MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 01 agosto 2013, n. 14983
Articolo 14 della Legge 11.11.2011 n. 180, costituzione di un Consorzio Obbligatorio nel settore dei laterizi (COSL). Circolare interpretativa
Come è noto, l’articolo 14 della legge 11.11.2011 n. 180 prevede la costituzione di un Consorzio Obbligatorio nel settore dei laterizi (COSL), per ridurre l’impatto ambientale e valorizzare la qualità e l’innovazione dei prodotti. Il COSL dovrà gestire un fondo alimentato dalle imprese del settore consorziate, finalizzato ad incentivare la chiusura delle unità produttive meno efficienti, ed eventualmente a finanziare le spese annuali di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese del settore. Il COSL ha personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, e il suo statuto è sottoposto all’approvazione del Ministero dello sviluppo economico, che vigila sul consorzio.
Nello specifico il comma 1 dell’articolo 14 della legge sopracitata dispone che il Consorzio venga «costituito dalle imprese del settore dei laterizi, ai sensi dell’articolo 2616 del codice civile, produttrici di prodotti in laterizio rientranti nel codice Ateco 23.32.».
Successivamente il comma 3, dell’articolo 14, specifica che «Il COSL ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fini di lucro ed è costituito per creare e gestire un Fondo alimentato dai consorziati sulla base di un versamento obbligatorio espresso in percentuale, il quale viene riportato su ogni fattura emessa per la vendita e cessione di prodotto, al fine di incentivare la chiusura di unità produttive di laterizi più vetuste e meno efficienti in termini di elevati costi energetici ed ambientali. A tale scopo il COSL fissa a favore dei consorziati un contributo a fondo perduto per ogni tonnellata di capacità produttiva smantellata, con riferimento ad impianti caratterizzati da consumi energetici superiori alla soglia minima ambientale, da valutare in termini di consumo energetico medio per tonnellata di materiale prodotto. Può altresì essere destinatario di finanziamenti nazionali o comunitari, di eventuali contributi di terzi, in caso di consulenze o servizi resi dal COSL stesso, di eventuali contributi straordinari dei consorziati, su delibera dell’assemblea».
Con riferimento a quanto sopra, moltissime imprese artigiane hanno posto il problema della loro adesione obbligatoria al COSL ritenendo che il riferimento esclusivo al codice di produzione Ateco 23.32. «Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta», relativo alle aziende produttrici dei laterizi, sia poco attendibile includendo detto codice, senza alcuna distinzione, sia le grandi industrie che le attività di esclusivo indirizzo artigianale.
La recente e perdurante crisi economica e dei mercati sta da tempo creando numerose difficoltà alle imprese artigiane, compromettendo volumi di fatturato, livelli occupazionali e continuità produttiva. Tale criticità coinvolge inevitabilmente anche il settore dei laterizi.
Da quanto esposto nelle norme della legge n. 180 del 2011 appare evidente che il COSL sia finalizzato ad incentivare la chiusura delle unità produttive meno efficienti. In realtà detta legge, perseguendo la promozione di modelli di salvaguardia e solidarietà occupazionale obbligatoriamente fra tutte imprese produttive di uno stesso settore, costringe le piccole imprese artigiane a finanziare la riqualificazione o la dismissione anche dei grandi gruppi industriali in difficoltà.
In effetti se da un lato la legge dispone l’obbligatorietà dell’adesione al Consorzio a tutte le imprese aventi il codice Ateco 23.32 (comma 1), tra cui rientrano anche i piccoli produttori artigiani, la stessa legge prescrive che il Fondo possa essere utilizzato esclusivamente ad incentivare la chiusura di unità produttive caratterizzate da consumi energetici superiori alla soglia minima ambientale (comma 3), tra i quali non rientrano i piccoli produttori artigiani.
Anche la normativa comunitaria sull’Emission Trading System (ETS), che assegna il diritto ad emettere quantità di CO2 (quote rilasciate) ai singoli impianti, prevede la partecipazione al sistema ETS di tutti gli impianti con una capacità produttiva superiore a 75 t/g, escludendo, quindi, i piccoli impianti e gli artigiani.
Pertanto, le imprese artigiane e non artigiane con impianti produttivi di capacita uguale e/o inferiore a 75 t/g sono escluse dalla partecipazione obbligatoria al COSL. Resta intesa per le imprese sotto soglia la possibilità di partecipare al fine di accedere ai servizi di R&S svolti dal Consorzio stesso.
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