio contagio - Sono 4 mln 345 mila le lavoratrici che svolgono attività ad alto rischio di contrarre malattie infettive respiratorie. Maggiormente esposti, inoltre,…
- FONDAZIONE STUDI CDL - Comunicato 19 novembre 2021 - Conflavoro sceglie l’Asse.Co. dei Consulenti del Lavoro - Siglato l’accordo tra Confederazione nazionale Piccole e Medie Imprese e la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro per la promozione di un…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…